Forum ESECUZIONI - COMPENSO CUSTODE E DELEGATO

Compenso professionista delegato

  • Lorenzo Dallari

    Reggio Emilia (RE)
    04/11/2024 10:27

    Compenso professionista delegato

    Buongiorno,
    in una divisione endoesecutiva, arrestata il giorni prima del primo tentativo di vendita, il professionista delegato ha richiesto ed ottenuto la liquidazione dei compensi per il lotto 1 e per i lotti 2-3 (richiesta unica), ciascuno per le fasi 1 e 2.
    Vi chiedo:
    - a vostro avviso è corretta la duplicazione delle richieste, per il lotto 1 e per i lotti 2-3? Ai sensi dell'art. 2 del citato DM, infatti, ritengo che sia permesso solo in presenza di giustificati motivi: "quanto le attività di cui al comma 1, numeri 1), 2) e 3) riguardano più lotti, in presenza di giusti motivi il compenso determinato secondo i criteri ivi previsti può essere liquidato per ciascun lotto".
    Nel caso in esame, i beni costituenti i diversi lotti sono contigui, appartengono ai medesimi soggetti e sono pervenuti agli stessi in base ai medesimi titoli.
    - è corretta la richiesta della liquidazione della fase 2? mi pare in tale fase siano ricomprese le attività successive all'avviso di vendita fino all'aggiudicazione od alla assegnazione, quali la deliberazione sulle offerte, lo svolgimento dell'asta, la restituzione delle cauzioni, la redazione del verbale di asta, il deposito della cauzione sul conto corrente intestato alla procedura.
    Nel caso di specie, come anticipato, la procedura si è arrestata prima del tentativo di vendita.
    Riterrei di procedere con l'impugnazione, quantomeno per ottenere una riduzione.
    Il ricorso (procedimento semplificato di cognizione) deve essere proposto nei confronti del professionista delegato, oltre alle parti costituite in causa?
    vi ringrazio
    • Zucchetti SG

      04/11/2024 12:52

      RE: Compenso professionista delegato

      Come noto, l'art. 2 del dm 15 ottobre 2015, n. 227 calcola la misura del compenso dovuto al professionista delegato in base a 4 fasi della delega, e precisamente determinandolo:
      1) per tutte le attività comprese tra il conferimento dell'incarico e la redazione dell'avviso di vendita, ivi incluso lo studio della documentazione depositata a norma dell'articolo 567, secondo comma, del codice di procedura civile;
      2) per tutte le attività svolte successivamente alla redazione dell'avviso di vendita e fino
      all'aggiudicazione o all'assegnazione;

      3) per tutte le attività svolte nel corso della fase di trasferimento della proprietà;
      4) per tutte le attività svolte nel corso della fase di distribuzione della somma ricavata.
      Nel caso in esame, certamente sono state svolte le attività della prima fase, che si conclude con la redazione dell'avviso di vendita.
      Ciò si evince dal perimetro della seconda fase, che comprende le attività successive all'avviso di vendita, e che si conclude con l'aggiudicazione.
      Senza dubbio, nel caso prospettato si è parzialmente dato corso anche al paniere delle attività comprese nella seconda fase, poiché dopo la redazione dell'avviso di vendita, e prima dell'aggiudicazione, il professionista delegato potrebbe aver compiuto ulteriori attività, prima fra tutte quella relativa alla cura degli adempimenti pubblicitari, nelle diverse forme previste dall'art 490 c.p.c. e declinate nell'ordinanza di vendita.
      In questa fase, inoltre, si colloca la ricezione delle offerte di acquisto, l'apertura delle buste il giorno della vendita, la gestione della eventuale gara gli offerenti, la fissazione di un nuovo esperimento di vendita nel caso di infruttuosità di quello svolto, la gestione delle istanze di assegnazione, il compimento di tutte quelle attività che avrebbero dovuto essere svolte dal cancelliere o in cancelleria, come previsto dall'art. 591-bis, comma terzo c.p.c..
      Orbene, nel caso in cui si giunga ad una estinzione anticipata della procedura, e ciò avvenga in un momento in cui le attività di una fase sono ancora in corso, nel senso che alcune di esse, ma non tutte, si sono completamente svolte, occorre domandarsi come determinare la misura del compenso.
      Soccorre a tal fine la previsione del comma terzo del medesimo art. 2 prevedeva che "tenuto conto della complessità delle attività svolte, il giudice dell'esecuzione può aumentare o ridurre l'ammontare del compenso liquidato a norma del comma 1 in misura non superiore al 60 per cento".
      In forza ti di tale previsione, dunque, il giudice poteva ridurre, fino al 60% il compenso di quella fase non completamente esauritasi. Sennonché, questa previsione è stata parzialmente annullata dalla quarta sezione del Consiglio di Stato la Sentenza 30 ottobre 2019, n. 7440. In essa si è affermato che se non è irragionevole la soglia massima di aumento del compenso, "occorre, di contro, rilevare che la previsione di una così elevata percentuale di riduzione del compenso potrebbe portare alla liquidazione di valori eccessivamente esigui in relazione al tenore dell'attività espletata. Ne consegue che, in parte qua, con esclusivo riferimento alla percentuale massima di riduzione (60%) prevista dagli artt. 2, comma 3, per i beni immobili, e 3, comma 3, per i beni mobili iscritti in pubblici registri, il decreto ministeriale impugnato si rivela illegittimo e deve essere annullato, ferma restando, ovviamente, la facoltà per l'Amministrazione di rideterminarsi in ordine all'attribuzione al giudice dell'esecuzione della possibilità di una riduzione percentuale degli importi da corrispondere al professionista delegato, che tenga conto delle statuizioni contenute nella presente sentenza.
      Pur essendo stata annullata la disposizione che consentiva una riduzione del compenso, ciononostante riteniamo che il giudice possa (e debba) procedere in tal senso, atteso che a norma dell'art. 2 comma 2 il compenso per ciascuna fase è stabilito nella misura indicata "per tutte" le attività in cui si compendia la fase medesima, con la conseguenza che se ne sono state svolte solo alcune esso, deve essere necessariamente ridotto.
      Nel caso prospettato pertanto, ci appare legittima la richiesta di un compenso per le prime due fasi, fermo restando che quello dovuto per la seconda, andrebbe ridotto.
      Affrontando ora il tema della possibilità di riconoscere un compenso per ciascun lotto, osserviamo che il comma 2 del medesimo art. 2 prevede che le prime tre voci, in presenza di più lotti, ove ricorrano giusti motivi, possono essere liquidate per ciascun lotto.
      Dunque, non è sufficiente che al professionista delegato sia stata delegata la vendita di più lotti per avere diritto ad un compenso per ogni lotto. È necessario che ricorrano "giusti motivi".
      La formulazione della norma è (volutamente) ampia, e rimette al giudice dell'esecuzione ogni valutazione.
      In linea generale possiamo dire che un compenso per ciascun lotto potrebbe essere riconosciuto quando, ad esempio, per uno dei lotti posti in vendita le operazioni si siano protratte oltremodo (si pensi ad un lotto venduto, a differenza degli altri, solo all'esito di plurimi tentativi di vendita); in questa ipotesi si potrebbe pensare ad una liquidazione per lotto della fase numero 3, in alternativa alla forbice entro la quale il compenso può essere aumentato.
      Nel caso prospettato non pare che possano essere individuati giustificati motivi, poiché la procedura non ha subito alcuna deviazione rispetto ad un ordinario incedere.
      Quanto al regime impugnatorio, la Corte di cassazione ha affermato che "Avverso i provvedimenti di liquidazione del compenso al custode di beni sottoposti ad espropriazione immobiliare va proposta l'impugnazione ai sensi dell'art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, entro il termine perentorio di trenta giorni, nel solo caso in cui vengano in rilievo questioni attinenti al "quantum" liquidato dal giudice dell'esecuzione; ove invece le contestazioni investano questioni di tipologia diversa (come, ad es., l'individuazione della parte tenuta al relativo pagamento, o la stessa sussistenza del potere del giudice di procedere alla liquidazione dei compensi per motivi inerenti allo svolgimento o all'esito della procedura) occorre utilizzare gli strumenti tipici del processo esecutivo ed in particolare: a) il reclamo ex art. 630 c.p.c. per contestare i provvedimenti di estinzione (per causa tipica) e quelli consequenziali (emessi contestualmente o successivamente) aventi ad oggetto la regolamentazione e la liquidazione delle spese del processo estinto nei rapporti tra le parti dello stesso; b) l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. per contestare i provvedimenti dichiarativi della improcedibilità o di chiusura anticipata del processo esecutivo, nonché i provvedimenti consequenziali adottati dal giudice, compresi quelli inerenti alla liquidazione delle spese". (Cass. Sez. III, 30-7-2021, n. 21874).
      Quanto alle parti di questo procedimento impugnatorio, Cass. 5.11.2021, n. 32005 ha ribadito che esso deve celebrarsi nel contraddittorio di tutte le parti del procedimento in seno al quale il decreto è stato pronunciato. Chiaramente, non potrà non essere parte di questo procedimento anche il professionista in favore del quale il compenso è stato liquidato.