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SOSPENSIONE ASTA PER CHIARIMENTI SULLA TITOLARITA' DIRITTO ESECUTATO

  • GIOVANNA CANU

    OROSEI (NU)
    10/11/2022 09:41

    SOSPENSIONE ASTA PER CHIARIMENTI SULLA TITOLARITA' DIRITTO ESECUTATO

    In qualita' di delegata alla vendita ,sottopongo il caso in cui il G.E. ha sospeso l'asta
    2 giorni prima della scadenza fissando udienza di convocazione delle parti per gennaio dell'anno 2023 .
    Nel caso di specie erano state versate le cauzioni da parte degli offerenti,il delegato deve comunque aprire l'asta telematica al fine di rilevare i soggetti offerenti?
    Le cauzioni vanno comunque restituite agli offerenti dopo la sospensione?
    • Zucchetti SG

      12/11/2022 12:26

      RE: SOSPENSIONE ASTA PER CHIARIMENTI SULLA TITOLARITA' DIRITTO ESECUTATO

      A nostro avviso per rispondere alla domanda formulata occorre muovere dalla premessa per cui a norma dell'art. 571 c.p.c. le offerte di acquisto sono irrevocabili per un termine di 120 giorni decorrenti dalla loro presentazione.
      Applicando al caso di specie questa previsione riteniamo che le offerte di acquisto non debbano essere aperte, atteso che, all'esito della sospensione il giudice potrebbe disporre che si proceda alla vendita in termine entro il quale le offerte di acquisto sono ancora valide.
      Per la stessa ragione, non riteniamo che debbano essere restituite le cauzioni, trattandosi di offerte irrevocabili.
      Operativamente, pertanto, ha due possibilità:
      o invia una comunicazione di sospensione delle operazioni di vendita all'indirizzo di cui all'art. 16 dm 26 febbraio 2015, n. 32 (recante regole tecniche operative per la vendita telematica) vale a dire l'indirizzo pec utilizzato per l'invio della offerta di acquisto telematica (poiché ai sensi dell'art. 12, commi 4 e 5 l'indirizzo pec indicato nell'offerta è l'indirizzo a mezzo del quale viene inviata l'offerta a norma ed è, a norma dell'art. 12, comma 1 let. n) anche l'indirizzo presso il quale "ricevere le comunicazioni previste dal presente regolamento";
      oppure (e questa seconda opzione dovrà essere necessariamente seguita nel caso di vendita mista con la presenza di offerte cartacee) il giorno dell'apertura delle buste aprirà il verbale al solo fine di dare atto della intervenuta sospensione.
      Osserviamo, per completezza, che in occasione delle sospensione delle vendite conseguenti agli interventi normativi adottati per far fronte alla emergenza pandemica (il riferimento è all'art. 83 comma 1 del dm 18/2020) in molti uffici giudiziari era stato disposto che il delegato che avesse già ricevuto offerte di acquisto era autorizzato ad aprire le buste al solo fine di procedere alla restituzione delle cauzioni agli offerenti telematici ed analogici, ma nel caso prospettato dalla domanda questa necessità non si pone perché, come detto, per 120 giorni le offerte sono irrevocabili e potrebbero ancora essere valide ai fini di una eventuale aggiudicazione.