Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - RIPARTI

Gerarchia tra prededucibili

  • Daniele Bacalini

    Fermo
    15/06/2022 19:10

    Gerarchia tra prededucibili

    Gradirei un confronto sui seguenti temi.
    Dovendo avviare diverse azioni revocatorie, in uno scenario nel quale l'attuale attivo non coprirebbe tutti i creditori prededucibili, vorrei sapere se concordate sui seguenti punti:
    - nella gerarchia dei prededucibili, al primo posto andrebbero le spese di giustizia ex art.2755 c.c., annoverandovi nel caso di specie: il compenso del curatore; il compenso del cancelliere per l'inventario; il compenso del commissario giudiziale del concordato che ha preceduto il fallimento, peraltro ammesso al passivo esplicitamente con prededuzione e privilegio ex art.2755 c.c.;
    - penserei poi che seguirebbe la categoria dei privilegiati ex art.2751 bis n.2 nella quale ricomprendere i professionisti incaricati dal fallimento: tecnico estimatore e legali per le azioni decise dalla curatela (tra cui, appunto, le revocatorie);
    - in via chirografaria andrei a considerare i professionisti incaricati dalla società concordataria (legale, advisor, attestatore), che nel caso di specie sono ammessi al passivo in prededuzione ma senza privilegi di sorta, non avendoli richiesti con le domande di ammissione.
    Per finire, mi chiedo se posso considerare quale spesa di giustizia, e non quale componente del compenso del legale incaricato dalla curatela, il contributo unificato necessario ad avviare le azioni revocatorie nell'interesse della procedura: attraverso tale classificazione, come è intuibile, potrei anticiparlo tranquillamente in quanto l'attuale attivo sarebbe sufficiente per tutte le spese di giustizia in tal modo individuate.
    Ringrazio anticipatamente per i pareri che perverranno.
    Daniele Bacalini - Fermo
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      16/06/2022 18:20

      RE: Gerarchia tra prededucibili

      Premesso che tutti i crediti indicati lei correttamente li considera come prededucibili e, nell'ambito di tale categoria, fa una graduatoria, ci sembrano corrette le prime due voci; è da aggiungere alla prima il canone per Fallco, ove l'attivo complessivo superi i 5.000 euro.
      La terza voce ci lascia qualche dubbio perché il principio di dover indicare il privilegio che si richiede, posto per i crediti concorsuali, è dubbio se valga anche per quelli prededucibili, oppure per questi sia sufficiente ottenere l'ammissione in prededuzione lasciando, ove necessario agli organi fallimentari la graduazione in fase di riparto; a nostro avviso il creditore dovrebbe, anche in questi casi, indicare il tipo di privilegio che assiste il credito all'interno della prededuzione proprio per il caso di incapienza, per cui la mancata indicazione e ammissione solo in prededuzione, senza altra specificazione, potrebbe portare alla conseguenza da lei indicata di farli degradare al chirografo. Tanto in applicazione estensiva dell'art. 93 l. fall., che attribuisce al creditore l'onere di indicare in maniera circostanziata nella domanda di insinuazione al passivo eventuali titoli di prelazione; se ciò è richiesto per i crediti concorsuali sottoposti all'accertamento del passivo allo scopo di consentire agli altri creditori di conoscere le pretese altrui e instaurare un contraddittorio o successivamente esperire l'azione di impugnazione ex art. 98, co. 2 l. fall., ci sembra che le stesse ragioni ricorrano quando si discute dell'ammissione la passivo di un credito prededucibile, come ammesso dal tribunale di Milano 27/06/2019 n. 6306 quando, seppur per un diverso fine, ha affermato che la mancata indicazione del titolo di prelazione (e quindi anche del titolo fondante la prededuzione), come imposto dall'art. 93 L.F., determina la necessità di degradare in via chirografaria la pretesa insinuata allo stato passivo.
      Zucchetti SG srl
      • Daniele Bacalini

        Fermo
        17/06/2022 09:30

        RE: RE: Gerarchia tra prededucibili

        Ringrazio per la risposta, dove trovo sia un certo conforto che una preziosa indicazione dei dubbi prospettabili.
        Resta l'ultima problematica, vale a dire se poter considerare spese di giustizia quelle per l'avvio delle azioni revocatorie (contributo unificato): del resto, l'azione revocatoria, per lo meno quella ordinaria, è espressamente classificata dal legislatore codicistico tra i mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale.
        Daniele Bacalini
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          17/06/2022 16:06

          RE: RE: RE: Gerarchia tra prededucibili

          Certamente si, come lei giustamente deduce e motiva. La spesa di iscrizione a ruolo è indispensabile per agire in giudizio.
          Zucchetti SG srl