Forum ESECUZIONI - COMPENSO CUSTODE E DELEGATO

Compenso custode - estinzione procedura

  • Luca Fusi

    DESENZANO D/G (BS)
    26/11/2025 08:53

    Compenso custode - estinzione procedura

    In una procedura esecutiva immobiliare estremamente complessa, il custode giudiziario ha:
    • organizzato e coordinato una vendemmia;
    • recuperato frutti pignorati;
    • svolto attività di amministrazione complessa, diffide, rapporti con legali, sopralluoghi, atti al G.E.;
    • ricevuto dal G.E. l'ordine di predisporre liberazione ex art. 560 c.p.c.;
    • gestito le interlocuzioni tra debitori e creditore per il pagamento integrale del debito;
    • verosimilmente dovrà gestire anche il riparto finale.
    I debitori hanno manifestato per iscritto la volontà di versare ulteriori somme al fine di estinguere l'esecuzione e il GE ha ordinato alle parti e agli ausiliari il deposito della nota di liquidazione
    Quesito:
    Ai fini della liquidazione del compenso del custode, è corretto:
    1. chiedere la liquidazione immediata sulla somma già realizzata (frutti);
    2. chiedere che venga prevista già ora una liquidazione aggiuntiva sulla somma che verrà versata per estinguere la procedura, subordinata all'effettivo incasso;
    3. comprendere nel compenso anche l'attività straordinaria ex art. 3 D.M. 80/2009 per la gestione delle interlocuzioni legali, denuncie-querele e l'attività propedeutica al riparto?
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      27/11/2025 11:17

      RE: Compenso custode - estinzione procedura

      La risposta ci sembra dover essere positiva con riferimento ai quesiti numeri 1 e 3.
      La richiesta di deposito della nota di liquidazione del compenso è stata evidentemente richiesta dal giudice al fine di quantificare i costi della procedura, che a norma dell'art. 95 c.p.c. gravano sul debitore e che pertanto costui ha l'onere di versare per conseguirne l'estinzione (analoga conclusione si ricava dall'art. 495 c.p.c. in tema di conversione del pignoramento).
      Con riferimento ai frutti, le attività per la loro riscossione possono certamente giustificare l'aumento di cui all'art. 5 comma 5, il quale appunto prevede che "il compenso stesso può essere aumentato sino al 20% nei casi di eccezionali difficoltà nello svolgimento dell'incarico".
      Per quanto attiene alle attività di interlocuzione con i legali, le rinunce e quant'altro, osserviamo che le stesse, ove dirette ad attuare la liberazione dell'immobile, sono ricomprese nell'ambito dell'art. 2, comma 2 let. n), mentre l'art. 3 comma 2, let. a) sembra riferirsi, specificatamente, alle azioni giudiziarie intraprese contro soggetti titolari di titoli opponibili alla procedura.
      In merito al riparto (ed al quesito n. 2), osserviamo che si tratta di una tipica attività del professionista delegato (art. 591-bis, comma 3 n. 12 c.p.c.), per cui a nostro giudizio ove il custode fosse stato incaricato di provvedere ad esso, per la determinazione del relativo compenso occorrerebbe applicare il D.M. 15 ottobre 2015, n. 227.