Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - RIPARTI

MUTUO CHIROGRAFARIO - PROVVISTE BEI - LR 123/98

  • Francesco Cappello

    ALBA (CN)
    06/07/2020 16:04

    MUTUO CHIROGRAFARIO - PROVVISTE BEI - LR 123/98

    Gent.mi,
    formulo il seguente quesito nell'ambito di una LCA.
    Un istituto di credito, presenta domanda di ammissione al passivo per euro 180,00 a titolo di contratto mutuo chirografario - finanziamento con provista BEI-legge Reg. 23/ del 13/10/2014.
    Nella domanda di ammissione al passivo, l'istituto di credito precisa che la posizione debitoria della mutuataria alla data della messa in LCA ammonta ad euro 100,00 quale quota banca xx ed euro 80,00 quale quota FINPIEMNONTE di cui la banca è sub-mandataria. La banca precisa pertanto crediti per totali euro 180,00 in via chirografaria.
    Successivamente ed in epoca successiva al deposito dello stato passivo (non opposto), la banca precisa che la somma di euro 80,00, quale quota di FINPIEMONTE, in virtù di quanto disposto dall'art. 9, comma 5 D.Lgs. 31/3/98 n. 23 , ha natura privilegiata. Preciso che il finanziamento risulta revocato in epoca successiva alla data di domanda di ammissione al passivo della banca.
    E' corretto, in sede di riparto, riconoscere per la quota di euro 80,00 il privilegio richiesto? Oppure, il privilegio doveva già essere richiesto in sede di domanda di ammissione al passivo?
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      06/07/2020 20:13

      RE: MUTUO CHIROGRAFARIO - PROVVISTE BEI - LR 123/98

      Il d.l. n. 3/2015, convertito con modificazioni nella l. n. 33/2015, prevede che "Il diritto alla restituzione, nei confronti del beneficiario finale e dei terzi prestatori di garanzie, delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, costituisce credito privilegiato e prevale su ogni altro diritto di prelazione, da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'art. 2751-bis del codice civile, fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi". Tale disposizione ha chiarito la portata del comma quinto dell'art. 9 del dlgs n. 123 del 1998 (Per il quale i crediti nascenti a seguito della revoca dei finanziamenti "erogati ai sensi del presente decreto legislativo sono preferiti a ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione …..") specificando che il privilegio riguarda l'intervento del fondo, quale soggetto competente, anche per il caso di costituzione di garanzie; ossia tale privilegio riguarda non i crediti della banca che effettua il finanziamento, ma il fondo che garantisce la banca finanziatrice, per cui può ben capitare che la banca che ha erogato il mutuo sia stata ammessa al passivo del fallimento del finanziato in chirografo e che poi la banca abbia escusso il suo garante, il quale, dopo aver pagato, si surroga nella posizione del garantito, ma non nella medesima collocazione in quanto può far valere il privilegio di cui sopra
      Dalla descrizione che lei fa pare che non sia questa la fattispecie oggetto dell'insinuazione, tuttavia la questione va controllata perché se se FinPiemonte, di cui la banca che si è insinuata è sub mandataria, ha finanziato il debitore per 80, non può godere del citato privilegio che compete all'ente che ha garantito la banca finanziatrice e da questa è stato escusso.
      Se, invece, si versa proprio in questa fattispecie, premesso che la S. Corte (Cass. 30 gennaio 2019, n. 2664; Cass. 9 marzo 2020, n.650) ha riconosciuto il privilegio all'ente escusso pe rla garanzia data, il problema che si pone, nel suo caso, è se questi, per effettuare la surroga nella posizione della banca già ammessa al passivo in chirografo e per far valere il proprio privilegio, debba presentare una domanda tardiva o super tardiva, o possa limitarsi ad effettuare la comunicazione al curatore, come negli altri casi di surroga.
      Su questo specifico punto non ci risultano precedenti; a nostro avviso è preferibile questa seconda soluzione perché il mutamento della collocazione non è oggetto di una valutazione che implichi un giudizio, ma una conseguenza della legge che non richiede un accertamento giudiziale ma semplicemente, come negli altri casi ex art. 115 l. fall., l'accertamento dei requisiti per la operatività della surroga. Indirettamente, può trovarsi un riscontro a questa soluzione in Cass. n. 2664 del 2019 quando ha richiamato l'orientamento nettamente dominante nella giurisprudenza della Cassazione circa la natura della revoca del finanziamento (l'Amministrazione, nel revocare il contributo già accordato ovvero nel dichiarare la decadenza del soggetto beneficiario, non compie alcuna valutazione discrezionale", limitandosi ad "accertare il venir meno di un presupposto già previsto in modo puntuale dalla legge") per dedurne che l'atto di revoca, non possedendo una qualche valenza costitutiva, "resta opponibile alla massa anche se intervenuta dopo la pubblicazione della sentenza di fallimento dell'impresa beneficiaria".
      Zucchetti SG srl