Forum ESECUZIONI - COMPENSO CUSTODE E DELEGATO

compenso delegato

  • Chiara Barzelloni

    mondovì (CN)
    23/07/2018 18:18

    compenso delegato

    Buon pomeriggio!
    la situazione è la seguente:
    ad azione esecutiva avviata, la società debitrice esecutata fallisce e il fallimento subentra (non interviene) ma si sostituisce al creditore procedente.
    Dopo 4 esperimenti deserti il curatore non paga il contributo per la pubblicazione sul Portale delle Vendite Pubbliche e la procedura si interrompe.
    Il G.E. liquida il compenso del Professionista Delegato per le fasi fino all'interruzione della procedura.
    A chi dovrà rivolgersi il professionista delegato per essere pagato? dovrà insinuarsi nel fallimento? lo potrà fare richiedendo la prededuzione? oppure essendo una spesa della procedura concorsuale potrà richiedere il pagamento in qualità di coadiutore della procedura fallimentare?
    Ringrazio per il sollecito riscontro
    • Zucchetti SG

      24/07/2018 17:05

      RE: compenso delegato

      Il professionista delegato in seno alla procedura esecutiva non può essere considerato coadiutore del curatore. Ne difettano, infatti, i presupposti soggettivi ed oggettivi.
      Invero, a mente dell'art. 32 l.fall. il coadiutore è colui il quale viene nominato dal curatore previa autorizzazione del comitato dei creditori, o del Giudice delegato laddove il comitato non sia stato costituito, la cui liquidazione avviene in ambito fallimentare ad opera del Giudice delegato.
      Tutto questo manca con riferimento alla figura del professionista delegato, il quale è invece un soggetto che viene nominato dal Giudice dell'esecuzione, e da questi liquidato.
      A voler operare un parallelo, la figura del professionista delegato andrebbe assimilata, secondo l'orientamento dottrinario più accreditato, ai delegati di cui al primo comma del citato art. 32, trattandosi di soggetto che non coadiuva genericamente il curatore, ma svolge uno specifico compito. Comunque, come detto, mancano i presupposti per l'assimilazione in parola.
      Se ne deve ricavare che il compenso liquidato dal Giudice dell'esecuzione al professionista delegato non può che essere inserito nella cornice delle spese prededucibili. Si tratta, infatti, di una spesa sorta "in funzione" della procedura fallimentare (in ragione del fatto che il curatore ha inteso proseguirla sostituendosi al creditore ai sensi dell'art. 107 l.fall.).
      Del resto, questa conclusione si ricava implicitamente dallo stesso art. 179 bis disp. att. c.p.c., a mente del quale il decreto di liquidazione del compenso indica specificamente la parte relativa alle operazioni di vendita e le successive, ponendo esplicitamente quest'ultime a carico dell'aggiudicatario, dal che si ricava al contrario che le altre gravano sulla procedura.