Forum ESECUZIONI - COMPENSO CUSTODE E DELEGATO

Compenso custode/delegato

  • Marcella Iannopoli

    Crotone
    16/02/2022 15:27

    Compenso custode/delegato

    Buonasera,
    espongo il seguente caso:
    in un Tribunale vi era la pendenza di due procedure esecutive immobiliari, in una era stato nominato il custode nell'altra il custode/delegato.
    Sussistendo evidente connessione oggettiva le stesse venivano riunite e il G.E. disponeva la revoca dell'incarico del custode di una delle due procedure, nominando all'uopo per entrambe le procedure riunite il custode/ delegato dell'altra procedura riunita.
    Il custode revocato presentava istanza di liquidazione e veniva pagato.
    Nelle more il custode/delegato rimasto rinunciava all' incarico senza presentare richiesta di liquidazione al G.E. depositava il solo conto di gestione.
    Il Giudice data la rinuncia del custode/delegato nominava altro ausiliario custode/delegato.
    In seguito alla vendita del lotto, il nuovo custode ha chiesto dopo l'emissione del D.T. la precisazione dei crediti ai creditori nonché ai due precedenti ausiliari se avanzavano somme per l'attività prestata.
    Le domande sono le seguenti:
    1) il compenso del custode rinunciatario chi lo deve determinare?
    2) Aveva l'obbligo il custode/delegato di presentare istanza di liquidazione al G.E. al momento della rinuncia?
    3) Ognuno dei professionisti custodi/delegati ha diritto ad un compenso sulla basse dell'attività prestata o il compenso deve essere considerato unico e va poi diviso pro quota?
    4) La richiesta di liquidazione del compenso è assoggettata al termine di decadenza previsto dall'art. 71, D.P.R. 115/2002?
    Grazie
    • Zucchetti SG

      17/02/2022 10:13

      RE: Compenso custode/delegato

      Proviamo a rispondere alle diverse questioni sollevate.
      La liquidazione del compenso spettante al custode è effettuata dal giudice dell'esecuzione con decreto motivato e provvisoriamente esecutivo ai sensi dell'art. 65, comma secondo, c.p.c. e dell'art. 168, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
      È quindi il giudice dell'esecuzione che stabilisce l'importo del compenso.
      Il decreto di liquidazione ha natura giurisdizionale e non amministrativa e, pertanto, può essere impugnato ex art. 170 del d.P.R. n. 115/2002, ma non revocato d'ufficio dall'autorità giudiziaria che lo abbia emesso, in quanto questa, salvo i casi espressamente previsti, ha definitivamente consumato il proprio potere decisionale e non ha un generale potere di autotutela, tipico dell'azione amministrativa (Cass., Sez. VI – II, Ordinanza n. 20640 del 31 agosto 2017). Detta impugnazione deve essere proposta entro il termine per impugnare previsto dall'art. 702-quater c.p.c. per il procedimento sommario di cognizione, le cui disposizioni regolano il giudizio di opposizione; ne deriva che detto termine è pari a trenta giorni, decorrenti dalla comunicazione o notificazione del provvedimento (Cass. Sez. II, 21 febbraio 2017, n. 4423).
      Il compenso deve essere determinato in applicazione dei parametri di cui agli artt. 2 e 3 D.M. 15 maggio 2009 n. 80, emanato ai sensi dell'art. 21 della l. 24 febbraio 2006, n. 52.
      In particolare, l'art. 2 comma terzo dispone che 3. "in caso di cessazione dell'incaricoil compenso calcolato con le percentuali di cui al comma 1 sul valore indicato nell'ultima ordinanza di vendita o, se non ancora pronunciata, su quello stimato, è ridotto in proporzione all'attività effettivamente svolta", sicché tutti i custodi che si sono avvicendati hanno diritto al compenso.
      Osserviamo, infine, che la richiesta di liquidazione soggiace al termine decadenziale di cui all'art. 71 dpr 30 maggio 2002, n. 115, che secondo la giurisprudenza è un termine di decadenza sostanziale, sicché, verificatasi detta decadenza, è preclusa all'ausiliario la proposizione di una domanda di riconoscimento del compenso, tanto nelle forme del processo civile ordinario quanto nel giudizio di opposizione al decreto di liquidazione ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass. Sez. II, Sentenza n. del 04/03/2015, n. 4373).