Forum ESECUZIONI - COMPENSO CUSTODE E DELEGATO

COMPENSO DELEGATO

  • Ciro Palladino

    FRATTAMAGGIORE (NA)
    14/03/2024 16:39

    COMPENSO DELEGATO

    Buongiorno.
    Nel progetto di DISTRIBUZIONE lo scrivente nella qualità di professionista delegato così disponeva: "considerato che, ai sensi dell'art. 2 comma 5 del D.M. n. 227 del 2015, l'ammontare complessivo del compenso e delle spese generali spettanti al professionista delegato non può essere superiore al 40% del prezzo di aggiudicazione; considerato che il compenso massimo liquidabile (40% del prezzo di aggiudicazione di euro 6.500,00) è pari ad euro 2.600,00, di cui euro 825,00 a carico dell'aggiudicatario ed euro 1.775,00 a carico della procedura, oltre oneri accessori" Il progetto, dopo gli adempimenti del caso, diveniva, con decreto, esecutivo. Tuttavia l'aggiudicatario, nonostante nell'avviso di vendita fosse chiara ed indicata la ulteriore obbligazione di pagamento del compenso, non ha ancora provveduto al versamento dell'importo di euro 825,00. Al fine di poter recuperare quanto dovuto, occorre procedere al deposito di ricorso per ingiunzione di pagamento oppure il progetto, in quanto dichiarato esecutivo, è titolo in tal senso per agire immediatamente in esecuzione?
    Grazie mille
    • Zucchetti SG

      15/03/2024 07:43

      RE: COMPENSO DELEGATO

      La risposta all'interrogativo formulato si ricava, in primo luogo, dalla lettura dell'art. 179-bis, comma secondo, disp. att. c.p.c. il quale dispone che "Il compenso dovuto al professionista è liquidato dal giudice dell'esecuzione con specifica determinazione della parte riguardante le operazioni di vendita e le successive che sono poste a carico dell'aggiudicatario. Il provvedimento di liquidazione del compenso costituisce titolo esecutivo".
      Dunque, il provvedimento che occorre utilizzare per agire esecutivamente contro l'aggiudicatario inadempiente è il decreto di liquidazione pronunciato dal giudice dell'esecuzione.
      Registriamo, a questo proposito, che nella prassi alcuni tribunali liquidano il compenso in seno all'ordinanza con la quale, a norma dell'art. 598 c.p.c. (nel testo vigente prima che fosse modificato dal d.lgs 149/2022) approvano il piano di riparto (oppure in seno al provvedimento con cui dispongono la trasmissione del piano di riparto ai creditori), sicché in quel caso sarà la predetta ordinanza che, contenendo la liquidazione, costituirà titolo esecutivo.
      In ogni caso è forse utile svolgere le seguenti considerazioni, al fine di evitare che possano verificarsi situazione analoghe a quella rappresentata nella domanda.
      In passato la giurisprudenza aveva affermato che l'emissione del decreto di trasferimento è subordinata esclusivamente al pagamento del prezzo (Cass., sez. III, 13 maggio 2006, n. 13013. Cass., sez. III, 18 maggio 2022, n. 15912 aveva ritenuto che "è certamente da escludere che, in caso di vendita giudiziale in cui l'esecutato sia un soggetto IVA e l'immobile sia inerente all'esercizio dell'impresa, dell'arte o della professione dell'esecutato stesso, ai sensi dell'art. 2 del d.P.R. n. 633/1972, il mancato pagamento dell'imposta di rivalsa da parte dell'aggiudicatario (sia esso o meno soggetto IVA e possa dunque, correlativamente, esercitare o meno la detrazione ex art. 19 d.P.R. cit.) determini la decadenza dall'aggiudicazione ex art. 587 c.p.c., giacché – come correttamente evidenziato da Cass. n. 7361/2015, non massimata sul punto – l'IVA non può essere considerata parte integrante del prezzo, attenendo invece alla tassazione del trasferimento immobiliare"). Questo orientamento è stato tuttavia recentemente precisato osservandosi che "il termine per il versamento delle spese dovute per il trasferimento del bene ha natura sostanziale e non processuale e la sua inosservanza non determina – sempre che il giudice non abbia opportunamente previsto (fin dall'ordinanza vendita e con menzione nel relativo avviso) la prioritaria imputazione ad accessori e spese dei versamenti via via eseguiti (anche su conti diversi) dall'aggiudicatario – la decadenza ex art. 587 c.p.c. (norma riguardante esclusivamente il prezzo)", si è aggiunto che "tuttavia, l'omesso versamento impedisce l'adozione del decreto ex art. 586 c.p.c. e consente al giudice dell'esecuzione di adottare, senza rigidi automatismi, le iniziative più opportune in relazione alle peculiarità della fattispecie, non escluso, in caso di persistente ed ingiustificato inadempimento, l'estremo rimedio della revoca della aggiudicazione" (Cass. 14 febbraio 2023, n. 4447 ha confermato il rigetto dell'opposizione agli atti esecutivi proposta avverso il decreto di trasferimento e basata sul presupposto del mancato versamento, da parte dell'aggiudicatario e nel termine indicato nell'ordinanza di delega, del saldo del prezzo comprensivo delle spese per il trasferimento del bene, le quali, invece, erano state depositate al professionista delegato, seppure dopo la scadenza).
      Da questa pronuncia si ricava il dato per cui ove sia opportunamente evidenziato nella ordinanza di vendita, pagamenti parziali possono essere imputati prima a spese, in modo tale che ove l'aggiudicatario non versi tutto il dovuto (comprensivo anche delle spese) potrà essere dichiarato decaduto dall'aggiudicazione, a norma dell'art. 587 c.p.c.