Forum ESECUZIONI - COMPENSO CUSTODE E DELEGATO

compenso custode in caso di mancato saldo prezzo

  • Rosamaria D'Amore

    nocera inferiore (SA)
    04/12/2022 11:38

    compenso custode in caso di mancato saldo prezzo

    buongiorno,
    in sede di calcolo del compenso del delegato alla vendita le somme riscosse a titolo di cauzione ( 10% sul prezzo offerto) cui però non ha avuto seguito il saldo prezzo devono essere indicate oppure no? si precisa la procedura è stata dichiarata estinta quindi non c'è possibilità di un secondo esperimento di vendita. se devono essere indicate in che in che sezione andrebbero inserite?
    essendo poi la sottoscritta anche custode della stessa procedura, la somma riscossa potrebbe essere indicata nel compenso come custode indicandoli in somme riscosse?
    • Zucchetti SG

      06/12/2022 17:24

      RE: compenso custode in caso di mancato saldo prezzo

      Rispondiamo all'interrogativo posto osservando che sia il D.M. 15 maggio 2009, n. 80 (regolamento in materia di determinazione dei compensi spettanti ai custodi dei beni pignorati emanato ai sensi dell'art. 21 della l. 24 febbraio 2006, n. 52) che il D.M. 15 ottobre 2015, n. 227 (regolamento concernente la determinazione e liquidazione dei compensi per le operazioni delegate dal giudice dell'esecuzione ai sensi degli articoli 169-bis e 179-bis delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile) fanno riferimento, per la determinazione del compenso dovuto, al prezzo di aggiudicazione.
      In particolare, il d.m. 80/2009 parla di "valore di aggiudicazione", mentre il d.m. 227/2015 utilizza l'espressione "prezzo di aggiudicazione".
      Entrambe, a nostro avviso, non sono idonee a ricomprendere nella base di calcolo anche le cauzioni versate e trattenute dalla procedura in caso di inadempimento dell'aggiudicatario, poiché esse concorrono a formare il ricavato dalla vendita, che è cosa diversa dal prezzo di aggiudicazione.
      Conferma di questo si ricava anche dalla lettura dell'art. 587 c.p.c., il quale prescrive che la cauzione prestata dall'aggiudicatario decaduto viene trattenuta a titolo di "multa", e la medesima espressione si rinviene nell'art. 509 c.p.c.
      Dunque, in assenza di diverse indicazioni normative, riteniamo che delle cauzioni versate dall'aggiudicatario inadempiente ed acquisite alla procedura a norma dell'art. 587 c.p.c. non si debba tenere conto nella determinazione del compenso, poiché quelle somme non sono il prezzo dell'aggiudicazione.
      Le cauzioni non possono essere computate neppure per chiedere un compenso a norma dell'art. 3 del d.m. 80/2009, poiché questa norma riconosce un compenso "per le attività di riscossione dei canoni di locazione ovvero di altre somme dovute per l'occupazione dell'immobile, nonché di rinnovo, disdetta e stipula dei contratti di godimento del bene, sicché non possono essere ricomprese le riscossioni della cauzione, anche in ragione del fatto che detta attività compete al professionista delegato ex art. 591-bis c.p.c.
      Per calcolare il compenso in caso di estinzione della procedura prima della vendita, occorre allora fare riferimento all'art. 2 comma 3 del dm n. 80/2009, il quale prevede che "In caso di cessazione dell'incarico, di inefficacia del pignoramento, sospensione o estinzione del processo prima della vendita, il compenso del custode, calcolato, con le percentuali di cui al comma 1, sul valore indicato nell'ultima ordinanza di vendita o, se non ancora pronunciata, su quello stimato, è ridotto in proporzione all'attività effettivamente svolta".