Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - RIPARTI

RIPARTO E PRIVILEGIO 2767 C.C.

  • Paolo Carobbio

    Alzano Lombardo (BG)
    27/01/2021 17:30

    RIPARTO E PRIVILEGIO 2767 C.C.

    Durante il periodo ante fallimento un dipendente si infortuna sul lavoro e l'imprenditore oggi fallito ha in essere una polizza per responsabilità civile. Ne segue un procedimento penale nel quale l'attuale fallito viene condannato a risarcire al dipendente la somma X e a risarcire all'INAIL la somma Y.
    L'Inail a seguito della sentenza presenta domanda di insinuazione al passivo e l'Ente viene ammesso per la somma Y con il privilegio di cui all'art. 2767 c.c..
    Il curatore chiede il ristoro della somma ammessa al passivo della procedura alla Compagnia di Assicurazione visto che al momento dell'infortunio era in essere una polizza responsabilità civile. L'Assicurazione si oppone ma il Giudice condanna l'Assicurazione a risarcire la somma e anche le spese legali. La somma Y viene acquisita in via definita dalla procedura.
    Successivamente anche il dipendente chiede di essere ammesso al passivo per la somma X. E' tuttora in corso il recupero della somma X presso la Compagnia Assicuratrice che si oppone al pagamento delle stesse.
    In caso di riparto, visto che il privilegio di cui all'art 2767 c.c. è di grado undicesimo non va creato un conto speciale per tali somme ma le stesse sono da considerare al mobiliare e una volta pagati tutti i creditori precedenti al grado undicesimo prededucibili e/o privilegiati le somme restanti saranno da attribuire all'INIAL. Nel caso in cui l'Assicurazione ristorerà la procedura anche per la somma X ammessa al passivo per il Lavoratore dipendente varrà lo stesso ragionamento e in caso di riparto il residuo sarà attribuito in proporzione alle somme ristorate dalla Compagnia di Assicurazione in parte all'INAIL e in parte al Dipendente. Nel malaugurato caso in cui il Curatore per la somma X ammessa al passivo in favore del dipendente non riuscisse a recuperare l'importo presso la Compagnia di Assicurazione al dipendente in caso di riparto non spetterebbe nulla anche se ammesso con il privilegio 2767 cc. (si precisa che il dipendente non ha chiesto nell'ammissione il privilegio 2751-bis n.1 cc).
    Resto in attesa di un vostro riscontro.
    Cordiali saluti.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      28/01/2021 19:53

      RE: RIPARTO E PRIVILEGIO 2767 C.C.

      Nella fattispecie rappresentata A, dipendente dell'imprenditore B, si infortuna sul lavoro. Entra in scena quindi l'Inail, che provvede a risarcire (per quanto di sua competenza) il lavoratore, ma il datore di lavoro ha stipulato anche una polizza assicurativa con la compagnia privata C per la responsabilità civile. Il datore di lavoro viene ritenuto responsabile dell'infornio e condannato a pagare al dipendente A la somma X e all'Inail la somma Y.
      Dichiarato il fallimento di B, sia A che l'Inail si insinuano al passivo rispettivamente per l'importo della somma X e della somma Y, come da sentenza di condanna ed entrambi vengono ammessi con il privilegio di cui all'art. 2767 c.c.. La Compagnia C, avendo il curatore azionato la polizza per la responsabilità civile da infortuni sul lavoro, fa qualche resistenza a risarcire il danno, ma rimborsa l'importo Y ed è in corso di fare altrettanto per la residua somma X.
      Nella specie non si discute della ammissione al passivo già avvenuta e, ai fini del riparto, che qui interessa, va detto che entrambi i creditori, A e Inail, sono stati ammessi al passivo con il medesimo privilegio di cui all'art. 2767 c.c., per cui, in caso di incapienza sul bene oggetto del privilegio, a norma dell'art. 2782 c.c., concorrono tra loro in proporzione del rispettivo importo.
      Ma qual è il bene oggetto del privilegio? Sul punto è quanto mai chiaro l'art. 2767 c.c. , per il quale, "Nel caso di assicurazione della responsabilità civile, il credito del dannegg8iato per il risarcimento ha privilegio sull'indennità dovuta dall'assicuratore". Danneggiato sicuramente è il dipendente A, ma a lui deve equipararsi l'Inail, la cui amissione al passivo con il medesimo privilegio sta a significare che si è ritenuto che detto ente non abbia esercitato l'azione autonoma prevista dal T.U. 30 giugno 1965, n. 1124, artt. 10 e 11, bensì abbia agito in surroga per ottenere il rimborso dell'indennità corrisposte all'infortunato sul lavoro facendo valere in giudizio il diritto al risarcimento del danno spettante all'assicurato.
      Quando la norma parla di indennità dovuta dall'assicuratore non distingue quindi tra i crediti dei vari soggetti aventi diritto sulla stessa, ma l'indennità è la somma che la compagnia assicuratrice C deve corrispondere al proprio contraente B e non esiste, come invece nella responsabilità civile automobilistica, una azione diretta dell'infortunato verso la compagnia assicuratrice.
      Ne discende che l'assicuratore è tenuto a pagare l'intera indennità (che spontaneamente versa o coattivamente gli viene imposta) al fallimento; indennità che va considerata come il ricavato dalla vendita di un bene mobile su cui due creditori hanno pari privilegio, per cui la stessa entra a far parte dell'attivo fallimentare (Trib. Vicenza 30/06/2007; App. Bologna 15/11/1997), e contribuisce, come il ricavato della liquidazione degli altri beni mobili, a costituire la massa mobiliare a disposizione dei creditori. Questi, quindi vanno pagati secondo l'ordine dei privilegi e, se dopo aver pagato i privilegiati dei gradi anteriori all'undicesimo (che è quello assegnato al privilegio in questione) rimane ancora un residuo dell'indennità versata dalla compagnia (a questo scopo servono i conti speciali, che possono essere attivati con Fallco), tale residuo va proporzionalmente attribuito ai due soggetto ammessi col privilegio ex art. 2767 c.c., qualora esso sia insufficiente a soddisfarli integralmente.
      Zucchetti SG srl
    • Paolo Carobbio

      Alzano Lombardo (BG)
      17/01/2022 16:18

      RE: RIPARTO E PRIVILEGIO 2767 C.C.

      Buonasera,
      mi accingo ad eseguire i bonifici relativi al primo riparto parziale del fallimento sopra riportato. Preciso che il dipendente sulla base della sentenza relativa al procedimento penale seguito all'infortunio sul lavoro è stato ammesso al passivo fallimentare a titolo di ristoro del danno non patrimoniale per 200.000 euro mentre la moglie è stata ammessa al passivo sempre a titolo di ristoro del danno non patrimoniale per 50.000 euro.
      Si poneva il dubbio se le somme erogate all'ex dipendente e alla moglie fossero da assoggettare a ritenuta del 23% parimenti a quando si pagano somme per arretrati da lavoro.
      Cordiali saluti.
      • Stefano Andreani - Firenze
        Luca Corvi - Como

        26/01/2022 11:23

        RE: RE: RIPARTO E PRIVILEGIO 2767 C.C.

        Si tratta di un risarcimento di danno ("danno emergente") e non di una retribuzione, corrente o arretrata, né di una somma in sostituzione di retribuzioni ("lucro cessante"); di conseguenza, essendo una somma che non costituisce reddito da lavoro, non dovrà essere operata alcuna ritenuta.