Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - RIPARTI

CONCORDATO PREVENTIVO VINCOLO DI DESTINAZIONE SOMME AI CREDITORI

  • Francesco Cappello

    ALBA (CN)
    28/10/2024 16:52

    CONCORDATO PREVENTIVO VINCOLO DI DESTINAZIONE SOMME AI CREDITORI

    Gent.mi
    sottopongo alla vostra attenzione il seguente quesito.
    Nell'ambito di un concordato preventivo, il piano prevede quanto segue:
    * pagamento del 100% della "nuova finanza" ex art 182 l.f.
    * pagamento del 100% dei debiti verso i dipendenti
    * degrado dei restanti creditori privilegiati a chirografario
    * apporto di finanza esterna da destinarsi alla soddisfazione dei crediti verso ai dipendenti
    *apporto di finanza esterna da destinarsi alla soddisfazione dei crediti verso i chirografari.
    i quesiti sono i seguenti:
    1) i compensi degli organi della procedura e le altre spese di carattere generale dovranno essere ripartite anche sulle masse attive c.c. "apporti di finanza esterna"?
    Tuttavia, l'attivo mobiliare (escluse le somme per apporto di finanza esterna) consentiranno la soddisfazione del 100% dei creditori privilegiati ex art 182 l.f. e solo una modesta percentuale dei crediti verso i dipendenti (atteso che l'attivo realizzato è risultato di molto inferiore rispetto alle prospettive del piano). Tenuto conto che, anche utilizzando le somme apportate a titolo di finanza esterna con specifica destinazione non si addiverrà alla soddisfazione del 100% dei crediti privilegiati ex art 2751 bis n. 1, chiedo se il secondo apporto di finanza esterna (quella destinata alla soddisfazione dei crediti chirografari) è da ritenersi sempre vincolata al pagamento dei chirografari (compresi tutti i privilegiati degradati) oppure se non sussiste più tale vincolo e potrà pertanto essere utilizzata per il pagamento dei creditori privilegiati (ex dipendenti).

    Grazie
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      29/10/2024 13:24

      RE: CONCORDATO PREVENTIVO VINCOLO DI DESTINAZIONE SOMME AI CREDITORI

      La premessa di ogni discorso è che i crediti per spese della procedura e, comunque quelli qualificabili come prededucibili vanno soddisfatti prima dei crediti concorsuali. Alla domanda con quale attivo procedere al pagamento delle prededuzioni, fermo restando che allo scopo devono contribuire i beni costituenti la massa attiva facente capo al debitore,, il discorso si sposta nello stabilire se al pagamento delle prededuzioni debbano partecipare anche le somme messe a disposizione da terzi e qualificata come finanza esterna. E qui la risposta varia a seconda delle modalità con cui detta finanza è stata concessa, nel senso che, -premesso che questa liquidità può essere distribuita senza seguire i principi di graduazione, né quella della priorità assoluta né quello della priorità relativa- se a detta finanza è stata data una destinazione specifica, come sembra essere avvenuta nel caso, tale somma non può essere distolta dal fine prefissato, nel mentre ove non esista una destinazione vincolante, anche queste somme possono essere utilizzate pe ril pagamento delle prededuzioni.
      Zucchetti SG srl