Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - RIPARTI

ESECUZIONE SU IMMOBILE DI PROPRIETA' DEL FALLITO ED ASSEGNAZIONE RICAVATO

  • Marco Porrini

    Varese
    11/12/2021 11:30

    ESECUZIONE SU IMMOBILE DI PROPRIETA' DEL FALLITO ED ASSEGNAZIONE RICAVATO

    Si presenta il seguente caso.
    Fallimento di una sas. Il socio accomandatario (fallito) è proprietario di 1/3 di un immobile.
    Sull'immobile, prima della dichiarazione di fallimento, era stata iniziata una esecuzione da parte dell'Istituto di Credito che vanta un credito di mutuo fondiario.
    L'esecuzione è dunque proseguita ed il Fallimento è intervenuto nella stessa.
    Il creditore si è insinuato nel passivo del Fallimento, tuttavia il credito in oggetto è stato poi oggetto di cessione, notificata alla procedura.
    L'immobile esecutato è stato oggetto di aggiudicazione. Tenuto conto che il credito fondiario è stato oggetto di cessione e dunque non è più nella titolarità del creditore procedente, si ritiene che il Fallimento abbia diritto di richiedere l'assegnazione dell'intero ricavato di 1/3 per procedere con la corretta ripartizione del medesimo.
    Grazie.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      13/12/2021 19:16

      RE: ESECUZIONE SU IMMOBILE DI PROPRIETA' DEL FALLITO ED ASSEGNAZIONE RICAVATO

      L'art. 58 del D.lgs, n. 385 del 1993 (TUB-Testo unico bancario) ha agevolato la realizzazione della cessione "in blocco" di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti; in questa ottica, al terzo comma stabilisce che
      in questo tipo di cessione "I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestate o comunque esistenti a favore del cedente, nonché le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione conservano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione. Restano altresì applicabili le discipline speciali, anche di carattere processuale, previste per i crediti ceduti". Il comma settimo dello stesso articolo precisa che "Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle cessioni in favore dei soggetti, diversi dalle banche, inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata ai sensi degli articoli 65 e 109 e in favore degli intermediari finanziari previsti dall'articolo 106". Infine la legge n. 130 del 1999 sulla cartolarizzazione dispone che "Alle cessioni dei crediti poste in essere ai sensi della presente legge si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 58, commi 2, 3 e 4, del testo unico bancario".
      Se, quindi si è trattato di una cessione in blocco o di una operazione di cartolarizzazione, il cessionario conserva esattamente gli stessi privilegi, anche di carattere processuale, quale è quello di poter iniziare e proseguire l'azione esecutiva anche in pendenza di fallimento del debitore, di cui all'art. 41 TUB, con il diritto del fallimento di intervenire nel procedimento esecutivo secondo le disppsizioni di cui all'art. 41 cit.
      Lei però dice che la cessione è stata notificata al debitore, il che farebbe pensare che nel caso essa non sia intervenuta nell'ambito di una delle citate operazioni, ma si sia trattato di cessione singola del credito (il che non è comune); in tal caso, comunque è necessaria l'annotazione ex art. 2843 c.c. (anche se successiva alla dichiarazione di fallimento, Cass.12/02/2013, n. 3402), ma al cessionario del credito fondiario non competono i privilegi processuali e di tutela espropriativa di cui all'art. 41 t.u. n. 385/1993 (Trib. Firenze, 01/03/2018; Trib. Napoli Napoli, 03/03/2009; Cass. 26/07/2004, n.14003), Tuttavia, se tanto può dirsi pacifico nel caso in cui il cessionario non sia un istituto di credito o soggetti equiparati, dal momento che la "ratio" della norma deve ravvisarsi proprio nella qualità soggettiva del creditore procedente (e l'art. 1263 c.c. non è applicabile ai privilegi processuali), ci sembra che quando anche il cessionario abbia le qualità per effettuare finanziamenti fondiari il trasferimento a lui del credito ipotecario fondiario conservi le sue prerogative, comprese quelle processuali, per cui il cessionario potrebbe iniziare o proseguire l'azione esecutiva anche dopo il fallimento del debitore.
      La sua richiesta di assegna zione della somma ricavata dalla vendita in sede esecutiva è , in sostanza, condizionata alle modalità della cesisone del credito e alle caratteristiche del cessionario, giacchè essa diventa fondata solo ove quest'ultimo non abbia il diritto di proseguire l'azione esecutiva.
      Zucchetti SG srl