Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - RIPARTI

COMPENSO LIQUIDATORE CON PIVA CESSATA E RESIDENTE ESTERO

  • Ivano Cangini

    Montecalvo in Foglia (PU)
    09/02/2026 12:52

    COMPENSO LIQUIDATORE CON PIVA CESSATA E RESIDENTE ESTERO

    Nel concordato preventivo, in fase di riparto finale, il giudice ha stabilito ora il compenso di € 10.000,00 per l'ex-liquidatore giudiziale dimessosi nell'anno 2018. Quale attuale liquidatore in fase di pagamento del compenso all'ex liquidatore è emerso che lo stesso nel 2022 ha cessato la partita iva da professionista ed ha anche trasferito all'estero, in Lituania, la sua residenza. Nell chiusura della partita iva non è stata emessa nessuna fattura per il comepnso da riscuotere, anche perchè all'epoca non conosciuto. Qual'è ora la corretta modalità di pagamento di questo compenso? Il vecchio liquidatore deve riaprire la partita iva in Italia, emettre la fattura elettronica, con Iva a cap e soggetta a ritenuta d'acconto del 30% perchè residente all'estero??
    Oppure ha la possibilità di emettere una ricevuta di lavoro autonomo, sempre con ritenuta del 30%.
    Vista la particolarità della situazione si chiede qual'è la procedura corretta da adottare, affincheè l'attuale liquidatore non abbia peroblemi?
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      11/02/2026 10:18

      RE: COMPENSO LIQUIDATORE CON PIVA CESSATA E RESIDENTE ESTERO

      Seguendo la regola generale che la posizione IVA si può considerare conclusa solo dopo la riscossione di tutti i compensi, il professionista dovrà riaprire la partita IVA in Italia.

      Ciò fatto, egli si troverà nella esatta situazione affrontata dalla Risposta a interpello n. 512/2019, che:

      - in primo luogo, muovendo dal principio che i redditi di lavoro autonomo sono rilevanti fiscalmente per cassa, ha stabilito che il compenso in questione dovrà essere assoggettato a ritenuta in base alla situazione nell'anno del pagamento e quindi, essendo il professionista residente all'estero, dovrà essere applicata la ritnuta del 30% a titolo di imposta, come stabilito dall'art. 25 del D.P.R. 600/1973
      - in secondo luogo, prosegue precisando che, "trattandosi di un reddito derivante dall'esercizio di un'attività indipendente svolta nel territorio italiano, il nostro Paese conserva la potestà impositiva sugli emolumenti in esame, sebbene percepiti dall'istante nell'anno successivo, ai sensi delle disposizioni contenute nell'articolo 14, paragrafo 1, della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Spagna"; e poiché l'art. 14 della convenzione fra Italia e Lituania è di contenuto analogo, tale precisazione si applicherà anche al caso qui in esame.