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Forum ESECUZIONI - COMPENSO CUSTODE E DELEGATO
compenso professionista delegato a chi va intestata la fattura ?
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Fabrizio Colombo
Sassoferrato (AN)03/01/2019 09:28compenso professionista delegato a chi va intestata la fattura ?
A seguito di liquidazione del G.E. il sottoscritto in qualità di delegato alle operazioni di vendita di una procedura esecutiva immobiliare ha prelevato dal c/c della stessa il compenso per le attvità svolte in merito all'incarico in oggetto.
Il G.E. ha posto a carico dell'aggiudicatario, ai sensi del comma 7 dell'art. 2 del DM 227/2015, la metà del compenso relativo alla fase di trasferimento della proprietà.
Nell'istanza di liquidazione inavvertitamente per refuso è stato indicato quanto segue :
"Chiede, altresì, che il pagamento dell'importo liquidato sia posto a carico del creditore procedente, quale spesa in prededuzione svolta in favore della procedura ex art. 2770 c.c., con contestuale autorizzazione al delegato a prelevare tale importo direttamente dal c/c della procedura."
Ad avviso del sottoscritto, avendo lo stesso prelevato la somma direttamente dal c/c della procedura, lo stesso dovrebbe emettere fattura nei confronti del debitore esecutato, secondo alcuni invece la fattura dovrebbe essere intestata al creditore procedente.
Stante quanto, sopra gradirei il vostro parere in merito a chi debba essere fatturato il compenso:
1) per intero al debitore esecutato;
2) per intero al creditore procedente;
3) parte al debitore esecutato /parte all'aggiudicatario;
4) parte al creditore procedente/ parte all'aggiuidcatario;
Grazie mille.
Dott. Fabrizio Colombo.
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Zucchetti SG
04/01/2019 19:45RE: compenso professionista delegato a chi va intestata la fattura ?
Il quesito formulato genera frequenti incertezze tra gli operatori. Cerchiamo di fare chiarezza sull'argomento.
Al fine di inquadrare il tema occorre dare conto, preliminarmente, delle norme che disciplinano il regime delle spese del processo, e dunque anche delle spese dell'esecuzione.
Prima fra tutte l'art. 8 d.P.R. 30.5.2002, n. 115 (meglio noto come Testo unico delle spese di giustizia), a mente del quale ciascuna parte provvede:
- alle spese degli atti processuali che compie;
- alle spese degli atti processuali che chiede;
- ad anticipare le spese per gli atti necessari al processo quando l'anticipazione è posta a suo carico dalla legge o dal magistrato.
Si tratta di una previsione che ricalca la originaria formulazione dell'art. 90 c.p.c., che l'art. 299 del citato testo unico ha abrogato.
Dunque, in forza di questa disposizione, la parte processuale è tenuta ad un onere di anticipazione, che riguarda le spese degli atti che compie, di quelli che chiede, nonché di quelli necessari al processo (anche se non richiesti ma adottati dal magistrato) quando la relativa anticipazione sia posta a suo carico dalla legge o dal giudice.
La norma va letta unitamente all'art. 91 c.p.c., il quale prevede che il giudice con il provvedimento con cui chiude il processo pone definitivamente le spese dello stesso a carico del soccombente, salvo che non ritenga di compensarle, in tutto o in parte.
Lo stesso principio viene adattato al processo di esecuzione dall'art. 95 c.p.c., il quale dispone che le spese sostenute dal creditore procedente e dal creditore intervenuto sono a carico di colui il quale ha subito l'esecuzione.
Quindi, in sede esecutiva, il creditore anticipa i costi della procedura e li recupera al momento della distribuzione del ricavato.
Fatta questa premessa, e venendo alla questione prospettata, la fatturazione di quanto ricevuto dal professionista delegato segue un regime differenziato in base al titolo ed al "momento" di ricezione.
A proposito degli anticipi, riteniamo che il loro trattamento fiscale vada differenziato in ragione del "titolo" del versamento, siccome ricavabile dall'ordinanza di vendita, poiché il regime tributario è diverso a seconda che il giudice abbia previsto il versamento di un "fondo spese" piuttosto che di un "acconto" sul compenso.
Nel primo caso (fondo spese) la somma ricevuta non potrà transitare sul conto del professionista delegato e sarà versata su conto corrente intestato alla procedura esecutiva. Ergo, essa non dovrà essere fatturata poiché non costituisce reddito imponibile.
Al contrario, l'acconto costituisce reddito, e come tale può essere incassato dal delegato, che dovrà tuttavia emettere fattura in favore del creditore che lo ha versato.
Il medesimo ragionamento andrà condotto a proposito del saldo: se prelevato dai fondi della procedura la fattura sarà intestata al debitore esecutato; al contrario, la quota parte gravante sull'aggiudicatario, dovrà essere fatturata a quest'ultimo, trattandosi del soggetto che materialmente ha provveduto al relativo pagamento, sebbene le somme siano transitate sul conto della procedura.-
Fabrizio Colombo
Sassoferrato (AN)07/01/2019 08:27RE: RE: compenso professionista delegato a chi va intestata la fattura ?
Grazie mille.
Dott. Fabrizio Colombo-
Zucchetti SG
07/01/2019 09:07RE: RE: RE: compenso professionista delegato a chi va intestata la fattura ?
grazie a lei.
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Nicolò Sgueglia della Marra
Padova20/03/2020 18:45RE: RE: compenso professionista delegato a chi va intestata la fattura ?
Spett.le Zucchetti,
buongiorno, Vi formulo un quesito relativamente all'ultima questione (ossia la quota parte a carico dell'aggiudicatario che transita nel conto della Procedura): quando il GE liquida l'importo dovuto dall'aggiudicatario (e questo sia una società), e quindi il delegato preleva la somma ed emette la fattura, come ci si comporta in merito all'obbligo di ritenuta? So che alcuni non fanno transitare la quota parte a carico dell'aggiudicatario nel conto della Procedura ma la fanno versare nel conto personale, emettendo quindi subito fattura (quindi prima della liquidazione del GE), con onere eventuale di dover restituire una parte di quanto ricevuto, nel raro caso che il GE liquidi diversamente da quanto preventivato dal delegato.
Vi ringrazio fin d'ora per la risposta.
Nicolò della Marra-
Zucchetti SG
23/03/2020 16:31RE: RE: RE: compenso professionista delegato a chi va intestata la fattura ?
Come abbiamo precisato nella risposta precedente, la quota parte di compenso gravante sull'aggiudicatario, dovrà essere fatturata a quest'ultimo, trattandosi del soggetto che materialmente ha provveduto al relativo pagamento, anche ove le somme fossero transitate sul conto della procedura.
Quanto alla ritenuta d'acconto occorre formulare un preliminare distinguo.
Invero, se l'aggiudicatario non è sostituto d'imposta non gli potrà essere richiesto alcun adempimento, ed il professionista verserà l'imposta complessiva risultante dalla propria dichiarazione dei redditi.
Se invece l'aggiudicatario riveste la qualità di sostituto d'imposta ai sensi degli artt. 23 e 25 d.P.R. 600/1973, siamo dell'avviso che l'importo necessario al versamento della ritenuta dovrà essergli restituito affinché questi provveda al versamento, ed ai connessi adempimenti. Invero, non riteniamo praticabile la strada indicata dall'Agenzia delle Entrate con la risoluzione del 18/10/2007 n. 296 (formulata con riferimento alla quota parte di compenso gravante sul debitore) dove si è ritenuto che a provvedere debba essere il professionista delegato nel momento in cui preleva dal ricavato dalla vendita l'importo dovutogli, come liquidato dal giudice dell'esecuzione, poiché si tratta di una ipotesi specificamente formulata con riferimento alla posizione del debitore.
A questo dato va poi aggiunto il fatto che la soluzione patrocinata dall'ADE (la quale evidentemente si muove nella logica del timore che il debitore esecutato non esegua il versamento cui è tenuto) deve fare i conti con il dato normativo per cui solo il curatore, e non anche il professionista delegato, è menzionato nell'art. 23 tra i sostituti d'imposta, sicchè occorrerebbe chiedersi se il silenzio serbato dal legislatore sul punto possa essere colmato in via analogica, risolvendo a monte il problema di comprendere se l'inclusione del curatore tra i sostituti d'imposta operata dall'art. 37 d.l. 04/07/2006, n. 223, convertito, con modificazioni, con l. 4/8/2006, n. 248 sia norma eccezionale o piuttosto enunciativa di un principio generale intorno alla figura del curatore. Sul punto deve registrarsi che la Corte di Cassazione, prima della modifica intervenuta nel 2006, aveva più volte escluso che in capo al curatore gravassero obblighi fiscali diversi da quelli normativamente previsti affermando che, siccome "secondo una configurazione che trova puntuale riscontro anche nel diritto impositivo vigente (cfr. art. 125 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917), nei confronti del fallito permane la soggettività passiva dei tributi" (Cfr. Cass., 20 marzo 1993, n. 3321), "sul curatore, in quanto organo della procedura, possono gravare solo gli obblighi tassativamente previsti per la specifica figura"( Cfr. Cass., 22 dicembre 1994, n. 11047).-
Nicolò Sgueglia della Marra
Padova01/04/2020 07:18RE: RE: RE: RE: compenso professionista delegato a chi va intestata la fattura ?
Grazie,
Nicolò della Marra-
Zucchetti SG
04/04/2020 15:38RE: RE: RE: RE: RE: compenso professionista delegato a chi va intestata la fattura ?
grazie a lei
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Sabrina Condemi
Reggio Calabria (RC)02/05/2022 17:03RE: RE: compenso professionista delegato a chi va intestata la fattura ?
Aggiungo un quesito sempre in ambito di fatturazione relativamente al caso di un esperto contabile nominato custode giudiziario con il compito di redigere un piano di conversione del debito, nei confronti del quale il Giudice dell'Esecuzione liquidava un determinato importo. E' corretto emettere fattura non elettronica - stante il regime forfettario del custode - intestata al Tribunale con riferimento al debitore da trasmettere con deposito telematico sul fascicolo della procedura?
Sabrina Condemi -
Zucchetti SG
07/05/2022 16:28RE: RE: compenso professionista delegato a chi va intestata la fattura ?
Come abbiamo detto, stando ad una risposta data all'interpello n. 907-1061/2019 da parte dell'Agenzia delle Entrate Veneto, il custode dovrebbe emettere fattura ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 633/1972 nei confronti dell'Amministrazione della giustizia, evidenziando in essa che la "solutio" avviene con denaro fornito dalla/e parte/i individuata/e dal provvedimento del Giudice.
Questa risposta, tuttavia, si scontra con il dato per cui l'amministrazione la procedura esecutiva individuale non assume la qualità di soggetto di diritto tributario, per cui ci pare maggiormente persuasiva la tesi, (che abbiamo esplicitato nelle precedenti risposte e che deriva dall'applicazione dell'art. 8 dpr 115/2002 e 95 c.p.c.)per cui gli acconti sul compenso vanno fatturati al soggetto che li ha versati, mentre il saldo, se versato dal creditore andrà fatturato a questi, mentre se è prelevato dai fondi della procedura la fattura sarà intestata al debitore esecutato.
Infine, il contribuente che opera in regime fiscale c.d. forfetario non è tenuto all'emissione della fattura elettronica per espressa previsione dell'art. 1, comma 909, L. 27/12/2017, n. 205 che sul punto ha riscritto l'art. 1 D.Lgs. 05/08/2015, n. 127.
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Eliodoro D'Orazio
Chieti23/03/2020 10:27RE: compenso professionista delegato a chi va intestata la fattura ?
Buon giorno,
ove utile Vi comunico che avevo presentato pochi mesi fa un interpello all'AE Abruzzo sostenendo che la fattura dovesse essere emessa nei confronti del Tribunale, come per i CTU.
L'AE, in risposta al quesito, sostiene che il compenso vada fatturato al debitore esecutato.
In caso di interruzione/sospensione della procedura prima della vendita la fattura è da eseguirsi verso il creditore procedente.
Eliodoro D'Orazio
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Nicolò Sgueglia della Marra
Padova23/03/2020 12:15RE: RE: compenso professionista delegato a chi va intestata la fattura ?
Attenzione, io mi riferisco allo sola parte a carico dell'aggiudicatario. Nella altre ipotesi, quanto indicato dall'AE è condiviso ed è in linea con la disciplina civilistica sulle spese. Lei aveva specificamente indicato nell'interpello la fattispecie relativa alla parte a carico dell'aggiudicatario, che per giunta ha effettiva rilevanza solo in caso di soggetti passivi iva (debitore o aggiudicatario), anche in termini di detrazione iva? Grazie
Nicolò della Marra-
Eliodoro D'Orazio
Chieti23/03/2020 13:02RE: RE: RE: compenso professionista delegato a chi va intestata la fattura ?
il mio interpello non menzionava la parte eventualmente posta a carico dell'aggiudicatario. -
Zucchetti SG
23/03/2020 16:37RE: RE: RE: RE: compenso professionista delegato a chi va intestata la fattura ?
La posizione espressa dall'ADE ci trova d'accordo, anche se riguarda una questione diversa da quella concernente la fatturazione della quota parte di compenso gravante sull'aggiudicatario.
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Giovanni Francescon
TREVISO17/03/2021 13:06RE: RE: compenso professionista delegato a chi va intestata la fattura ?
Gent.mi, riporto per informativa generale la risposta della AE VENETO
"
OGGETTO: Interpello n. 907-1061/2019
Con l'interpello specificato in oggetto e' stato esposto il seguente
QUESITO
Il sig. xxx, dottore commercialista, chiede se anche alle attività di perito, custode e delegato alla vendita nelle esecuzioni civili mobiliari ed immobiliari, rese su nomina del giudice, sia applicabile -in materia di fatturazione- il medesimo trattamento fiscale riservato all'attività del Consulente Tecnico d'Ufficio.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
Rilevato che con Circolare n. 9/E del 2018 è stato chiarito che per le attività di Consulente Tecnico d'Ufficio il professionista deve emettere fattura intestata all'Amministrazione della Giustizia (quale "committente non esecutrice del pagamento"), l'istante ritiene che analogamente si debba operare nella diversa ipotesi delle prestazioni rese da periti, custodi e delegati alla vendita nelle esecuzioni civili, stante l'assimilabilità delle fattispecie.
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
… con Circolare n. 9/E del 2018 è stato chiarito che, in base alla giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, "in ragione della finalità propria della consulenza di aiutare il giudice nella valutazione degli elementi che comportino specifiche competenze, la prestazione dell'ausiliare deve ritenersi resa nell'interesse generale della giustizia e, correlativamente nell'interesse comune delle parti" (Cass. civ, Sez. III, n. 1023 del 2013), "sicché bene il relativo compenso è posto solidalmente a carico di tutte le parti, restando solo i rapporti interni tra queste regolati dal principio della soccombenza" (Cass. civ., Sez, VI, Ord. n. 23522 del 2014).
Nel suddetto documento di prassi, con riguardo ai compensi e onorari relativi alle prestazioni rese dal CTU, si evidenzia che titolare passivo del rapporto di debito è la parte esposta all'obbligo di sopportare l'onere economico.
Tale soggetto, è tenuto, in base al provvedimento del Giudice - che costituisce titolo esecutivo - al pagamento del compenso per prestazioni professionali rese, al di fuori del sinallagma commissione-prestazione, a favore dell'Amministrazione della giustizia, committente non esecutrice del pagamento.
Ne consegue che il CTU deve ritenersi obbligato ad esercitare la rivalsa ex art.18 del D.P.R. n. 633 del 1972 e ad emettere fattura ai sensi del successivo art. 21 del citato D.P.R. nei confronti dell'Amministrazione della giustizia, in cui si evidenzi, tuttavia, che la "solutio" avviene con denaro fornito dalla/e parte/i individuata/e dal provvedimento del Giudice.
I medesimi principi sono stati ribaditi nella risposta ad interpello n. 211/2019,pubblicata sul sito istituzionale dell'Agenzia delle Entrate.
Ciò posto, il capo III del Titolo I del codice di procedura civile, rubricato "Del consulente tecnico, del custode e degli altri ausiliari del giudice" disciplina anche le figure del "custode" (art. 65) e degli "esperti in una determinata arte o professione"(art. 68. "Altri ausiliari del giudice").
Parimenti, l'art. 534 bis del medesimo codice di procedura civile prevede che il giudice possa delegare ad apposito istituto, ovvero a notaio, avvocato o commercialista il compimento delle operazioni di vendita con incanto o senza incanto di beni mobili iscritti nei pubblici registri.
Analoghe previsioni sono previste, in relazione alle operazioni di vendita riguardanti beni immobili, dall'art. 591 bis c.p.c.
A motivo di tutto quanto sopra, rilevato il ruolo di "ausiliari del giudice" proprio delle figure del perito, del custode e del delegato alla vendita nell'ambito delle procedure giudiziarie di esecuzione, la scrivente Direzione è dell'avviso che siano applicabili i medesimi principi, in punto di fatturazione, già previsti in relazione alla figura del consulente tecnico d'Ufficio
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Zucchetti SG
18/03/2021 12:05RE: RE: RE: compenso professionista delegato a chi va intestata la fattura ?
AE VENENTO ed AE ABRUZZO hanno evidentemente opinioni differenti.
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Ivan Meta
Salerno03/02/2022 11:51RE: RE: compenso professionista delegato a chi va intestata la fattura ?
Puoi fornire i riferimenti dell'interpello e della relativa risposta? -
Giovanni Francescon
TREVISO03/02/2022 13:33RE: RE: RE: compenso professionista delegato a chi va intestata la fattura ?
Faccio prima a mandartelo, scrivimi cortesemente su giovanni@francescon.it
Buona giornata
GF
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MAURIZIO POCETTI
lanciano (CH)21/02/2024 11:56RE: RE: compenso professionista delegato a chi va intestata la fattura ?
Potrei avere numero di interpello cortesemente ? grazie -
Zucchetti SG
22/02/2024 08:02RE: RE: RE: compenso professionista delegato a chi va intestata la fattura ?
se si riferisce a quello di AE VENETO, è l'Interpello n. 907-1061/2019 -
MAURIZIO POCETTI
lanciano (CH)22/02/2024 11:29RE: RE: RE: RE: compenso professionista delegato a chi va intestata la fattura ?
Grazie mille
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Gemma Barone
Isernia13/03/2023 10:09RE: compenso professionista delegato a chi va intestata la fattura ?
Il G.E. mi autorizza a prelevare il mio compenso direttamente dal c/c intestato alla procedura, quando emetto la fattura il contributo cassa del 4% lo devo scorporare dal totale ed esporlo in fattura? Preciso che rientro nel forfettario.
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Zucchetti SG
18/03/2023 09:49RE: RE: compenso professionista delegato a chi va intestata la fattura ?
Una compiuta risposta all'interrogativo formulato imporrebbe una preliminare disamina del decreto di liquidazione pronunciato dal giudice dell'esecuzione a norma dell'art. 179 bis disp. att. c.p.c., per verificare se l'importo liquidato è comprensivo o meno del contributo previdenziale.
Ad ogni buon conto, esso va indicato in fattura.
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