Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - RIPARTI

Presenza di attivo insufficiente e revoca gratuito patrocinio

  • Angelo Pajno

    Messina
    13/03/2025 22:12

    Presenza di attivo insufficiente e revoca gratuito patrocinio

    Buonasera,
    Vi sottopongo la seguente questione.
    Tempo fa sono stato nominato patrocinatore di un fallimento in un contenzioso tributario per un rimborso IVA e sono stato ammesso al gratuito patrocinio in quanto, all'epoca, sprovvisto di fondi. Per una causa civile, più o meno nello stesso periodo, è stata nominata un'avvocata anch'ella ammessa al gratuito patrocinio.
    Le liquidazioni dei due giudizi di cui sopra non sono ancora stati esitati.
    Recentemente la curatela ha incassato un credito che consentirà di pagare tutte le spese di giustizia, compreso il compenso del curatore, ma non sarà sufficiente a pagare per intero i compensi prededucibili dei due professionisti.
    Il curatore intenderebbe chiedere la revoca del gratuito patrocinio per i due giudizi ancora da liquidare, sostenendo che il solo fatto che vi sia liquidità (anche se insufficiente), non lo legittimerebbe più.
    A mio avviso questa interpretazione non è corretta in quanto, anche in questo caso, ancora permarrebbe la condizione prevista dall'art. 144 tusg e cioè che "non è disponibile il denaro necessario per le spese" .
    Infatti, anche se il fallimento (dopo avere pagato per intero le spese di giustizia) disporrà ancora di liquidità, comunque, la stessa sarà insufficiente al pagamento per intero dei due professionisti.
    Talché, con la revoca del gratuito patrocinio, il pagamento dei compensi in prededuzione dei due professionisti subirebbe un'ingiusta proporzionale decurtazione in seno alla procedura.
    Ringrazio anticipatamente per il Vostro parere.
    Dott. Angelo Pajno
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      14/03/2025 19:24

      RE: Presenza di attivo insufficiente e revoca gratuito patrocinio

      L'art. 144 del DPR n. 115 del 2002 stabilisce che "Nel processo in cui è parte un fallimento, se il decreto del giudice delegato attesta che non è disponibile il denaro necessario per le spese, il fallimento si considera ammesso al patrocinio ai sensi e per gli effetti delle norme previste dalla presente parte del testo unico, eccetto quelle incompatibili con l'ammissione di ufficio". Da tale norma si deduce che la procedura, per accedere al beneficio del gratuito patrocinio, non deve trovarsi in una situazione di completa illiquidità, in quanto basta che le disponibilità non siano sufficienti a far fronte alle spese del giudizio per il quale viene concessa l'attestazione del giudice delegato. L'insufficienza a far pronte alle sese del giudizio va ovviamente valutata nel suo insieme, in base, cioè, alle liquidità di cui la massa dispone e alle altre spese cui deve fare fronte.
      Anche noi, quindi nel caso rappresentato conveniamo nel mantenere il gratuito patrocinio.
      Zucchetti Sg srl