Forum ESECUZIONI - COMPENSO CUSTODE E DELEGATO

fatturazione del custode e del professionista delegato nell'ambito di una procedura esecutiva

  • Dorotea Dello Russo

    Avellino
    04/05/2020 19:49

    fatturazione del custode e del professionista delegato nell'ambito di una procedura esecutiva

    In relazione all'oggetto Vi chiedo un parere in merito alla seguente fattispecie:
    - procedura esecutiva incardinata per effetto di un debito generato da una società che si è resa morosa del pagamento di un mutuo ipotecario dove gli immobili in garanzia sono offerti da terzi datori di ipoteca.
    In tale ipotesi al momento della vendita dei beni pignorati per le spese di procedura e segnatamente per quelle relative al compenso liquidato dal Giudice dell'Esecuzione per il custode ed il professionista delegato alla vendita nasce l'obbligo d fatturazione da parte dei prefati professionisti a fronte dell'onorario percepito dal prezzo di vendita del bene pignorato.
    Nel suddetto caso indicato le fatture del custode e del professionista delegato dovranno essere emesse nei confronti dei terzi di ipoteca, titolari dei beni pignorati, considerato che il prezzo di vendita è un frutto derivante dall'immobile e che la procedura è stata instaurata anche nei loro confronti? In caso affermativo se si è in presenza di più datori di ipoteca contitolari dello stesso bene la fattura come deve essere emessa? A tutti in pro quota o basta anche ad uno di loro?
    Grazie per l'attenzione prestata
    • Zucchetti SG

      09/05/2020 06:29

      RE: fatturazione del custode e del professionista delegato nell'ambito di una procedura esecutiva

      La risposta alla domanda formulata si ricava, a nostro avviso, dalla combinata lettura di una serie di norme.
      Prima fra tutte l'art. 8 d.P.R. 30.5.2002, n. 115 (meglio noto come Testo unico delle spese di giustizia), a mente del quale ciascuna parte provvede:
      - alle spese degli atti processuali che compie;
      - alle spese degli atti processuali che chiede;
      - ad anticipare le spese per gli atti necessari al processo quando l'anticipazione è posta a suo carico dalla legge o dal magistrato.
      Si tratta di una previsione che ricalca la originaria formulazione dell'art. 90 c.p.c., che l'art. 299 del citato testo unico ha abrogato.
      Dunque, in forza di questa disposizione, la parte processuale è tenuta ad un onere di anticipazione, che riguarda le spese degli atti che compie, di quelli che chiede, nonché di quelli necessari al processo (anche se non richiesti ma adottati dal magistrato) quando la relativa anticipazione sia posta a suo carico dalla legge o dal giudice.
      La norma va letta unitamente all'art. 91 c.p.c., il quale prevede che il giudice con il provvedimento con cui chiude il processo pone definitivamente le spese dello stesso a carico del soccombente, salvo che non ritenga di compensarle, in tutto o in parte.
      Lo stesso principio viene adattato al processo di esecuzione dall'art. 95 c.p.c., il quale dispone che le spese sostenute dal creditore procedente e dal creditore intervenuto sono a carico di colui il quale ha subito l'esecuzione.
      Quindi, in sede esecutiva, il creditore anticipa i costi della procedura e li recupera al momento della distribuzione del ricavato.
      Inoltre, il compenso dovuto al professionista delegato alle operazioni di vendita ai sensi dell'art. 591 bis c.p.c., scelto tra gli iscritti nell'elenco di cui all'art. 179-ter disp. att. c.p.c., è liquidato dal giudice con decreto emesso ai sensi dell'art. 179-bis disp. att. c.p.c., e grava, sulla procedura (e dunque sul debitore esecutato ai sensi dell'art. 95 c.p.c.), con esclusione della quota parte posta a carico dell'aggiudicatario ai sensi dell'art. 2 d.m. 15 ottobre 2015, n. 227.
      Fatte queste premesse, e venendo alla questione prospettata, la fatturazione di quanto ricevuto dal professionista delegato segue un regime differenziato in base al titolo ed al "momento" di ricezione.
      A proposito degli anticipi, riteniamo che il loro trattamento fiscale vada differenziato in ragione del "titolo" del versamento, siccome ricavabile dall'ordinanza di vendita, poiché il regime tributario è diverso a seconda che il giudice abbia previsto il versamento di un "fondo spese" piuttosto che di un "acconto" sul compenso.
      Nel primo caso (fondo spese) la somma ricevuta non potrà transitare sul conto del professionista delegato e sarà versata su conto corrente intestato alla procedura esecutiva. Ergo, essa non dovrà essere fatturata poiché non costituisce reddito imponibile.
      Al contrario, l'acconto costituisce reddito, e come tale può essere incassato dal delegato, che dovrà tuttavia emettere fattura in favore del creditore che lo ha versato.
      Il medesimo ragionamento andrà condotto a proposito del saldo: se prelevato dai fondi della procedura la fattura sarà intestata al debitore esecutato; al contrario, la quota parte gravante sull'aggiudicatario, dovrà essere fatturata a quest'ultimo, trattandosi del soggetto che materialmente ha provveduto al relativo pagamento, sebbene le somme siano transitate sul conto della procedura.
      Infine, con riferimento al bene intestato pro quota ad una pluralità di debitori, il dato normativo (art. 21 D.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633) è neutro e quindi sono possibili due strade: o si emette una unica fattura indicando in essa tutti di beneficiari, oppure si emettono tante fatture di importo proporzionale alla quota di comproprietà di ciascuno.
      • Dorotea Dello Russo

        Avellino
        25/05/2020 14:04

        RE: RE: fatturazione del custode e del professionista delegato nell'ambito di una procedura esecutiva

        Innanzitutto vorrei ringraziare per la compiuta risposta.
        Solo per essere sicura vorrei avere conferma di quanto ho maturato nel senso di ritenere che i compensi del custode e del professionista delegati quando vengono soddisfatti con somme evenienti dalla liquidazione dei cespiti staggiti devono essere fatturati ai titolari degli stessi beni. Questa porta a ritenere nei diversi tribunali e sulla base degli orientamenti prevalenti che le fatture devono essere emesse nei confronti del o dei debitori esecutati titolari degli stessi beni.
        Nel caso prospettato si profila un distinguo tra il debitore principale - ovvero colui che ha maturato la sofferenza nei confronti del creditore procedente - e terzi datori di ipoteca aggrediti nel procedimento esecutivo in virtù della garanzia prestata in favore del debitore principale con la quale era stata concessa la garanzia ipotecaria. Orbene in questo caso a mio sommesso parere in virtù del ragionamento significato la fatturazione dovrebbe essere emesse nei confronti dei terzi datori di ipoteca.
        Vorrei acquisire pertanto e a completezza di quanto trattato se il mio orientamento è giusto.
        Nel ringraziarVi Vi auguro buon lavoro.
        • Zucchetti SG

          28/05/2020 18:07

          RE: RE: RE: fatturazione del custode e del professionista delegato nell'ambito di una procedura esecutiva

          La sintesi compiuta è corretta; siamo d'accordo nel ritenere che nel caso di esecuzione contro il terzo datore di ipoteca le spese del processo esecutivo gravino su quest'ultimo, e dunque la fattura va da emessa nei suoi confronti.
          Del resto la conclusione si impone, oltre che sul piano sistematico, sul versante strettamente normativo, posto che a norma dell'art. 95 le spese del processo esecutivo sono a carico di "chi ha subito l'esecuzione".
          Peraltro, lo stesso art. 604 prescrive che nella esecuzione promossa contro il terzo proprietario si applicano a quest'ultimo "le disposizioni relative al debitore".
    • Lara Tordi

      Forlì (FC)
      13/07/2023 12:27

      RE: fatturazione del custode e del professionista delegato nell'ambito di una procedura esecutiva

      Mi inserisco in questa discussione per aggiungere questo: in ipotesi di realizzo insufficiente al pagamento del compenso del delegato/custode liquidato da Giudice e posto a carico "della procedura" chi ritenete tenuto al versamento? l'esecutato o il procedente?
      Il mio caso è ancora più peculiare. Si è aggiudicato all'asta l'immobile il creditore ipotecario di primo grado chiedendo di poter compensare il saldo prezzo con il proprio credito. Il Giudice ha autorizzato ed è stato emesso il decreto di trasferimento riuscendo il delegato a versare le imposte e cancellare i gravami utilizzando la cauzione.
      Tuttavia ad oggi richiesto all'aggiudicatario di versare il conguaglio con il quale corrispondere il compenso al delegato custode, lo stesso non vi provvede.
      Mi domando dunque quale sia lo strumento per ottenerne l'adempimento coattivo e se ciò non possa avvenire a chi addossare le spese.
      Grazie per il prezioso aiuto
      • Zucchetti SG

        14/07/2023 10:44

        RE: RE: fatturazione del custode e del professionista delegato nell'ambito di una procedura esecutiva

        Al fine di inquadrare il tema occorre dare conto, preliminarmente, delle norme che disciplinano il regime delle spese del processo, e dunque anche delle spese dell'esecuzione.
        Prima fra tutte l'art. 8 d.P.R. 30.5.2002, n. 115 (meglio noto come Testo unico delle spese di giustizia), a mente del quale ciascuna parte provvede:
        - alle spese degli atti processuali che compie;
        - alle spese degli atti processuali che chiede;
        - ad anticipare le spese per gli atti necessari al processo quando l'anticipazione è posta a suo carico dalla legge o dal magistrato.
        Si tratta di una previsione che ricalca la originaria formulazione dell'art. 90 c.p.c., che l'art. 299 del citato testo unico ha abrogato.
        Dunque, in forza di questa disposizione, la parte processuale è tenuta ad un onere di anticipazione, che riguarda le spese degli atti che compie, di quelli che chiede, nonché di quelli necessari al processo (anche se non richiesti ma adottati dal magistrato) quando la relativa anticipazione sia posta a suo carico dalla legge o dal giudice.
        La norma va letta unitamente all'art. 91 c.p.c., il quale prevede che il giudice con il provvedimento con cui chiude il processo pone definitivamente le spese dello stesso a carico del soccombente, salvo che non ritenga di compensarle, in tutto o in parte.
        Lo stesso principio viene adattato al processo di esecuzione dall'art. 95 c.p.c., il quale dispone che le spese sostenute dal creditore procedente e dal creditore intervenuto sono a carico di colui il quale ha subito l'esecuzione.
        Quindi, in sede esecutiva, il creditore anticipa i costi della procedura e li recupera al momento della distribuzione del ricavato, ove possibili, poiché in difetto resteranno definitivamente a suo carico, invero, secondo Cass., sez. III, 5 ottobre 2018, n. 24571 "Il giudice dell'esecuzione, quando provvede alla distribuzione o asse­gnazione del ricavato o del pignorato al creditore procedente e ai creditori intervenuti, determi­nando la parte a ciascuno spettante per capitale, interessi e spese, effettua accertamenti funzionali alla soddisfazione coattiva dei diritti fatti valere nel processo esecutivo e, conseguentemente, il provvedimento di liquidazione delle spese dell'esecuzione, in tal caso ammissibile, implica un accertamento meramente strumentale alla distribuzione o assegnazione stessa, privo di forza esecutiva e di giudicato al di fuori del processo in cui è stato adottato, sicché le suddette spese, quando e nella misura in cui restino insoddisfatte, sono irripetibili".
        Con riferimento al compenso del delegato, ricordiamo che a norma dell'art. 179-bis, comma 2, disp. att. c.p.c. esso è liquidato con decreto del Giudice dell'esecuzione, che pone a carico della proce­dura la quota parte relativa "alle operazioni di vendita", mentre il compenso per le attività "successive" grava sull'aggiudicatario.
        Detto decreto ha natura giurisdizionale e non amministrativa, e pertanto può essere impugnato ex art. 170 del d.P.R. n. 115/2002, ma non revocato d'ufficio dall'autorità giudiziaria che lo abbia emesso, in quanto questa, salvo i casi espressamente previsti, ha definitivamente consumato il proprio potere decisionale e non ha un generale potere di autotutela, tipico dell'azione amministrativa (Cass. Sez. VI-II 31 agosto 2017, n. 20640). L'impugnazione deve essere proposta entro il termine per impugnare previsto dall'art. 702-quater c.p.c. per il procedimento sommario di cognizione, le cui disposizioni regolano il giudizio di opposizione; ne deriva che questo termine è pari a trenta giorni, decorrenti dalla comunicazione o notificazione del provvedimento (Cass. Sez. II, 21 febbraio 2017, n. 4423).
        Dunque, nel caso di specie, riteniamo che la strada da percorrere sia quella di chiedere al giudice dell'esecuzione la pronuncia dell'indicato decreto, chiedendo che il compenso da liquidarsi sia posto a carico del creditore procedente.