Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - RIPARTI

PREDEDUZIONI - Riparto crediti ammessi in via prededuttiva per canoni di locazione - massa mobiliare insufficiente sul q...

  • Alberto Manaresi

    Bergamo
    09/07/2020 15:55

    PREDEDUZIONI - Riparto crediti ammessi in via prededuttiva per canoni di locazione - massa mobiliare insufficiente sul quale insiste il privilegio

    Buon giorno,
    sto predisponendo il terzo progetto di riparto parziale relativamente ad un fallimento aperto nell'anno 2014.
    La società è stata dichiarata fallita dal Tribunale di Bergamo su richiesta del pubblico ministero successivamente al decreto emesso dallo stesso Tribunale di revoca del decreto di ammissione al concordato preventivo.
    Alla data odierna è stato realizzato un attivo, derivante da più masse immobiliari e mobiliari, che consente di fatto di pagare, oltre le spese di gestione della procedura, soltanto i crediti prededucibili ammessi allo stato passivo del fallimento, maturati durante la procedura concordataria.
    In particolare le masse realizzate sono le seguenti:
    1) Massa immobiliare non ipotecata;
    2) Massa immobiliare ipotecata;
    3) Massa mobiliare relativa a beni sul quale il creditore locatore è stato ammesso al passivo del fallimento in via prededuttiva con privilegio speciale ex art. 2764 co. 1 C.C.
    4) Massa mobiliare residua.
    La massa immobiliare ipotecata residua dopo il pagamento proquota delle spese di procedura ed accantonamenti, è da destinarsi integralmente al creditore ipotecario.
    La massa mobiliare relativa ai beni sul quale il creditore locatore è stato ammesso al passivo del fallimento, per effetto delle spese specifiche e generali alla stessa attribuita, è pari a zero.
    La massa immobiliare non ipotecata, unitamente alla massa mobiliare residua, che residua dopo il pagamento proquota delle spese di procedura e relativi accantonamenti, è da destinarsi al pagamento dei crediti ammessi allo stato passivo in via prededuttiva. Specifico che tali crediti ammessi in via prededuttiva sono quelli maturati dai creditori nel corso della procedura di concordato preventivo al quale è poi seguito il fallimento.
    Tali crediti ammessi in prededuzione allo stato passivo del fallimento sono stati correttamente graduati nei precedenti riparti. Specifico a tal proposito che i due riparti già eseguiti hanno consentito di soddisfare integralmente i creditori privilegiati ex art. 2751 bis.
    Restano ora tra i creditori ammessi in via prededuttiva da pagare:
    A) il creditore del locatore ammesso al passivo del fallimento in via prededuttiva con privilegio speciale ex art. 2764 co. 1 C.C.
    B) il creditore società di leasing ammesso al passivo del fallimento in via prededuttiva (ritengo chirografaria non essendo stato specificato nulla in proposito nel provvedimento di ammissione)
    C) Il creditore fornitore di servizi di trasporto ammesso al passivo del fallimento in via prededuttiva (ritengo chirografaria non essendo stato specificato nulla in proposito nel provvedimento di ammissione)
    La massa mobiliare distribuibile (trattasi di massa mobiliare residua essendo pari a zero la massa mobiliare relativa al creditore con prededuttivo privilegio speciale) unitamente alla massa immobiliare non ipotecata in sede di terzo riparto parziale, al netto degli accantonamenti prudenzialmente stimati oltre il 20% di legge, è insufficiente per pagare i creditori ammessi in via prededuttiva alle precedenti lettere A, B e C..
    Nell'utilizzare il programma riparti di Fallco, ho notato che nel riparto proposto, il credito del locatore ammesso al passivo del fallimento in via prededuttiva con privilegio speciale ex art. 2764 co. 1 C.C. non viene fatto partecipare al riparto parziale della massa mobiliare e massa immobiliare non ipotecata e viene integralmente derubricato al chirografo.
    Personalmente non condivido tale impostazione considerato che, trattandosi comunque di un credito ammesso in via prededuttiva, il credito è da derubricare alla prededuzione chirografaria considerato che non vi è massa mobiliare specifica sul quale insiste il privilegio. Conseguentemente anche tale credito come prededucibile deve partecipare al riparto della residua massa mobiliare e massa immobiliare non ipotecata, rispettando così la graduazione di cui all'art. 111 L.F. e della proporzionalità di cui all'art. 111 bis.
    Vi sarei grato di un riscontro alla presente, in relazione all'impostazione seguita dal programma Fallco.
    Ringrazio.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      09/07/2020 19:20

      RE: PREDEDUZIONI - Riparto crediti ammessi in via prededuttiva per canoni di locazione - massa mobiliare insufficiente sul quale insiste il privilegio

      Noi abbiamo ritenuto che anche nell'ambito delle prededuzioni, quando va effettuata la graduazione, si applichino poi le regole stabilite per i privilegi attribuiti, così come opererebbero se si trattasse di crediti concorsuali. Pertanto, attribuendo l'art. 2764 c.c. al locatore un privilegio speciale, la mancanza dei beni oggetto del privilegio, fa degradare quel credito al chirografo, ma sempre nell'ambito della categoria delle prededuzioni, per cui se rimane ancora attivo distribuibile ai prededucibili chirografari, tra essi è compreso anche il locatore. Ci stupisce che lei dica che ciò non avviene.
      Trasmettiamo, comunque il suo quesito all'Ufficio tecnico per una verifica e quanto prima qualcuno la contatterà per chiarimenti.
      Zucchetti SG srl
      • Alberto Manaresi

        Bergamo
        09/07/2020 19:30

        RE: RE: PREDEDUZIONI - Riparto crediti ammessi in via prededuttiva per canoni di locazione - massa mobiliare insufficiente sul quale insiste il privilegio

        Buona sera,
        ringrazio per la risposta che conferma il mio orientamento.
        Attendo quindi un Vs. riscontro tecnico in proposito.
        Grazie.