Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - RIPARTI

Riparto - attivo gravato da prelazioni speciali - rapporto tra ipoteca, prededuzioni e creditori sussidiari ex art. 2276...

  • Roberto Tosa

    Prato
    21/11/2022 20:56

    Riparto - attivo gravato da prelazioni speciali - rapporto tra ipoteca, prededuzioni e creditori sussidiari ex art. 2276 c.c. - artt. 111 bis l.f., 111 ter l.f., 2776 c.c.

    Gent.mi, sto eseguendo un Riparto tramite Fallco.

    L'attivo fallimentare è costituito da:
    - Ricavato immobiliare ipotecato (Bene A) Euro 100;
    - Ricavato mobiliare (Massa B) Euro 50;
    Gli importi sopra indicati sono già al netto delle spese di procedura (compenso curatore, spese peritali, spese legali, campione fallimentare etc...) attribuite proporzionalmente o in via specifica in base alla tipologia di spesa.

    Il passivo è, invece, costituito da:
    - creditore ipotecario (con privilegio sul bene A) Euro 60;
    - due creditori prededucibili ammessi allo stato passivo (un professionista ed un locatore) Euro 60;
    - creditori (per TFR) che, quindi, godono del privilegio mobiliare ex art. 2751 bis n. 1 c.c. e del privilegio sussidiario immobiliare ex art. 2776 c.c. (Euro 200);
    - altri creditori privilegiati mobiliari e chirografari.

    Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 111 bis l.f., il ricavato della vendita dei beni muniti di garanzia reale (nel caso di specie ipoteca su bene A), è destinato ai creditori garantiti, ed è acquisito dalla indistinta massa attiva del fallimento solo de residuo, fatta eccezione per quanto deve essere comunque attribuito all'attivo fallimentare per il riparto generale, in anteposizione anche ai creditori con garanzia reale.
    Pertanto, il ricavato mobiliare (Massa B, Euro 50) è destinato integralmente a soddisfare, solo in parte, i creditori prededucibili (ammessi per Euro 60).

    Fallco, nella simulazione del riparto con le ipotesi sopra indicate, destina il residuo derivante dal ricavato immobiliare del bene A (Euro 100-Euro 60=Euro 40) interamente ai creditori sussidiari immobiliari. Mi chiedo se, invece, il residuo di 40 (derivante dal residuo della massa attiva immobiliare ipotecata dopo aver pagato il creditore ipotecario) non dovrebbe essere distribuito prioritariamente ai creditori prededucibili e, soltanto dopo, ai creditori che godono del privilegio sussidiario immobiliare ex art. 2776 c.c..

    Grazie, come sempre, per la Vostra professionalità.

    Cordiali saluti.
    Dott. Roberto Tosa