Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - RIPARTI

Graduazione all'interno della prededuzione

  • Maura Cupellini

    Ferrara
    22/11/2017 11:06

    Graduazione all'interno della prededuzione

    Buongiorno,
    sono in fase di chiusura del fallimento con un attivo non cospicuo che soddisfa il pagamento del:
    - Compenso del curatore
    - Consulente del lavoro della procedura
    Con la parte residuale dovrei provvedere al pagamento di due sentenze con esito negativo per la procedura e condanna alle spese di controparte e le spese condominiali in prededuzione del periodo fallimentare.
    Al riguardo, premesso che non c'è la disponibilità per soddisfare entrambe per l'intero chiedo se debbano essere soddisfatte in misura percentuale o se trattandosi di spese in prededuzione vi sia un grado di preferenza di una rispetto all'altra. Il quesito è relativo solo a queste ultime due spese (condominiali e rimborso spese a controparte)in quanto ho già assodato come da vostra risposta precedente del 20/09/2017 a A.Sabatini, che il compenso del curatore e del consulente del lavoro hanno la priorità tra le spese di prededuzione.
    Ringrazio fin d'ora della Vostra cortese risposta.
    Maura Cupellini
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      22/11/2017 19:50

      RE: Graduazione all'interno della prededuzione

      Il credito per le spese condominiali non gode di alcun privilegio ed egualmente quello per rimborso spese alla controparte del giudizio di cognizione, sicchè entrambi questi crediti vanno collocati, nell'ambito delle prededuzioni, in chirograf o e pagati, quindi, in proporzione.
      Zucchetti Sg Srl
      • Rossella Ceccarelli

        CIVITA CASTELLANA (VT)
        29/11/2017 13:08

        RE: RE: Graduazione all'interno della prededuzione

        Buongiorno,
        chiedo un chiarimento stessa materia ma relativa ad un fallimento vecchio rito (del 1999)
        IL fallimento ha intrapreso l'azione di responsabilità contro amministratori e sindaci, ma la Corte di Appello ha respinto la domanda del fallimento, condannandolo al pagamento delle spese di lite. Il fallimento non dispone di tutto l'importo per far fronte alle predette spese di lite, ammontanti ad oltre 300.000,00. Non tutti i comparenti (n. 11) , risultati vincitori, hanno richiesto il pagamento delle predette spese e la sentenza non è ancora passata in giudicato, mentre uno di loro ha addirittura notificato un atto di precetto.
        Dobbiamo considerare le spese di lite come crediti prededucibili e pagarli in proporzione? i creditori devono presentare domanda di ammissione al passivo?
        Ringraziando anticipatamente, invio i migliori saluti
        Dr.ssa Rossella Ceccarelli
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          29/11/2017 18:59

          RE: RE: RE: Graduazione all'interno della prededuzione

          Il debito per il pagamento delle spese di lite, cui il fallimento è stato condannato è sicuramente un credito prededucibili e i creditori ne devono chiedere quanto meno il pagamento salvo, poi, in caso di contestazione (ben difficile date le circostanze) a dovrer chiedere l'accertamento. Come tutti i crediti prededucibili, anche quello per le spese va pagato fuori riparto qualora vi siano le liquidità necessarie per far fronte a tutte le prededuzioni; qualora, invece, come nel suo caso, non ricorre questa possibilità è necessario effettuare una graduazione tra tutte le prededuzioni, giusto il disposto dell'ult. comma dell'art. 111bis; facendo tale graduazione, le spese del giudizio di cognizione non godono di alcun privilegio, per cui l'attivo disponibile va destinato prima ai creditori prededucibili che godono di privilegi seguendo l'ordine di legge e l'eventuale residuo va attribuito ai prededucibili chirografari, in proporzione tra loro.
          Zucchetti SG srl
          • Paolo Boschetti

            ROMA
            01/12/2017 18:42

            RE: RE: RE: RE: Graduazione all'interno della prededuzione

            Buonasera,
            Io sono d'accordo che la prededucibilità delle spese di lite è pacifica sulla base dell'attuale art. 111 bis della legge fallimentare che ha completamente riformato la disciplina previgente.
            Ritengo invece che la prededucibilità di dette spese processuali sulla base dell'art. 111 legge fallimentare ante riforma, norma assai laconica e di perimetro molto ristretto, resti questione molto controversa.
            Cordialmente
            Dr. Paolo Boschetti
            • Zucchetti Software Giuridico srl

              Vicenza
              04/12/2017 19:58

              RE: RE: RE: RE: RE: Graduazione all'interno della prededuzione

              Non vi è dubbio che la situazione ante riforma fosse più incerta, pur tuttavia va ricordato che l'attuale sistema legislativo ha fatto proprie le soluzioni che in materia aveva prospettato la giurisprudenza in modo abbastanza conforme.
              Zucchetti SG srl
              • Maura Cupellini

                Ferrara
                05/12/2017 14:35

                RE: RE: RE: RE: RE: RE: Graduazione all'interno della prededuzione

                Buongiorno sono in fase di compilazione finale del PDR dedotto il compenso del curatore e del consulente del lavoro , mi è sorto il dubbio se nel calcolo della percentuale di pagamento dovessi tener conto solo dei compensi liquidati in sentenza o anche del rimborso spese forfettarie del 15%?
                Grazie in anticipo.
                Maura Cupellini
                • Zucchetti Software Giuridico srl

                  Vicenza
                  05/12/2017 19:19

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Graduazione all'interno della prededuzione

                  La prededucibilità si estende all'intero credito, per il compenso e per le spese. All'interno della prededuzione, quando bisogna operare una graduazione per l'insufficienza dell'attivo a soddisfare l'intera categoria, possono essere scisse le varie componenti.
                  Tale scissione opera però in modo diverso a seconda della causa del rapporto che viene in considerazione e che attribuisce il privilegio. Ad esempio il credito del curatore è assistito dal privilegio per spese di giustizia, per cui, sempre nell'ambito delle prededuzioni, esso è unitariamente considerato; il credito del consulente del lavoro, se collegato ad un rapporto professionale, risente della distinzione fatta dall'art. 2751bis n. 2 c.c., che concede il privilegio alla sola retribuzione e non anche alle spese, e così via.
                  Zucchetti SG srl
                • Maria Cristina Sacchi

                  Cagliari
                  04/05/2018 16:06

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Graduazione all'interno della prededuzione

                  In caso di attivo non sufficiente per pagare tutte le prededuzioni e dovendo pertanto procedere alla graduazione ex art 111 bis, in presenza di una condanna del fallimento al pagamento delle spese legali in quanto soccombente in un giudizio dal medesimo instaurato le stesse sono da considerarsi in privilegio art 2751 bis n 2 od in chirografo?
                  Grazie
                • Zucchetti Software Giuridico srl

                  Vicenza
                  04/05/2018 19:55

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Graduazione all'interno della prededuzione

                  In chirografo. Il privilegio di cui all'art. 2751bis n. 2 c.c. riguarda i crediti del professionista incaricato dal fallito o dalla curatela, nel mentre nel caso si tratta delle spese di causa di competenza della controparte che, riguardando un giudizio di cognizione, non godono di alcun privilegio.
                  Zucchetti Sg srl
                • Costabile Guercio

                  salerno
                  21/07/2025 09:34

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Graduazione all'interno della prededuzione

                  sul punto vi sono precedenti giurisprudenziali?
                • Zucchetti Software Giuridico srl

                  Vicenza
                  21/07/2025 12:42

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Graduazione all'interno della prededuzione

                  La graduazione all'interno delle prededuzioni è disposta dalla legge, dall'art. 111-bis, comma 4, della legge fallimentare, ripreso dal pari comma dall'art.222 del codice della crisi.
                  Si può discutere di tanti aspetti dei crediti prededucibili ma non del ricorso alla graduazione in caso di insufficienza dell'attivo a pagarli tutti, essendo questo principio codificato chiaramente negli articoli citati, per cui, da un lato, gli interventi della magistratura su questo aspetto sono rari e, dall'altro diventa superflua la ricerca degli stessi a fronte della chiarezza dei disposti normativi citati.
                  Zucchetti SG Srl
                • Costabile Guercio

                  salerno
                  21/07/2025 17:44

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Graduazione all'interno della prededuzione

                  Temo di non essere stato chiaro: mi riferivo alla graduazione tra il compenso maturato dal difensore della Curatela e quello del difensore di una controparte in due distinti giudizi.
                  Ovviamente in caso di soccombenza della Curatela nel secondo caso.
                • Zucchetti Software Giuridico srl

                  Vicenza
                  24/07/2025 13:42

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Graduazione all'interno della prededuzione

                  Non avevamo capito data anche la stringatezza della sua domanda.
                  Ad ogni modo anche questa differenza è chiara e pacifica in quanto discende dalla legge. Il difensore della procedura è incaricato da questa e quindi il suo credito gode del privilegio di cui all'art. 2751 bis n. 2 c.c.; il difensore della controparte è incaricato dal suo cliente, che è la controparte appunto, per cui il compenso dello stesso costituisce una spesa che questa sostiene per stare in giudizio e che deve essere fatta valere dalla parte che la sostiene e non dal legale, a meno che non sia antistatario. Anche questa spesa può godere del privilegio (non certo quello di cui all'art. 2751 bis n. 2 c.c., che attiene ai rapporti tra legale e cliente) a seconda del tipo di giudizio giacchè gli art. 2755 e 2770 c.c. riconoscono un privilegio per spese di giustizia per i procedimenti esecutivi, dal pignoramento in poi , e cautelari, se l'attività è stata utile , nel mentre nessun privilegio è attribuito alle spese per i giudizi di cognizione.
                  Zucchetti SG srl
      • Angela Daniela Bonomo

        Gioiosa Marea (ME)
        02/03/2022 07:51

        RE: RE: Graduazione all'interno della prededuzione

        Buongiorno intervengo nella discussione ponendo il ulteriore quesito.
        Qualora la curatela rinunci alla liquidazione di un immobile (a seguito di diverse aste andate deserte) acquisito al fallimento, le spese condominiali maturate in corso di procedura e gravanti sul predetto cespite rimarranno insoddisfatte,
        oppure andranno a gravare sulle altre masse (mobiliari e/o immobiliari)?
        Grazie
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          02/03/2022 19:09

          RE: RE: RE: Graduazione all'interno della prededuzione

          Fino al momento della dismissione dell'immobile le spese condominiali sono a carico della procedura quale debito prededucibile. Trattasi di una spesa specifica all'immobile, da soddisfare quindi con il ricavato del bene di riferimento e non di una spesa generale da distribuire proporzionalmente su tutti i beni (cfr. art. 111ter, co. 3, l. fall.). Pertanto, se manca all'attivo il bene, o meglio il ricavato del bene cui la spesa si riferisce, il relativo credito non può essere soddisfatto in prededuzione ed entra nel calderone dei chirografari.
          Zucchetti Sg srl