Forum ESECUZIONI - COMPENSO CUSTODE E DELEGATO

Compenso esecuzione MOBILIARE

  • Claudio Incaminato

    Acqui Terme (AL)
    24/09/2021 18:34

    Compenso esecuzione MOBILIARE

    Buongiorno,
    quali sono i parametri da seguire per la determinazione del compenso spettante al custode e al delegato alla vendite nelle esecuzioni MOBILIARI (non sono riuscito a trovare un DM che le disciplini)
    Si potrebbe seguire il DM min giustizia 11-2-97 n. 109 compensi spettanti all'IVG ed utilizzare l'allegato a tale DM, ma non ho chiaro come eseguire i calcoli:
    il compenso forfettario lire 100.000 (euro 51.65) c' è sempre?
    percentuale per vendite in loco o presso istituto 18% (a logica anche per le aste telematiche)
    percentuale se autoveicoli 12%
    assegnazione beni asportati 10%
    assegnazione beni non asportati 5%
    che cosa vuol dire? 18% + 5% se il bene non è asportato?
    la base di calcolo è il valore di vendita... ma se siamo ad offerta libera c'è chi offre 1 euro o 10 euro... e i compensi diventano nulli.
    Un collega mi ha detto che occorre anche considerare le diverse fasi (come nelle esecuzioni immobiliari) ma non trovo traccia normativa e nemmeno i valori sa seguire.... ( i 1000 per ogni fase mi paiono assurdo nelle mobiliari che mi hanno dato il compenso supererebbe anche il valore di stima.
    Grazie in anticipo.
    • Zucchetti SG

      28/09/2021 17:19

      RE: Compenso esecuzione MOBILIARE

      Nel rispondere ai quesiti formulati occorre premettere che il dire che D.M. 15 ottobre 2015, n. 227 è intitolato "Regolamento concernente la determinazione e liquidazione dei compensi per le operazioni delegate dal giudice dell'esecuzione ai sensi degli articoli 169-bis e 179-bis delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile", sicché esso è diretto a disciplinare la sola misura del compenso dovuto al professionista delegato alla vendita di beni immobili o mobili registrati; lo conferma altresì, espressamente, lo stesso art. 1 del decreto.
      Esso quindi non è direttamente applicabile al caso prospettato dalla domanda.
      Allo stesso modo, non ci sembra direttamente applicabile il d.m. 109/1997, atteso che esso disciplina i compensi dovuti all'IVG per la vendita di beni mobili e di mobili registrati (per questi ultimi il d.m. 107 è stato evidentemente superato dal d.m. 227).
      Non si riscontra invece una disciplina espressa per le altre figure professionali cui pure potrebbe essere delegata (come nel caso prospettato) la vendita, considerato anche il fatto che le disposizioni concernenti la liquidazione del compenso a periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori sono state ritenute inapplicabili agli altri ausiliari, stante il loro carattere di specialità (cfr. cass., s.u., 11 marzo 1996, n. 1952, cui la successiva giurisprudenza si è uniformata).
      A questo punto, preso atto del vuoto normativo, riteniamo che l'unica soluzione possibile, considerata altresì l'inutilizzabilità delle tariffe private in ragione della natura pubblicistica dell'incarico (così Cass. 23 settembre 1994, n. 7837) sia quella di applicare analogicamente il ciato d.m. 109/1997, previsto, per le medesime attività, per l'istituto vendite giudiziarie.
      Quanto alle successive domande sui criteri da applicare, osserviamo quanto segue.
      Il compenso forfettario di cui all'art. 31 è sempre dovuto, atteso che la norma dispone che esso è dovuto "a titolo di rimborso forfettario per spese di comunicazione e di bollo, per concorso nelle spese di gestione e per ogni altra spesa ordinaria e straordinaria successiva all'incarico di vendita per la quale non sia specificamente previsto il rimborso".
      Per quanto riguarda le percentuali spettanti agli I.V.G. sul ricavato delle vendite (art. 32):
      per tutte le vendite sia in loco che presso l'Istituto: 18%;
      per la vendita di autoveicoli: 12%;
      assegnazione di beni asportati presso l'I.V.G.: 10% sul valore del bene;
      assegnazione di beni non asportati: 5%.
      sarà dovuta una sola delle voci suddette, a seconda della ipotesi che ricorra.
      Infine, quanto alla base di calcolo, non può che essere applicata una percentuale sul ricavato della vendita, non essendo previsto un diverso criterio.