Forum ESECUZIONI - COMPENSO CUSTODE E DELEGATO

compenso al delegato - custode

  • Alessandro Rimato

    roma
    11/07/2022 15:05

    compenso al delegato - custode

    inseriti i compensi nel piano di riparto relativo al giudizio di esecuzione, in sede di approvazione, il creditore istante osservava che i compensi dovevano essere inseriti e come tali liquidati nel piano di riparto relativo al giudizio di divisione. Chiedo lumi in proposito.
    grazie
    alessandro rimato
    • Alessandro Rimato

      roma
      06/10/2022 16:47

      RE: compenso al delegato - custode

      ad oggi nessuna risposta mi è pervenuta.... sollecito pertanto una risposta al riguardo.
      grazie
      Alessandro RIMATO
    • Zucchetti SG

      08/10/2022 16:18

      RE: compenso al delegato - custode

      Proviamo ad offrire il nostro punto di vista scusandoci preliminarmente per il ritardo.
      Le spese della divisione esecutiva sono sostenute da ciascuno dei comproprietari in ragione delle rispettive quote di appartenenza. Esse dunque, come normalmente si afferma, gravano "sulla massa".
      In questi termini si esprime la giurisprudenza, la quale ha affermato che " Nei procedimenti di divisione giudiziale, le spese occorrenti allo scioglimento della comunione vanno poste a carico della massa, in quanto effettuate nel comune interesse dei condividenti, trovando, invece, applicazione il principio della soccombenza e la facoltà di disporre la compensazione soltanto con riferimento alle spese che siano conseguite ad eccessive pretese o inutili resistenze alla divisione" (Cass., sez. II, 8 ottobre 2013, n. 22903..
      Questo ragionamento vale quale criterio di riparto tra i comproprietari.
      Al contrario, invece, la disciplina dei rapporti tra creditore procedente ed esecutato soggiace alle regole generali, ed in particolare al principio di cui all'art. 95 c.p.c., per cui il creditore ha diritto di ottenere il rimborso delle spese sostenute prelevandole dalla quota parte devoluta in favore dell'esecutato; del resto, il creditore procedente non è un condividente e pertanto ha diritto al rimborso delle spese sostenute nell'interesse comune del ceto creditorio.
      Queste spese, inoltre, godono del privilegio di cui agli artt. 2770 e 2777 c.c. e devono essere liquidate dal giudice della divisione.
      Quindi, riassumendo: il giudice della divisione liquida le spese ed i compensi del (solo) giudizio di divisione e le pone a carico della massa, per poi assegnare alla procedura esecutiva il ricavato dalla vendita che spetterebbe all'esecutato. Se invece alla procedura esecutiva è stata assegnata una somma al lordo delle spese e compensi liquidati al creditore procedente (il quale pertanto non li ha percepiti in sede di divisione), costui, in occasione del riparto da compiersi nella procedura esecutiva potrà chiederne il rimborso con il privilegio di cui all'art. 2770 e 2777 c.c. Il giudice dell'esecuzione, dal canto suo, liquiderà le spese ed i compensi della (sola) procedura esecutiva, procedendo ad un nuovo riparto.
      Ciò che deve essere mantenuto fermo è il principio per cui, in ogni caso, è che le spese del giudizio di divisione andavano liquidate dal giudice della divisione in sede di definizione del giudizio che si è celebrato dinanzi a lui, a norma della regola generale contenuta nell'art. 91 c.p.c., a mente del quale "il giudice, cona la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese in favore dell'altra, e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa".
      Costituisce invero principio generale quello per cui "nei giudizi di divisione vanno poste a carico della massa le spese necessarie allo svolgimento del giudizio nel comune interesse, mentre valgono i principi generali sulla soccombenza per quelle spese che, secondo il prudente apprezzamento del giudice di merito, siano conseguenza di eccessive pretese o di inutili resistenze, cioè dall'ingiustificato comportamento della parte" (Cass., Sez. II, n. 3083 del 13/02/2006). Negli stessi termini, in precedenza, Sez. III, n. 12758 del 18/10/2001, che occupandosi proprio di un giudizio di divisione ancillare ad una procedura esecutiva aveva statuito che "La condanna al pagamento delle spese processuali è una conseguenza legale della soccombenza, che a sua volta va individuata tenendo presente la statuizione espressa nella sentenza, esaminata in relazione alle domande formulate dall'attore e dal convenuto, nonché dalle conclusioni precisate a verbale. Da ciò consegue che nel procedimento di divisione (nella specie, pregiudiziale rispetto ad un giudizio di esecuzione forzata) le spese di causa vanno poste a carico della massa per gli atti che servono a condurre nel comune interesse il procedimento alla sua conclusione, mentre valgono i principi generali della soccombenza per gli atti determinati da eccessive pretese o inutili resistenze, cioè dall'ingiustificato comportamento di una parte".
      Che a procedere alla regolazione delle spese di lite sia il giudice della causa si ricava anche da quanto statuito da Cass., sez. III, 28 settembre 2018, n. 23482, la quale (affrontando il caso di una procedura esecutiva proseguita dal creditore fondiario nonostante l'intervenuta dichiarazione di fallimento del debitore) nell'affermare che la distribuzione del ricavato dalla vendita non può che avvenire in sede concorsuale, ha comunque precisato che la liquidazione delle spese sorte all'interno della procedura esecutiva individuale compete "in via esclusiva" al giudice dell'esecuzione "quale giudice davanti al quale si è svolto il suddetto processo esecutivo individuale".