Forum ESECUZIONI - COMPENSO CUSTODE E DELEGATO

Compenso custode di immobile venduto da fallimento

  • Alberto Biccheri

    CITTA DI CASTELLO (PG)
    04/07/2019 12:52

    Compenso custode di immobile venduto da fallimento

    Buongiorno, espongo i fatti come temporalmente si sono susseguiti:
    1) Nel 2013 viene aperta una procedura esecutiva immobiliare nei confronti di una Srl e di due persone fisiche. Dei tre beni immobili oggetto della procedura, uno è di proprietà della Srl ed è gravato di ipoteca fondiaria;
    2) Nel 2016 la Srl fallisce e viene nominato il curatore;
    3) Il GE nomina il Custode giudiziario dei tre beni oggetto della procedura esecutiva;
    4) Il curatore inizia la procedura di vendita dell'immobile acquisito al fallimento;
    5) Il GE, prendendo atto che il curatore ha avviato la procedura di vendita dell'immobile della Srl fallita, nomina il Professionista delegato alla vendita solo per i due immobili non di proprietà della Srl fallita. In questa sede il creditore fondiario chiede e ottiene dal GE che i frutti dell'immobile, leggasi indennità di occupazione, vengano a lui versati direttamente dall'occupante;
    6) Il Custode giudiziario prosegue la propria attività per tutti e tre gli immobili oggetto del suo incarico. Tra l'altro il custode richiede un'ordinanza di liberazione per l'immobile della Srl a seguito del mancato pagamento dell'indennità di occupazione in favore del creditore fondiario della procedura esecutiva;
    7) Il Custode avvia la procedura di liberazione dell'immobile;
    8) Il curatore vende immobile.

    Si domanda come il custode giudiziario dovrà procedere per la liquidazione del proprio compenso relativo all'attività connessa al bene immobile di proprietà della Srl e venduto dal curatore fallimentare.
    Il compenso dovrà essere liquidato dal GE e poi richiesto in prededuzione al curatore, anche in sede di riparto parziale?
    ovvero il compenso dovrà essere liquidato dal GE e posto a carico della sola procedura esecutiva? (nel frattempo il delegato ha venduto uno dei due beni immobili residui)
    Sperando di essere stato chiaro, saluto e ringrazio
    • Zucchetti SG

      08/07/2019 08:51

      RE: Compenso custode di immobile venduto da fallimento

      Per rispondere all'interrogativo formulato riteniamo utile partire da quanto affermato da Cass., sez. III, 28 settembre 2018, n. 23482, la quale è stata chiamata ad occuparsi di una procedura esecutiva per credito fondiario, proseguita dunque nonostante il fallimento del debitore, in cui il curatore aveva chiesto, invano, che in sede di distribuzione del ricavato, nel determinare la somma da attribuire al creditore fondiario, fossero scorporate, con versamento in favore della curatela, di crediti prededucibili riconosciuti in sede fallimentare (si trattava del credito per ICI e degli oneri condominiali relativi all'immobile, nonché del compenso spettante alla curatela fallimentare).
      La richiesta era stata rigettata sia dal giudice dell'esecuzione che dal tribunale all'esito della celebrazione del giudizio di merito, essenzialmente in ragione del fatto che ai sensi dell'art. 41, comma 4, TUB il creditore fondiario ha diritto a ricevere tutto il ricavato dalla vendita, per la porzione corrispondente al suo credito complessivo, e che la prededuzione riconosciuta in ambito concorsuale non gode di alcun privilegio in sede di esecuzione individuale.
      Orbene, nel decidere il ricorso proposto dalla curatela, la Corte ha affermato che nell'ambito di un'azione esecutiva iniziata o proseguita dal creditore fondiario, ai sensi dell'art. 41 del d.lgs. n. 385/1993, nei confronti del debitore fallito, il curatore che intenda ottenere la graduazione di crediti di massa maturati in sede fallimentare a preferenza di quello fondiario, e quindi l'attribuzione delle relative somme con decurtazione dell'importo attribuito all'istituto procedente, dovrà costituirsi nel processo esecutivo e documentare l'avvenuta emissione da parte degli organi della procedura fallimentare di formali provvedimenti (idonei a divenire stabili ai sensi dell'art. 26 l.fall., oggi art. 124 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza) che (direttamente o quanto meno indirettamente, ma inequivocabilmente) dispongano la suddetta graduazione.
      Afferma a questo proposito la suddetta pronuncia che il giudice dell'esecuzione deve "limitarsi a verificare se esistano provvedimenti degli organi della procedura fallimentare che abbiano - direttamente o indirettamente - operato l'accertamento, la quantificazione e la graduazione del credito posto in esecuzione (nonché di quelli eventualmente maturati in prededuzione nell'ambito della procedura fallimentare, purché già accertati, liquidati e graduati dagli organi competenti con prevalenza su di esso) e conformare ai suddetti provvedimenti la distribuzione provvisoria in favore del creditore fondiario delle somme ricavate dalla vendita, senza in alcun caso sovrapporre le sue valutazioni a quelle degli organi fallimentari, cui spettano i relativi poteri".
      A queste affermazioni la pronuncia aggiunge a chiare lettere quella per cui la liquidazione delle spese sorte all'interno della procedura esecutiva individuale compete "in via esclusiva" al giudice dell'esecuzione "quale giudice davanti al quale si è svolto il suddetto processo esecutivo individuale".
      Ciò detto, la Corte non affronta (non essendo stata chiamata a farlo) l'ulteriore questione relativa alla possibilità che gli importi liquidati a favore degli organi della procedura esecutiva individuale possano essere trattenuti – si direbbe "in prededuzione" – dal ricavato (cosicché l'assegnazione al fondiario avverrà al netto di tali somme) o meno, ma le premesse sulla scorta delle quali i giudici di legittimità hanno deciso il caso loro sottoposto sembrano imporre la soluzione negativa.
      Invero, se la graduazione e la distribuzione non può che avvenire in sede fallimentare, unico luogo in cui trova composizione il concorso dei creditori nella distribuzione del ricavato, e la collocazione delle prededuzioni, è giocoforza affermare che questa regola deve valere anche per le spese maturate in sede di esecuzione individuale, poiché diversamente opinando alcune spese verrebbero pagate al di fuori delle relative regole.
      A questo punto riteniamo che detti ausiliari dovrebbero, come tutti gli altri creditori della massa, partecipare al concorso sulla base del decreto di liquidazione pronunciato dal giudice dell'esecuzione (precisiamo che la giurisprudenza afferma che il giudice liquida i compensi e le spese degli ausiliari che eventualmente abbiano già prestato la loro opera nella procedura e li pone a carico del creditore procedente a titolo di anticipazione ai sensi dell'art. 8 D.P.R. 115/2002 quali spese che restano a carico di colui che le ha anticipate come in tutti i casi di chiusura anticipata del processo, così da consentire a quest'ultimo di chiederne a propria volta il pagamento nel fallimento mediante domanda di ammissione al passivo. Così . Cass. Civ., sez. I, 18 dicembre 2015, n. 25585, la quale ha precisato anche come l'art. 95 c.p.c. non sia applicabile all'ipotesi in cui l'esecuzione si arresti per improcedibilità ex art. 51 L.F., presupponendo un esito fruttuoso della procedura, ed ha respinto l'istanza di ammissione al passivo formulata da un professionista delegato alle operazioni di vendita), a meno che non vi sia un provvedimento del giudice delegato che lo autorizzi in sede di esecuzione a chiedere il suo compenso mediante prelievo dal ricavato dalla vendita.