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Forum ESECUZIONI - COMPENSO CUSTODE E DELEGATO
Compenso delegato e solidarieta'
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Alessandro Zaccone
Vigevano (PV)09/06/2023 10:52Compenso delegato e solidarieta'
In una procedura esecutiva relativa ad 1/2 della proprietà di un immobile, il G.E. disponeva che fosse intrapreso giudizio di divisione. Il creditore procedente (una società in liquidazione) citava in giudizio, per la divisione dell'immobile, il debitore esecutato (persona fisica), il suo coniuge (comproprietario per il restante 1/2) e la banca (che vantava ipoteca volontaria di 1° grado). Nel giudizio di divisione si costituivano tutti i convenuti e veniva nominato il professionista delegato. Veniva esperito un solo tentativo di vendita, in quanto il Giudice accordava la sospensione richiesta dal debitore. Successivamente, la banca cedeva il proprio credito ad altra società (che interveniva in giudizio), la quale a sua volta cedeva il proprio credito ad una terza società (che interveniva in giudizio). Successivamente il debitore ed il creditore procedente si accordavano stragiudizialmente per la rateizzazione del debito e la conseguente rinuncia ed estinzione dei due giudizi (di divisione e di esecuzione). Le spese degli ausiliari del Giudice venivano posti a carico del creditore procedente. Il creditore procedente non pagava il delegato; quest'ultimo, notificava precetto e pignoramento presso terzi (alla banca presso cui aveva il c/c ed all'esecutato nella precedente espropriazione immobiliare). Il pignoramento era infruttuoso, in quanto il c/c aveva pochi euro di attivo ed l'esecutato nella precedente espropriazione immobiliare dichiarava che vi era stata una cessione del credito anteriormente all'estinzione dei due giudizi (divisione e espropriazione immobiliare), depositata nel fascicolo dell'espropriazione immobiliare (a cui non aveva accesso il delegato, nominato nel giudizio di divisione). Atteso che la società a carico della quale erano state posti i compensi del delegato è in liquidazione e priva di beni, è possibile richiedere il pagamento alle altre parti del giudizio di divisione? La Cassazione ha statuito che la prestazione dell'ausiliare deve ritenersi resa nell'interesse generale della giustizia e, correlativamente nell'interesse comune delle parti" (Cass. civ, Sez. III, n. 1023/2013), sicché bene il relativo compenso è posto solidalmente a carico di tutte le parti, restando solo i rapporti interni tra queste regolati dal principio della soccombenza (Cass. civ., Sez, VI, Ord. n. 23522/2014; Cass. civ., Sez, VI, Ord. n. 17026/2018). Tale principio, statuito relativamente al CTU, è applicabile anche nel caso di compensi del professionista delegato alla vendita?
Grazie-
Zucchetti SG
09/06/2023 13:59RE: Compenso delegato e solidarieta'
Grazie
A nostro avviso quello che la giurisprudenza ha statuito per il CTU vale anche per il professionista delegato.
In effetti, è consolidato in giurisprudenza in principio per cui "In tema di consulenza tecnica di ufficio, il compenso dovuto al consulente è posto solidalmente a carico di tutte le parti, atteso che l'attività posta in essere dal professionista è finalizzata alla realizzazione del superiore interesse della giustizia, che invece non rileva nei rapporti interni tra le parti, nei quali la ripartizione delle spese è regolata dal diverso principio della soccombenza" (Cass., n. 28094 del 30/12/2009; n. 25179 del 08/11/2013).
In particolare, con riferimento al ctu, la giurisprudenza ha affermato che "il principio di solidarietà … fra le parti del processo civile in relazione al compenso dovuto al C.T.U., che ha il suo fondamento nella peculiare natura della prestazione, effettuata a favore di tutti i partecipanti al giudizio in funzione del superiore interesse di giustizia (art 61 c.p.c.) … non interferisce in alcun modo, ponendosi su tutt'altro piano, con quello della soccombenza che presiede la regolazione delle spese fra le parti. Il primo ottiene al rapporto tra il C.T.U., ausiliario esterno del giudice, ed i soggetti che beneficiando della sua attività sono ex art. 1294 c.c. tenuti in solido al pagamento del corrispettivo dovutogli. Il 2°, invece, alla cui sfera di efficacia la dedotta situazione giuridica del C.T.U. è completamente estranea (il C.T.U. non può in alcun modo interferire) riguarda i rapporti interni fra i condebitori, donde è del tutto irrilevante, per il creditore precedente, che successivamente abbiano avuto regolazione giudiziale, con conseguente costituzione di un titolo esecutivo nei confronti di un coobbligato, risultato insolvente. Atteso che solo l'avvenuto pagamento, adempimento ex art. 1292 c.c., libera gli altri condebitori ed è quindi preclusivo di ogni azione nei loro confronti da parte del comune creditore" (così la citata cass. 28094/2009).
Se questa è la ratio che sottende alla regola per cui il principio della soccombenza vale solo nei rapporti interni tra le parti, la medesima può certamente valere anche per il professionista delegato, ed in generale per tutti gli ausiliari del giudice tra i quali certamente rientra anche la figura del professionista delegato alle operazioni di vendita. -
Alessandro Zaccone
Vigevano (PV)09/06/2023 14:10RE: Compenso delegato e solidarieta'
Grazie per il cortese riscontro
Cordialmente
Alessandro Zaccone
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