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Forum ESECUZIONI - COMPENSO CUSTODE E DELEGATO
compenso ctu e delegato e decesso esecutato - a chi intestare fattura
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Gabriella Giordano
busto arsizio (VA)19/04/2022 09:18compenso ctu e delegato e decesso esecutato - a chi intestare fattura
L'esecutato è deceduto prima della liquidazione dei compensi del CTU e del delegato.
Di solito entrambi (CTU e delegato) fatturano all'esecutato, cosa accade se egli decede?
devono ricercare gli eredi?
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Zucchetti SG
22/04/2022 20:11RE: compenso ctu e delegato e decesso esecutato - a chi intestare fattura
La risposta all'interrogativo formulato deve muovere dalla premessa per cui, pacificamente, il decesso del debitore successivo al pignoramento è evento del tutto irrilevante ai fini della prosecuzione della procedura, che pertanto segue il suo corso senza soluzione di continuità.
La giurisprudenza ha infatti osservato che, la sopravvenuta incapacità processuale del debitore esecutato (nella specie si trattava di una ipotesi di interdizione) "non determina l'interruzione del processo esecutivo, la cui insensibilità ad eventi siffatti discende dal fatto che in esso - quale che sia la fase in cui si trova, ivi compresa, quindi, quella di versamento delle somme di conversione del pignoramento - non si svolge un accertamento che richieda la costante attuazione di un formale contraddittorio, ma più semplicemente si attua un procedimento senza giudizio" (Cass. civ., sez. III, 13 giugno 1994, n. 5721).
Ergo, la fattura dovrebbe comunque essere emessa nei confronti dell'esecutato; del resto l'art. 21 D.P.R. 26/10/1972, n. 633 (Testo Unico dell'IVA) dispone che la fattura individui quale soggetto intestatario il cessionario del bene o il committente della prestazione di servizio resa, specificandone ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio, numero di partita IVA ovvero codice fiscale.
A questa osservazione si potrebbe obiettare che l'emissione della fattura è attività extraprocessuale, con la conseguenza che essa è integralmente soggetta alla disciplina fiscale di riferimento. Quindi, in caso di decesso dell'esecutato, la fattura dovrebbe essere emessa nei confronti degli eredi (cui si trasferisce il ricavato dalla vendita, per quanto vincolato al soddisfacimento del creditore procedente e di quelli eventualmente intervenuti), i quali al limite potrebbero essere individuati anche collettivamente ed impersonalmente (argomenti in questo senso si potrebbero ricavare da Cass. Sez. 3, Sentenza n. 17868 del 22/08/2007, la quale ha ritenuto valida la disdetta di un contratto di affitto di fondo rustico inviata collettivamente ed impersonalmente agli eredi, oppure da Cass. Sez. 3, Sentenza n. 6243 del 15/07/1987 che ha ritenuto valido un atto interruttivo della prescrizione comunicato in questi termini).
Questa seconda soluzione ci pare più aderente alla disciplina del fenomeno successorio.
Tuttavia, cogliamo l'occasione per osservare che la fatturazione del compenso all'esecutato (allorquando si tratta del compenso prelevato quale spesa "prededucibile" dal ricavato dalla vendita) non è del tutto scontata. Riportiamo sul punto la risposta ad un interpello inoltrato all'AE Veneto
OGGETTO: Interpello n. 907-1061/2019
Con l'interpello specificato in oggetto e' stato esposto il seguente
QUESITO
Il sig. xxx, dottore commercialista, chiede se anche alle attività di perito, custode e delegato alla vendita nelle esecuzioni civili mobiliari ed immobiliari, rese su nomina del giudice, sia applicabile -in materia di fatturazione- il medesimo trattamento fiscale riservato all'attività del Consulente Tecnico d'Ufficio.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
Rilevato che con Circolare n. 9/E del 2018 è stato chiarito che per le attività di Consulente Tecnico d'Ufficio il professionista deve emettere fattura intestata all'Amministrazione della Giustizia (quale "committente non esecutrice del pagamento"), l'istante ritiene che analogamente si debba operare nella diversa ipotesi delle prestazioni rese da periti, custodi e delegati alla vendita nelle esecuzioni civili, stante l'assimilabilità delle fattispecie.
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
… con Circolare n. 9/E del 2018 è stato chiarito che, in base alla giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, "in ragione della finalità propria della consulenza di aiutare il giudice nella valutazione degli elementi che comportino specifiche competenze, la prestazione dell'ausiliare deve ritenersi resa nell'interesse generale della giustizia e, correlativamente nell'interesse comune delle parti" (Cass. civ, Sez. III, n. 1023 del 2013), "sicché bene il relativo compenso è posto solidalmente a carico di tutte le parti, restando solo i rapporti interni tra queste regolati dal principio della soccombenza" (Cass. civ., Sez, VI, Ord. n. 23522 del 2014).
Nel suddetto documento di prassi, con riguardo ai compensi e onorari relativi alle prestazioni rese dal CTU, si evidenzia che titolare passivo del rapporto di debito è la parte esposta all'obbligo di sopportare l'onere economico.
Tale soggetto, è tenuto, in base al provvedimento del Giudice - che costituisce titolo esecutivo - al pagamento del compenso per prestazioni professionali rese, al di fuori del sinallagma commissione-prestazione, a favore dell'Amministrazione della giustizia, committente non esecutrice del pagamento.
Ne consegue che il CTU deve ritenersi obbligato ad esercitare la rivalsa ex art.18 del D.P.R. n. 633 del 1972 e ad emettere fattura ai sensi del successivo art. 21 del citato D.P.R. nei confronti dell'Amministrazione della giustizia, in cui si evidenzi, tuttavia, che la "solutio" avviene con denaro fornito dalla/e parte/i individuata/e dal provvedimento del Giudice.
I medesimi principi sono stati ribaditi nella risposta ad interpello n. 211/2019,pubblicata sul sito istituzionale dell'Agenzia delle Entrate.
Ciò posto, il capo III del Titolo I del codice di procedura civile, rubricato "Del consulente tecnico, del custode e degli altri ausiliari del giudice" disciplina anche le figure del "custode" (art. 65) e degli "esperti in una determinata arte o professione"(art. 68. "Altri ausiliari del giudice").
Parimenti, l'art. 534 bis del medesimo codice di procedura civile prevede che il giudice possa delegare ad apposito istituto, ovvero a notaio, avvocato o commercialista il compimento delle operazioni di vendita con incanto o senza incanto di beni mobili iscritti nei pubblici registri.
Analoghe previsioni sono previste, in relazione alle operazioni di vendita riguardanti beni immobili, dall'art. 591 bis c.p.c.
A motivo di tutto quanto sopra, rilevato il ruolo di "ausiliari del giudice" proprio delle figure del perito, del custode e del delegato alla vendita nell'ambito delle procedure giudiziarie di esecuzione, la scrivente Direzione è dell'avviso che siano applicabili i medesimi principi, in punto di fatturazione, già previsti in relazione alla figura del consulente tecnico d'Ufficio.
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