Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - RIPARTI

Grado di privilegio dell'IMU post-fallimento

  • Fabio Mora

    Porto S.Giorgio (FM)
    28/02/2023 22:30

    Grado di privilegio dell'IMU post-fallimento

    Mentre è chiaro che il credito IMU per il periodo anteriore alla dichiarazione di fallimento gode del privilegio di cui all'ultimo comma dell'art. 2752 c.c. e trattasi di privilegio generale mobiliare di grado 20°, l'IMU maturata per il periodo post-fallimentare fino alla vendita dell'immobile a cui si riferisce va versata secondo i tempi e le modalità previste dall'art. 10, comma 6, del D. Lgs. 504/1992 (entro tre mesi dalla vendita e prelevata sul prezzo ricavato). Ritengo dunque che il credito sia prededucibile e da considerarsi come spesa specifica che grava sull'immobile. E' corretta questa conclusione?
    Ciò posto, in sede di riparto, nel caso specifico in cui l'attivo sia insufficiente a pagare tutti i crediti prededucibili (immobile venduto ad un prezzo incapiente rispetto ai debiti) e dovendo procedere ad una graduazione delle prededuzioni medesime, il grado di privilegio da attribuire all'IMU post-fallimento, nell'ambito della classe delle prededuzioni, è quello dell'art. 2752 cc (privilegio generale mobiliare di grado 20°) oppure può o deve essere considerato come privilegio speciale immobiliare, con collocazione ante grado, per atti conservativi ed espropriativi ex art. 2770 c.c.
    Secondo una recente sentenza della Cassazione (Corte di Cassazione Ordinanza n. 18882 del 10 giugno 2022) che ho trovato mi sembra di capire che trattandosi di credito riferito ad IMU maturata dopo la dichiarazione di fallimento, questo rientrerebbe tra le spese sostenute per la conservazione, amministrazione e liquidazione dell'immobile ed integra una uscita di carattere specifico, a norma dell'art. 111-ter l.fall., che grava in prededuzione su quanto ricavato dalla liquidazione dell'immobile.
    Chiedo sul punto Vostra autorevole opinione. Ringrazio sin d'ora per la risposta
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      01/03/2023 19:53

      RE: Grado di privilegio dell'IMU post-fallimento

      Il precedente della Cassazione da lei richiamato ha effettivamente statuito che l'IMU maturata dopo la dichiarazione di fallimento integra una "uscita di carattere specifico", che, a norma dell'art. 111-ter l. fall., grava in prededuzione su quanto ricavato dalla liquidazione dell'immobile, anche se oggetto di ipoteca. Offre altresì una indicazione anche per risolvere il problema da lei proposto di come considerare l'IMU nella graduazione da effettuarsi nell'ambito delle prededuzioni nel caso l'attivo sia insufficiente alla soddisfazione di tutti i crediti prededucibili, in quanto include l'IMU pagata dalla curatela tra le spese specifiche "sostenute per la conservazione, amministrazione e liquidazione dell'immobile", ossia come una spesa di giustizia, equiparabile a quelle di cui all'art. 2770 c.c., benchè i crediti concorsuali per Imu siano assistiti dal privilegio mobiliare di grado ventesimo di cui all'art. 2752, ult. comma, c.c..
      Zucchetti SG srl
      • Giorgia Cecchini

        Ca'Gallo (PU)
        02/03/2023 16:46

        RE: RE: Grado di privilegio dell'IMU post-fallimento

        Nel mio caso L'imu e la Tasi maturate post-fallimento riguardano beni immobili che sono stati venduti in due procedure esecutive immobiliari dove come curatore sono intervenuta. Il ricavato è stato ripartito all'interno della procedura in favore del procedente e naturalmente l'importo era di molto inferiore al credito del procedente. In questo caso devo considerare comunque l'IMU e Tasi degli immobili venduti nelle prededuzioni? Anche io in questo caso ho una somma non sufficiente per coprire tutte le prededuzioni. Grazie
    • Fabio Mora

      Porto S.Giorgio (FM)
      01/03/2023 21:21

      RE: Grado di privilegio dell'IMU post-fallimento

      Rimanendo nel caso specifico, ossia dell'attivo insufficiente alla soddisfazione di tutti i crediti prededucibili con la necessità della graduazione nell'ambito delle prededuzioni, si potrebbe giungere ad analoga conclusione per gli oneri condominiali sostenuti in costanza di fallimento fino alla vendita dell'immobile? In altre parole il credito per oneri condominiali post-fallimento, prededucibile per norma di legge (art. 30 della L. 11 dicembre 2012, n. 220), potrebbe essere considerato assistito da privilegio speciale immobiliare per atti conservativi ed espropriativi ex art. 2770 c.c., ossia equiparabile a una spesa di giustizia e prelevata dalla somma ricavata dalla vendita? D'altronde si tratta di spese finalizzate alla manutenzione e conservazione dell'immobile; oppure in mancanza di una specifica norma che riconosca la causa di prelazione il credito per oneri condominiali prededucibili deve essere considerato chirografario?
      • Zucchetti SG

        Vicenza
        02/03/2023 17:26

        RE: RE: Grado di privilegio dell'IMU post-fallimento

        Il suo ragionamento coglie una obiezione che ci siamo fatta anche noi aderendo allo spunto tratto dalla sentenza della Cassazione citata in quanto, seguendo la stessa logica, tutte le spese prededucibili, in quanto finalizzate alla conservazione e liquidazione (in senso lato) dei beni costituenti l'attivo della procedura potrebbero essere considerate spese di conservazione assistite dal privilegio ex art. 2770 c.c. nell'ambito della graduazione delle prededuzioni. Abbiamo ritenuto che la Cassazione abbia inteso valorizzare il credito per Imu, quale spesa tributaria cui la curatela non può sottrarsi, nel mentre il contributo condominiale è un credito negoziale.
        Siamo consapevoli delle obiezioni che si possono muovere, ma se non si segue questa distinzione, a fronte del pericolo di generalizzare il privilegio ex art. 2770 c.c., bisogna discostarsi da quanto indicato dalla Corte e ritenere che anche il credito per IMU sia da considerare, sempre nell'ambito delle prededuzioni, privilegiato sui mobili e chirografario sul ricavato immobiliare.
        Zucchetti SG srl
    • PAOLO VALESINI

      SESTO SAN GIOVANNI (MI)
      29/10/2023 08:51

      RE: Grado di privilegio dell'IMU post-fallimento

      Buongiorno, mi sorge un dubbio. Posto che il Curatore è tenuto a versare l'imu in prededuzione solo per il periodo endo-fallimentare ed entro 90 giorni dal decreto di aggiudicazione, non è che intervenendo nella procedura esecutiva doveva farsi mettere a disposizione la provvista per adempiere?


      • Stefano Andreani - Firenze
        Luca Corvi - Como

        30/10/2023 12:53

        RE: RE: Grado di privilegio dell'IMU post-fallimento

        Certo, che sarebbe stato il comportamento migliore, dato che è tenuto a effettuare il versamento in tale rigoroso termine (se l'attivo fallimentare copre tutte le prededuzioni).

        Se non l'ha fatto, non può che utilizzare le disponibilità della procedura, che reintegrerà quando in sede di riparto recupererà tale importo dalla banca procedente.

        Se non ha chiesto l'assegnazione delle somme, e le disponibilità della procedura non sono sufficienti, non può che rinviare anche il pagamento a quando tali disponibilità vi saranno.
        • Agostino Galizia

          NUORO
          20/11/2023 11:46

          RE: RE: RE: Grado di privilegio dell'IMU post-fallimento

          Nel mio caso, l'immobile è in corso di vendita all'interno di una procedura esecutiva promossa dal creditore fondiario, nella quale il fallimento è tempestivamente intervenuto.

          Dai calcoli fatti, l'IMU endofallimentare sul bene supererà di gran lunga l'ipotetico prezzo di vendita del bene esecutato poiché siamo arrivati all'ottava asta deserta.

          Domanda 1: il pagamento dell'IMU per la parte incapiente del prezzo di vendita del bene all'interno della procedura esecutiva graverà in prededuzione anche sul resto dell'attivo fallimentare già liquidato o il fallimento è tenuto a pagare l'IMU solo nel limite massimo del prezzo di aggiudicazione del bene nella procedura esecutiva?

          Domanda 2: Sarebbe possibile chiedere al Giudice la rinuncia alla liquidazione del bene immobile ex art 104 ter l. fall perché manifestamente non conveniente?
          • Stefano Andreani - Firenze
            Luca Corvi - Como

            27/11/2023 22:39

            RE: RE: RE: RE: Grado di privilegio dell'IMU post-fallimento

            Abbiamo più volte sostenuto che in caso di abbandono del bene l'IMU non sia dovuta.

            Deriviamo tale opinione da una lettura rigorosa del ben noto art. 1, comma 768, ultimo periodo, della legge 160/2019: "Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, il curatore o il commissario liquidatore sono tenuti al versamento della tassa dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili": se l'immobile viene abbandonato, non c'è decreto di trasferimento e manca quindi uno degli elementi costitutivi della fattispecie imponibile.

            Nel caso esposto nel quesito la motivata richiesta di autorizzazione al Comitato dei Creditori ex art. 104-ter, VIII comma, l.fall. (ovvero al Giudice Delegato se il Comitato dei creditori non è costituito) ci pare indubbiamente la soluzione migliore, perché nel momento in cui si giungerà effettivamente alla vendita di immobile facente parte dell'attivo, l'IMU sarà dovuta per intero dalla procedura, con necessità quindi di attingere ad altro attivo.