Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - RIPARTI

Riparto - interessi

  • Stefano Gorgoni

    Pavia
    30/01/2026 10:48

    Riparto - interessi

    Spettabile Fallco,

    richiedo un precisazione in merito al pagamento degli interessi a favore dei privilegiati ex art. 2751 bis n. 2.
    Sto predisponendo un riparto relativo ad un vecchio fallimento. Verrà soddisfatto integralmente il credito dei professionisti. Nelle domande di ammissione gli istante, per lo più, non hanno richiesto gli interessi.
    Vige il principio della domanda, pertanto non devono essere a loro riconosciuti, ovvero si ritiene che il loro credito produca automaticamente interessi ex art. 1282 c.c.?
    Altra questione è quella dei professionisti che hanno richiesto gli interessi, ma il giudice nulla ha espressamente deciso sugli stessi, ammettendo l'importo capitale ed aggiungendo, come dicitura "ammesso come da domanda". In tal caso, gli interessi richiesti possono essere considerati ammessi?
    Ringrazio per il Vostro cortese aiuto e saluto cordialmente
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      02/02/2026 09:37

      RE: Riparto - interessi

      Rispondiamo alla domanda osservando che a nostro avviso i piani vanno distinti.
      Invero, un conto è sul piano sostanziale, la produzione degli interessi, la cui maturazione non abbisogna di prova essedo prevista per legge, un conto è, sul versante processuale, la loro corresponsione, che soggiace al principio della domanda.
      Invero gli interessi, sebbene accessori del credito, devono essere richiesti. Non è necessaria una richiesta analitica, ma è sufficiente che sia manifestata la volontà di ottenere l'ammissione anche per tale voce; è sufficiente che il creditore nel chiedere l'ammissione del credito dica più interessi, salvo poi valutare, caso per caso, se una tale richiesta basta per effettuare il calcolo o siano necessari ulteriori elementi.
      In questi termini si è espressa, secondo noi condivisibilmente, la giurisprudenza (Cass. Sez. 1, 15/09/2017, n. 21459), la quale ha affermato che "In tema di ammissione al passivo del credito per interessi, l'estensione a tale credito del diritto di prelazione accordato dalla legge a quello per capitale, ex art. 54, comma 3, l.fall., non comporta la sottrazione degli accessori alla necessità di una specifica domanda, ai fini della quale occorre l'indicazione di tutti gli elementi necessari per il calcolo degli interessi, e quindi almeno la data di scadenza del credito e il tasso applicabile, onde consentire di verificare l'esatta determinazione dell'importo richiesto, anche in relazione al trattamento differenziato previsto per gli interessi maturati successivamente alla dichiarazione di fallimento"
      Solo la rivalutazione (come gli interessi) sui crediti di lavoro è invece prevista dalla legge (art. 429 cpc), e dunque solo in quel caso prescinde dalla domanda.