Forum ESECUZIONI - COMPENSO CUSTODE E DELEGATO

COMPENSO AL DELEGATO ALLA VENDITA

  • Massimo Schiavi

    Martinsicuro (TE)
    30/01/2020 08:47

    COMPENSO AL DELEGATO ALLA VENDITA

    Buongiorno
    in una esecuzione immobiliare, successivamente alla vendita dell'immobile, il delegato alla vendita ha emesso parcella alla società debitrice, prelevando previa autorizzazione del Giudice, l'importo autorizzato al netto della ritenuta di acconto.
    Ora, a riguardo del pagamento della ritenuta di acconto, a chi compete il pagamento?
    Ovvero, il delegato alla vendita avrebbe dovuto prelevare la somma al lordo della ritenuta di acconto e poi versarla in nome e per conto della società debitrice, oppure deve essere la società debitrice a versarla una volta ricevuta copia della parcella?
    Grazie in anticipo.
    • Zucchetti SG

      01/02/2020 11:20

      RE: COMPENSO AL DELEGATO ALLA VENDITA

      La risposta all'interrogativo formulato impone una serie di distinguo.
      Va ricordato, in premessa, che il compenso dovuto al professionista delegato alle operazioni di vendita ai sensi dell'art. 591 bis c.p.c., scelto tra gli iscritti nell'elenco di cui all'art. 179-ter disp. att. c.p.c., è liquidato dal giudice con decreto emesso ai sensi dell'art. 179-bis disp. att. c.p.c., e grava, sulla procedura (e dunque sul debitore esecutato ai sensi dell'art. 95 c.p.c.), con esclusione della quota parte posta a carico dell'aggiudicatario ai sensi dell'art. 2 d.m. 15 ottobre 2015, n. 227.
      Ciò premesso, il trattamento fiscale di questo compenso sconta una differente disciplina in relazione alla tipologia dei debitori esecutati, alla possibilità di reperirli ed alla loro "collaborazione".
      E così, se il debitore non è sostituto d'imposta non gli potrà essere richiesto alcun adempimento, ed il professionista verserà l'imposta complessiva risultante dalla propria dichiarazione dei redditi.
      Se invece il debitore esecutato riveste la qualità di sostituto d'imposta ai sensi degli artt. 23 e 25 d.P.R. 600/1973, l'Agenzia delle Entrate con la risoluzione del 18/10/2007 n. 296 ha ritenuto che a provvedere debba essere il professionista delegato nel momento in cui preleva dal ricavato dalla vendita l'importo dovutogli, come liquidato dal giudice dell'esecuzione.
      Quindi Il professionista, "in nome e per conto del debitore esecutato", dovrà operare e versare la ritenuta con il modello F24, nonché eseguire gli adempimenti conseguenti, quali il rilascio e la trasmissione telematica della Certificazione Unica e la presentazione del modello 770.
      Le modalità procedimentali potrebbero essere le stesse del curatore fallimentare che opera in nome e per conto del debitore, e quindi nel modello F24 dovranno essere indicati i dati del debitore esecutato, unitamente al codice fiscale del professionista nel campo "codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare", nonché il codice "03" nel campo "codice identificativo".
      Il codice tributo sarà il 1040, relativo alle ritenute sui redditi di lavoro autonomo.
      La soluzione indicata dall'Agenzia delle Entrate ci sembra condivisibile con la sola avvertenza rappresentata dal caso (pervero abbastanza improbabile) in cui debitore manifesti la disponibilità a provvedere personalmente agli adempimenti connessi alla ritenuta o il delegato riesca a convincerlo ad adempiere. In questo caso, evidentemente, si pone il problema di evitare che il debitore esecutato riceva dal delegato l'importo della ritenuta e non provveda al suo versamento. Per evitare questa eventualità il delegato dovrà avere cura di eseguire personalmente il pagamento materiale.
      • Tarcisio Baggio

        Treviso
        02/02/2020 18:29

        RE: RE: COMPENSO AL DELEGATO ALLA VENDITA

        Mi inserisco osservando che il tema dell'obbligo di operare e versare la Ritenuta d'acconto da parte del Delegato alla vendita meriti un approfondimento.
        Va anzitutto stabilito se il Delegato alla vendita sia o meno "sostituto d'imposta".
        L'art. 23 del DPR 600 non lo stabilisce, mentre l'Agenzia delle Entrate è di diverso avviso.
        Se il Delegato alla vendita corrispondesse il compenso al lordo della ritenuta,
        quale norma verrebbe violata e quale imposta evasa?
        Se fossimo d'accordo che von vi sarebbe né violazione né evasione, perché complicarsi l'esistenza.
        Vi ringrazio dell'ospitalità.



        • Zucchetti SG

          05/02/2020 08:18

          RE: RE: RE: COMPENSO AL DELEGATO ALLA VENDITA

          Comprendiamo le perplessità espresse, alle quali potrebbe aggiungersi il fatto che solo il curatore, e non anche il professionista delegato, è menzionato nell'art. 23, sicchè occorrerebbe chiedersi se il silenzio serbato dal legislatore sul punto possa essere colmato in via analogica, risolvendo a monte il problema di comprendere se l'inclusione del curatore tra i sostituti d'imposta operata dall'art. 37 d.l. 04/07/2006, n. 223, convertito, con modificazioni, con l. 4/8/2006, n. 248 sia norma eccezionale o piuttosto enunciativa di un principio generale intorno alla figura del curatore. Sul punto deve registrarsi che la Corte di Cassazione, prima della modifica intervenuta nel 2006, aveva più volte escluso che in capo al curatore gravassero obblighi fiscali diversi da quelli normativamente previsti affermando che, siccome "secondo una configurazione che trova puntuale riscontro anche nel diritto impositivo vigente (cfr. art. 125 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917), nei confronti del fallito permane la soggettività passiva dei tributi" (Cfr. Cass., 20 marzo 1993, n. 3321), "sul curatore, in quanto organo della procedura, possono gravare solo gli obblighi tassativamente previsti per la specifica figura"( Cfr. Cass., 22 dicembre 1994, n. 11047).
          Rimane il fatto che quel pagamento è imputabile direttamente, a nostro giudizio, in capo al debitore (ex art. 95 c.p.c.). Peraltro, sullo sfondo della posizione assunta dall'Agenzia delle entrate si pone l'esigenza di evitare che il rispetto rigoroso delle norme che disciplinano la sostituzione d'imposta (in base alle quali, come in materia di IVA, l'importo dell'imposta dovrebbe essere restituito al debitore affinché questi provveda al versamento) si pone l'esigenza di evitare che il pagamento sia omesso dal debitore che resti inadempiente.
          È chiaro, tuttavia, che nessun problema si porrebbe se si baipassasse integralmente la disciplina della sostituzione d'imposta ed il professionista delegato portasse in dichiarazione tutto il compenso ricevuto, poiché questo non inciderebbe sul gettito fiscale.
          • Tarcisio Baggio

            Treviso
            05/02/2020 12:32

            RE: RE: RE: RE: COMPENSO AL DELEGATO ALLA VENDITA

            Vi ringrazio per le precisazioni, sempre puntuali e molto utili anche sul piano operativo.
            Purtroppo il nostro sistema impositivo è stato reso talmente complicato, che ha dovuto intervenire perfino la Cassazione per affermare una ovvietà e cioè che, se non c'è norma non vi è obbligo.
            Il fatto che l'Amministrazione finanziaria anteponga qualche volta la necessità di gettito al rispetto della legge, non deve scoraggiarci. Nè possiamo ignorare che gli obblighi fiscali del Delegato alla vendita non sono comparabili con quelli del Curatore, neppure per analogia.
            A mio avviso, dobbiamo indiscutibilmente applicare la legge e non indulgere troppo ad interpretazioni di prassi, che non sempre sono rispettose del dettato normativo e soprattutto non tengono conto delle complicazioni operative a cui si va incontro seguendole. Facciamo tesoro dello scetticismo professionale e del buon senso, che non ci manca.
            Se vogliamo, ce la facciamo.
            Ancora grazie



            • Zucchetti SG

              06/02/2020 12:10

              RE: RE: RE: RE: RE: COMPENSO AL DELEGATO ALLA VENDITA

              Grazie a Lei per il proficuo confronto.
          • Antonio Vacchelli

            Milano
            11/01/2021 14:10

            RE: RE: RE: RE: COMPENSO AL DELEGATO ALLA VENDITA

            Buongiorno,
            Ma nel caso in cui il delegato oltre a prelevarsi il proprio compenso al netto della ritenuta, provvedesse anche al versamento della stessa sempre prelevandoli dai fondi della procedura, a chi spetterebbe l'obbligo di certificazione (con relativa trasmissione del modello 770)? Grazie in anticipo.
            • Zucchetti SG

              14/01/2021 05:49

              RE: RE: RE: RE: RE: COMPENSO AL DELEGATO ALLA VENDITA

              Come dicevamo in una delle precedenti risposte, nessun problema si porrebbe se si baipassasse integralmente la disciplina della sostituzione d'imposta ed il professionista delegato portasse in dichiarazione tutto il compenso ricevuto, poiché questo non inciderebbe sul gettito fiscale.
              • Antonio Vacchelli

                Milano
                14/01/2021 21:39

                RE: RE: RE: RE: RE: RE: COMPENSO AL DELEGATO ALLA VENDITA

                Vi ringrazio per la celere risposta, purtroppo il problema non si può baipassare in qunto il professionista ha già provveduto ad incassare il copmpenso e ha già effettuato il versamento della ritenuta. Grazie lo stesso.
                • Zucchetti SG

                  15/01/2021 06:46

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: COMPENSO AL DELEGATO ALLA VENDITA

                  Grazie a lei!
    • Francesca Petrucelli

      Lecce
      05/05/2023 08:55

      RE: COMPENSO AL DELEGATO ALLA VENDITA

      In caso di incapienza delle somme occorre considerare che la provvista per il pagamento del compenso del delegato non è del debitore, ma del creditore procedente (o intervenuti se il procedente è interamente soddisfatto) e quindi è a loro che va intestata la fattura in questi casi, che purtroppo sono in numero prevalente. Il delegato in tal caso lo deve tenere in conto nel piano di riparto.
      In caso contrario, come a me è capitato per mera dimenticanza, ossia in caso di non applicazione della ritenuta pur essendo il compenso a carico del procedente società bancaria, a mio avviso il delegato che ha incassato il lordo può operare la ritenuta direttamente in fattura e poi versare in nome e per conto del procedente ma con propria provvista la ritenuta. il procedente poi dovrebbe avere l'onere della dichiarazione. Cosa ne pensate? Grazie
      • Zucchetti SG

        05/05/2023 15:38

        RE: RE: COMPENSO AL DELEGATO ALLA VENDITA

        La soluzione ci sembra praticabile.
        In questo caso il professionista delegato dovrebbe comportarsi come se il compenso fosse stato posto a carico del debitore esecutato (caso nel quale l'Agenzia delle Entrate con la risoluzione del 18/10/2007 n. 296 ha ritenuto che a provvedere debba essere il professionista delegato nel momento in cui preleva dal ricavato dalla vendita l'importo dovutogli, come liquidato dal giudice dell'esecuzione).
        Quindi Il professionista, "in nome e per conto del debitore esecutato", dovrebbe versare l'importo della ritenuta con il modello F24.
        SI potrebbe valutare, in alternativa, di emettere una nota di credito, annullando la precedente fattura ed emettendone una nuova versando al creditore la somma relativa alla ritenuta.
      • Zucchetti SG

        05/05/2023 15:42

        RE: RE: COMPENSO AL DELEGATO ALLA VENDITA

        La soluzione ci sembra praticabile.
        In questo caso il professionista delegato dovrebbe comportarsi come se il compenso fosse stato posto a carico del debitore esecutato (caso nel quale l'Agenzia delle Entrate con la risoluzione del 18/10/2007 n. 296 ha ritenuto che a provvedere debba essere il professionista delegato nel momento in cui preleva dal ricavato dalla vendita l'importo dovutogli, come liquidato dal giudice dell'esecuzione).
        Quindi Il professionista, "in nome e per conto del debitore esecutato", dovrebbe versare l'importo della ritenuta con il modello F24.
        SI potrebbe valutare, in alternativa, di emettere una nota di credito, annullando la precedente fattura ed emettendone una nuova versando al creditore la somma relativa alla ritenuta.