Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - RIPARTI

RIPARTO PARZIALE - PREDEDUZIONI

  • Silvia Martellotta

    Mesagne (BR)
    13/01/2022 19:29

    RIPARTO PARZIALE - PREDEDUZIONI

    Buonasera,
    avrei bisogno di un confronto relativo alla ripartizione parziale dell'attivo. Mi spiego:
    Nella procedura considerata, sono in fase di redazione del primo riparto parziale, avendo venduto l'unico immobile (gravato da ipoteca di 1 grado per mutuo fondiario) per quasi € 500.000,00 e parte dei beni mobili per soli € 4.000,00. Procedevo, quindi, a quantificare il netto da distribuire ai creditori, sottraendo preliminarmente quanto dovuto per le prededuzioni sorte in corso di procedura (non vi sono creditori ammessi al passivo con prededuzione).
    La mia domanda è: è corretto pagare tutte le spese in prededuzione attingendo dal ricavato della vendita dell'immobile, dal momento che il ricavato mobiliare ammonta a soli 4.000,00 euro, sufficiente solo a pagare il compenso del perito dei beni mobili e la pubblicità per la loro vendita? quindi pagare tutto il compenso del curatore e le spese da questo anticipate, spese di registrazione sentenza di fallimento, pubblicità vendita immobile, eventuale IMU, ecc. con il solo ricavato del bene immobile, pur sapendo che tali spese andrebbero soddisfatte con il ricavato della liquidazione del patrimonio mobiliare e immobiliare NON garantito da garanzie reali?
    Un'ultima domanda: come si quantifica l'aliquota delle spese generali che grava sul ricavato dei beni immobili garantiti da ipoteca?
    Vi ringrazio sin d'ora.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      14/01/2022 19:46

      RE: RIPARTO PARZIALE - PREDEDUZIONI

      Si è corretto nel suo caso, in cui il ricavato mobiliare è interamente assorbito dal pagamento delle spese specifiche relative ai beni mobili, far gravare le altre spese in prededuzione sul ricavato della vendita dell'immobile. Per la precisione tale ricavato comunque dovrebbe contribuire in via totalitaria al pagamento delle spese specifiche ad esso relative, che non sono soltanto quelle per la procedura esecutiva, ma tutte quelle che riguardano in via diretta il bene, tra cui anche alcune di quelle che lei elenca, quali le spese di pubblicità vendita immobile, eventuale IMU, ecc. Inoltre, secondo la previsione del terzo comma dell'art. 111ter. l. fall., anche i beni gravati da ipoteca (ordinaria o fondiaria) devono partecipare al pagamento delle spese generali (quelle non specifiche ad un bene ma sostenute nell'interesse generale della massa, quali, ad esempio, il compenso del curatore, le spese di corrispondenza, quelle per la formazione dello stato passivo, ecc.) secondo un criterio proporzionale, determinato dal rapporto da un lato delle spese generali e, dall'altro delle rispettive masse, mobiliari e immobiliari.
      Ne consegue, che qualora l'attivo fallimentare sia costituito, come nel suo caso, esclusivamente o quasi esclusivamente da un immobile gravato da garanzia reale, sarà il creditore ipotecario a "sopportare" pressoché integralmente tutte le spese generali sorte nel corso della procedura. In tal modo si determina il netto distribuibile, che va assegnato ai creditori secondo il criterio di cui al secondo comma dell'art. 111 bis l. fall.
      Zucchetti SG srl
    • Chiara Barzelloni

      mondovì (CN)
      23/06/2022 10:22

      RE: RIPARTO PARZIALE - PREDEDUZIONI

      Mi aggancio a questo discorso per una domanda forse banale ma a cui non sono riuscita a trovare riscontro.
      Nell'ambito di riparto parziale l'onorario dell'acconto del compenso del curatore può essere stimato dal curatore stesso o deve essere liquidato dal Giudice Delegato?
      É stato infatti venduto un bene immobiliare su cui grava ipoteca e il riparto parziale verrà fatto unicamente in favore del creditore ipotecario.
      Individuate le spese specifiche, tra quelle generali mi sorge il dubbio di come stabilire l'onorario del curatore.
      Grazie sin d'ora.
      Saluti
      • Zucchetti SG

        Vicenza
        23/06/2022 19:53

        RE: RE: RIPARTO PARZIALE - PREDEDUZIONI

        Il secondo comma dell'art. 39 l. fall. stabilisce che la liquidazione del compenso è fatta dopo l'approvazione del rendiconto, ma aggiunge "è in facoltà del tribunale di accordare al curatore acconti sul compenso per giustificati motivi". E nel caso lei può ottenere un acconto in quanto lo consente il secondo comma dell'art. 109 e, comunque, in linea generale, il terzo comma dell'art. 39 prevede che "Salvo che non ricorrano giustificati motivi, ogni acconto liquidato dal tribunale deve essere preceduto dalla presentazione di un progetto di ripartizione parziale".
        Pertanto lei dovrebbe prima chiedere un acconto sul suo compenso al tribunale, facendo presente che la richiesta è finalizzata a determinare la quota spese generali sul ricavato immobiliare che immediatamente distribuirà.
        Questa è la via più corretta; tuttavia, considerato che si tratta di un riparto parziale col quale può essere distribuito, a norma dell'art. 113 l. fall., non più dell'80% delle somme da ripartire e nel quale deve comunque riservare, a norma dell'art. 110 l. fall., le spese occorrenti per la procedura, può anche fare un calcolo approssimativo del compenso liquidabile e della distribuzione dello stesso sui vari ricavi (mobilari e immobiliari) e ripartire una somma che le consenta di coprire questa spesa futura, come le altre.
        Zucchetti SG srl