Forum ESECUZIONI - COMPENSO CUSTODE E DELEGATO

compenso delegato rinunziante

  • Carlo Mencagli

    città di castello (PG)
    31/08/2021 10:37

    compenso delegato rinunziante

    Per motivi di pensionamento da pubblico impiego (quota 100), un delegato ha dovuto rinunciare ad una procedura immobiliare giunta alla fase, completata, di trasferimento di due dei tre lotti staggiti (uno sarà oggetto di successivi tentativi di vendita).
    Il rinunziante ha chiesto la liquidazione del compenso dei due lotti con esclusione della fase di riparto.
    Il GE non ha ancora liquidato il compenso.
    Avendo il delegato l'obbligo di cessazione della partita IVA entro il 31 agosto e quindi di emettere fattura entro tale data, si domanda se la fattura debba essere intestata al creditore procedente e pertanto chiedere a lui, successivamente alla liquidazione da parte del GE, il pagamento o piuttosto al debitore e attendere il riparto a cura del delegato subentrante, sempre in base ovviamente alla liquidazione del GE? Grazie
    • Zucchetti SG

      01/09/2021 16:51

      RE: compenso delegato rinunziante

      Al fine di inquadrare il tema occorre dare conto, preliminarmente, delle norme che disciplinano il regime delle spese del processo, e dunque anche delle spese dell'esecuzione.
      Prima fra tutte l'art. 8 d.P.R. 30.5.2002, n. 115 (meglio noto come Testo unico delle spese di giustizia), a mente del quale ciascuna parte provvede:
      - alle spese degli atti processuali che compie;
      - alle spese degli atti processuali che chiede;
      - ad anticipare le spese per gli atti necessari al processo quando l'anticipazione è posta a suo carico dalla legge o dal magistrato.
      Si tratta di una previsione che ricalca la originaria formulazione dell'art. 90 c.p.c., che l'art. 299 del citato testo unico ha abrogato.
      Dunque, in forza di questa disposizione, la parte processuale è tenuta ad un onere di anticipazione, che riguarda le spese degli atti che compie, di quelli che chiede, nonché di quelli necessari al processo (anche se non richiesti ma adottati dal magistrato) quando la relativa anticipazione sia posta a suo carico dalla legge o dal giudice.
      La norma va letta unitamente all'art. 91 c.p.c., il quale prevede che il giudice con il provvedimento con cui chiude il processo pone definitivamente le spese dello stesso a carico del soccombente, salvo che non ritenga di compensarle, in tutto o in parte.
      Lo stesso principio viene adattato al processo di esecuzione dall'art. 95 c.p.c., il quale dispone che le spese sostenute dal creditore procedente e dal creditore intervenuto sono a carico di colui il quale ha subito l'esecuzione.
      Quindi, in sede esecutiva, il creditore anticipa i costi della procedura e li recupera al momento della distribuzione del ricavato.
      Fatta questa premessa, e venendo alla questione prospettata, la fatturazione di quanto ricevuto dal professionista delegato segue un regime differenziato in base al titolo ed al "momento" di ricezione.
      A proposito degli anticipi, riteniamo che il loro trattamento fiscale vada differenziato in ragione del "titolo" del versamento, siccome ricavabile dall'ordinanza di vendita, poiché il regime tributario è diverso a seconda che il giudice abbia previsto il versamento di un "fondo spese" piuttosto che di un "acconto" sul compenso.
      Nel primo caso (fondo spese) la somma ricevuta non potrà transitare sul conto del professionista delegato e sarà versata su conto corrente intestato alla procedura esecutiva. Ergo, essa non dovrà essere fatturata poiché non costituisce reddito imponibile.
      Al contrario, l'acconto costituisce reddito, e come tale può essere incassato dal delegato, che dovrà tuttavia emettere fattura in favore del creditore che lo ha versato.
      Il medesimo ragionamento andrà condotto a proposito del saldo: se prelevato dai fondi della procedura la fattura sarà intestata al debitore esecutato; al contrario, la quota parte gravante sull'aggiudicatario, dovrà essere fatturata a quest'ultimo, trattandosi del soggetto che materialmente ha provveduto al relativo pagamento, sebbene le somme siano transitate sul conto della procedura.
      A proposito della fatturazione, riteniamo che fino a quando il pagamento non verrà materialmente eseguito la fattura non dovrà essere emessa
      invero, ai sensi dell'art. 21, comma 4 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, "La fattura è emessa entro dodici giorni dall'effettuazione dell'operazione determinata ai sensi dell'articolo 6", il quale a sua volta prevede che "Le prestazioni di servizi si considerano effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo".
      Se, pertanto, il corrispettivo sarà versato quando la partita iva sarà già stata chiusa, il percettore emetterà semplice ricevuta.
      Segnaliamo che, in riferimento al soggetto destinatario della fattura, l'Agenzia delle Entrate Abruzzo è del nostro stesso avviso, mentre una opinione diversa è stata prospettata dall'Agenzia delle Entrate Veneto, che invece ha sostenuto la tesi che qui di seguito riportiamo.
      AE VENETO
      OGGETTO: Interpello n. 907-1061/2019
      Con l'interpello specificato in oggetto e' stato esposto il seguente
      QUESITO
      Il sig. xxx, dottore commercialista, chiede se anche alle attività di perito, custode e delegato alla vendita nelle esecuzioni civili mobiliari ed immobiliari, rese su nomina del giudice, sia applicabile -in materia di fatturazione- il medesimo trattamento fiscale riservato all'attività del Consulente Tecnico d'Ufficio.
      SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
      Rilevato che con Circolare n. 9/E del 2018 è stato chiarito che per le attività di Consulente Tecnico d'Ufficio il professionista deve emettere fattura intestata all'Amministrazione della Giustizia (quale "committente non esecutrice del pagamento"), l'istante ritiene che analogamente si debba operare nella diversa ipotesi delle prestazioni rese da periti, custodi e delegati alla vendita nelle esecuzioni civili, stante l'assimilabilità delle fattispecie.

      PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
      … con Circolare n. 9/E del 2018 è stato chiarito che, in base alla giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, "in ragione della finalità propria della consulenza di aiutare il giudice nella valutazione degli elementi che comportino specifiche competenze, la prestazione dell'ausiliare deve ritenersi resa nell'interesse generale della giustizia e, correlativamente nell'interesse comune delle parti" (Cass. civ, Sez. III, n. 1023 del 2013), "sicché bene il relativo compenso è posto solidalmente a carico di tutte le parti, restando solo i rapporti interni tra queste regolati dal principio della soccombenza" (Cass. civ., Sez, VI, Ord. n. 23522 del 2014).
      Nel suddetto documento di prassi, con riguardo ai compensi e onorari relativi alle prestazioni rese dal CTU, si evidenzia che titolare passivo del rapporto di debito è la parte esposta all'obbligo di sopportare l'onere economico.
      Tale soggetto, è tenuto, in base al provvedimento del Giudice - che costituisce titolo esecutivo - al pagamento del compenso per prestazioni professionali rese, al di fuori del sinallagma commissione-prestazione, a favore dell'Amministrazione della giustizia, committente non esecutrice del pagamento.
      Ne consegue che il CTU deve ritenersi obbligato ad esercitare la rivalsa ex art.18 del D.P.R. n. 633 del 1972 e ad emettere fattura ai sensi del successivo art. 21 del citato D.P.R. nei confronti dell'Amministrazione della giustizia, in cui si evidenzi, tuttavia, che la "solutio" avviene con denaro fornito dalla/e parte/i individuata/e dal provvedimento del Giudice.
      I medesimi principi sono stati ribaditi nella risposta ad interpello n. 211/2019,pubblicata sul sito istituzionale dell'Agenzia delle Entrate.
      Ciò posto, il capo III del Titolo I del codice di procedura civile, rubricato "Del consulente tecnico, del custode e degli altri ausiliari del giudice" disciplina anche le figure del "custode" (art. 65) e degli "esperti in una determinata arte o professione"(art. 68. "Altri ausiliari del giudice").
      Parimenti, l'art. 534 bis del medesimo codice di procedura civile prevede che il giudice possa delegare ad apposito istituto, ovvero a notaio, avvocato o commercialista il compimento delle operazioni di vendita con incanto o senza incanto di beni mobili iscritti nei pubblici registri.
      Analoghe previsioni sono previste, in relazione alle operazioni di vendita riguardanti beni immobili, dall'art. 591 bis c.p.c.
      A motivo di tutto quanto sopra, rilevato il ruolo di "ausiliari del giudice" proprio delle figure del perito, del custode e del delegato alla vendita nell'ambito delle procedure giudiziarie di esecuzione, la scrivente Direzione è dell'avviso che siano applicabili i medesimi principi, in punto di fatturazione, già previsti in relazione alla figura del consulente tecnico d'Ufficio