Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - RIPARTI

Prededuzione IMU e mancanza somme per soddisfarla

  • Claudia Fracassi

    BRESCIA
    13/11/2020 12:37

    Prededuzione IMU e mancanza somme per soddisfarla

    Buongiorno, vi espongo il seguente dubbio.
    La procedura fallimentare di cui sono Curatore è proprietaria di un immbile in relazione al quale sta maturando in corso di procedura una rilevante somma per IMU/TASI. Trattandosi di un immobile con delle casistiche molto particolari è stato necessario dare incarico ad un soggetto (non agenzia immobiliare) affinchè reperisca un potenziale interessato all'acquisto, a fronte del cui interesse verrà bandita l'asta.
    La mia domanda è la seguente: considerato che il Curatore è tenuto a versare l'Imu maturato in corso di Procedura, qualora il prezzo di vendita non fosse sufficiente a pagare l'integrale prededuzione (tributo e soggetto incaricato dal Curatore), chi pago integralmente e chi invece parzialmente?
    Ringrazio per la Vs gentile risposta
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      13/11/2020 19:41

      RE: Prededuzione IMU e mancanza somme per soddisfarla

      Quando l'attivo è insufficiente a soddisfare tutte le prededuzioni, l'art. 111bis, ult. comma. l.fall. richiede che si faccia una graduazione all'interno delle prededuzioni per stabilire l'ordine da seguire nei pagamenti. Orbene, il credito per IMU gode del privilegio mobiliare generale di grado ventesimo, di modo che va pagato dopo che sono stati soddisfatti tutti gli altri privilegi antecedenti.
      Tra i quali andrebbe compreso il compenso del soggetto incaricato dal curatore che, dalle poche indicazioni a disposizione, sembra possa essere equiparato ad un mediatore, che gode di un privilegio mobiliare di tredicesimo grado; tuttavia il mandatario, ai sensi dell'art. 2761 c.c. gode di un privilegio mobiliare speciale di carattere possessuale in quanto si esercita sui beni che detiene per l'esecuzione del mandato, per cui, nella fattispecie in esame, ove si trattasse di credito concorsuale, a questo non potrebbe essere riconosciuto il privilegio mancando la condizione dell'esistenza del bene, peraltro nelle condizioni richieste dalla legge.
      Pertanto, a nostro avviso, tra i due crediti dovrebbe essere soddisfatto prima quello per IMU.
      Zucchetti Sg srl
      • Carla Chiola

        PESCARA
        15/11/2020 19:39

        RE: RE: Prededuzione IMU e mancanza somme per soddisfarla

        Mi collego a questa discussione per avere un chiarimento.
        Poichè l'IMU maturata durante il fallimento è una spesa prededucibile particolare, in quanto collegabile al particolare bene immobile e grava nel conto autonomo che il curatore, a norma dell'art. 111- ter LF deve tenere per detto cespite, ove il realizzo dell'immobile non sia sufficiente a pagare l'intero importo, il credito residuo del comune può essere soddisfatto con il ricavato della massa mobiliare oppure rimane parzialmente insoddisfatto?
        Mi chiedo questo in quanto l'art. 10 del D.Lgs. 504/92 richiamato dalla legge IMU non prevede più il prelevamento delle somme dal prezzo ricavato dalla vendita, il che lascerebbe intendere che trattandosi di spesa in prededuzione possa concorrere anche sulla massa mobiliare, nonostante la sua collegabilità al bene immobile
        Grazie, come sempre, per il vostro prezioso contributo.
      • Claudia Fracassi

        BRESCIA
        16/11/2020 18:01

        RE: RE: Prededuzione IMU e mancanza somme per soddisfarla

        Grazie per la Vs risposta.
        Mi sfugge tuttavia la Vs considerazione riguardo alla parte in cui negate il riconoscimento del privilegio al mediatore in quanto manca la condizione dell'esistenza del bene.
        Dal mio punto di vista il bene esiste, tant'è che rappresenta proprio l'oggetto dell'incarico di mediazione conferito.
        E' ovvio che nel momento in cui tale bene sarà venduto non esisterà più ma, a fronte del venir meno del bene la procedura avrà percepito la somma derivante dalla vendita.
        In altre parole, se il mediatore fa in modo che la Procedura realizzi una somma dalla vendita del bene, com'è possibile che proprio colui che ha permesso tale realizzo si veda negato il proprio compenso per l'attività svolta?
        Probabilmente mi sfugge qualcosa oppure ho mal interpretato la risposta....
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      16/11/2020 19:59

      RE: Prededuzione IMU e mancanza somme per soddisfarla

      Bisogna partire da quella che può essere considerata una anomalia. e cioè che l'IMU pur essendo una imposta di tipo patrimoniale, applicata sulla componente immobiliare del patrimonio, gode di un privilegio, non speciale immobiliare sul bene gravato dall'imposta, ma di carattere generale mobiliare di grado ventesimo, come inequivocabilmente si deduce dal combinato disposto degli artt. 2752, ult. comma e 2778 c.c..
      Tanto comporta conseguenze apparentemente contraddittorie, che si possono meglio spiegare facendo prima l'ipotesi che si discuta di crediti concorsuali e non prededucibili. In tal caso, il credito per IMU va soddisfatto in via prelatizia con il ricavo mobiliare, nel limite in cui le disponibilità mobiliari permettono il pagamento dei privilegi di grado 20°, passando al chirografo per la parte non soddisfatta in via privilegiata. Quando sono soddisfatti tutte le prededuzioni, i privilegi mobiliari e immobiliari, nonché le ipoteche e i pegni, le masse residue mobiliari e immobiliari si unificano costituendo una unica massa, su cui trovano soddisfazione i crediti chirografari, sia quelli tali fin dall'inizio sia quelli, originariamente assistiti da prelazione, per la parte che non ha trovato capienza in via prelatizia.
      Questo meccanismo si riproduce, in parte, anche nel campo delle prededuzioni quando l'attivo è insufficiente alla soddisfazione di tutti i crediti appartenenti a tale categoria, giacchè è necessario procedere ad una graduazione all'interno delle prededuzioni, per stabilire l'ordine secondo cui vanno pagate le prededuzioni, tenendo, però, conto che queste vanno soddisfatte con l'intero ricavato mobiliare e immobiliare (comma 2 art. 111bis e comma 3 art, 111ter l. fall.). E' chiaro quindi che dovendo essere i crediti prededucibili soddisfatti con il ricavato della liquidazione del patrimonio mobiliare e immobiliare, perde di significato la distinzione tra privilegi mobiliari e immobiliari, nel mentre rimane quella tra privilegi speciali e generali, nel senso che i crediti prededucibili che all'interno di tale categoria godono di un privilegio generale possono essere soddisfatti con l'intero ricavato mobiliare e immobiliare, nel mentre quelli con privilegio speciale solo nei limiti del ricavato dal bene oggetto della prelazione speciale, passando al chirografo (sempre nell'ambito delle prededuzioni) per la parte incapiente.
      Precisiamo che mentre la prima affermazione circa l'estensione della prededuzione su entrambe le masse mobiliari e immobiliari è pacifica in quanto espressamente disposta dalla legge, la seconda, che riproduce nell'ambito delle prededuzioni la distinzione tra privilegi generali e speciali, è frutto di una nostra deduzione, che, a nostro avviso, trova riscontro nelle differenti caratteristiche dei privilegi, ma non abbiamo trovato precedenti giurisprudenziali specifici.
      A questi principi ci siamo ispirati nel dare la risposta che precede e sulla base degli stessi , venendo più specificatamente alla domanda della dott.ssa Chiola, possiamo dire che un prededucibile privilegiato generale può essere soddisfatto anche con il ricavato da beni immobili, nel mentre un prededucibile con privilegio speciale può essere solo con il ricavato dei beni oggetto della prelazione, passando per la restante parte in chirografo.
      Quanto alla richiesta di chiarimenti della dott.ssa Fracassi, va precisato che oggetto dell'attività del mediatore è si l'immobile intermediato, ma il privilegio di cui all'art. 2761 c.c. è un privilegio speciale sui mobili, non solo, ma è un privilegio c.d. possessuale, ossia, per esercitarsi, richiede che le cose mobili oggetto del privilegio si trovino nella detenzione del mandatario. Pertanto secondo il principio sopra esposto, un prededucibile che abbia un privilegio speciale mobiliare possessuale come il mandatario, può essere soddisfatto solo con il ricavato dei beni mobili che egli detiene per l'esecuzione del mandato, come precisa appunto il secondo comma dell'art. 2761 c.c., per cui in mancanza di tale condizione il credito scala, nell'ambito delle prededuzioni, a chirografario
      Zucchetti SG srl