Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - RIPARTI

IMU post fallimento

  • Felice Grande

    vietri di potenza (PZ)
    28/05/2022 19:39

    IMU post fallimento

    Una s.n.c. e due soci a responsabilità illimitata avevano in proprietà ciascuno un immobile. L'IMU sugli immobili per il periodo post fallimento fino alla vendita sono costi in prededuzione da pagarsi a cura del curatore. Non è chiaro se l'importo dell'IMU dovuta per il periodo deve essere richiesta specificamente dal comune, magari con avviso di accertamento, oppure è il curatore che deve fare il calcolo dell'imposta dovuta ed eseguire il versamento in prededuzione prima del riparto parziale o totale.
    Sono dovute anche le sanzioni e gli interessi oppure devono essere richiesti con insinuazione al passivo?
    Inoltre per gli immobili è dovuta anche la TARI che però deve essere pagata dal soggetto utilizzatore degli immobili che nel caso in esame sono i soci che hanno continuato ad utilizzare gli appartamenti che già utilizzavano all'atto del fallimento mentre l'immobile industriale della società è dovuta dal conduttore poichè l'immobile è stato fittato.
    E corretta tale procedura? Grazie.
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      03/06/2022 13:20

      RE: IMU post fallimento

      L'IMU maturata nel periodo fallimentare è dovuta dal Curatore, calcolandola con la modalità ordinarie (quindi avvalendosi delle eventuali agevolazioni o esoneri), nei termini stabiliti dall'art. 1, comma 768, della legge 160/2019: "per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili".

      Non è quindi necessaria né una specifica richiesta del Comune, né tanto meno un'istanza di ammissione al passivo. Essendo tale termine quello di legge, non sono dovute sanzioni e interessi.

      Trattandosi di debito in prededuzione si applica comunque la disciplina di cui all'art. 111-bis, attuale terzo comma, l.fall.: "i crediti prededucibili sorti nel corso del fallimento che sono liquidi, esigibili e non contestati per collocazione e per ammontare, possono essere soddisfatti ai di fuori del procedimento di riparto se l'attivo è presumibilmente sufficiente a soddisfare tutti i titolari di tali crediti. Il pagamento deve essere autorizzato dal comitato dei creditori ovvero dal giudice delegato".

      Di conseguenza, qualora non vi sia certezza che l'attivo sia sufficiente per il pagamento di tutte le spese in prededuzione, il Curatore è tenuto a non effettuare il pagamento, e applicare l'ultimo comma di tale articolo, che recita "Se l'attivo è insufficiente, la distribuzione deve avvenire secondo i criteri della graduazione e della proporzionalità, conformemente all'ordine assegnato dalla legge". Su tale specifica questione si vedano anche altre risposte sempre su questo Forum.


      Meno semplice è la questione riguardante la TARI, che è dovuta dall'utilizzatore e, nel caso non coincidano, dal proprietario, che non è in alcun modo coobbligato in solido con esso.

      Il problema è che per l'immobile in locazione con regolare contratto registrato esso costituisce prova dell'utilizzo, ma in caso di utilizzo da parte dei proprietari falliti la questione si complica, perché è vero che non si tratta di una spesa della procedura ed è sicuramente a carico dei proprietari/utilizzatori, ma nel caso che essi non paghino riteniamo si debba tener conto dell'art. 1, comma 642 della legge 27/12/2013 n. 147 , che recita: "La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria".

      Poiché il fallito non è affittuario ma mero detentore dell'immobile, per il pagamento del tributo riteniamo possa essere ritenuta sussistere la responsabilità solidale fra esso e la procedura e quindi, per il periodo successivo al fallimento e fino alla cessione dell'immobile, il fallimento possa essere ritenuto coobbligato solidale per il tributo (con facoltà di rivalersi sul fallito, se ha utilizzato l'immobile).

      Per tale debito riteniamo peraltro che il Comune sia comunque tenuto a presentare istanza di ammissione al passivo, ex art. 111-bis l.fall., dato che sulla base della normativa richiamata non ci pare che esso si debba considerare "non contestato per collocazione e ammontare".

      Per questa particolare situazione si suggerisce quindi sempre di definire, se necessario con provvedimento del GD, a chi spetti il pagamento della Tari nelle ipotesi che sovente si verificano di utilizzazione dell'immobile da parte del fallito persona fisica, stabilendo se del caso la facoltà del Curatore di controllare se tale tributo venga regolarmente pagato dall'occupante l'immobile.
      • Giampaolo Gatti

        ROMA
        13/01/2023 23:14

        RE: RE: IMU post fallimento

        Il pagamento dell'Imu entro tre mesi dal decreto di trasferimento senza sanzioni è possibile anche nel 2023 ? Pongo la domanda in quanti la disposizione art 1 come 768 Legge 160/2019 indica il periodo dal 2019 al 2022. Resto in attesa di gentile riscontro grazie giampaolo Gatti
        • Stefano Andreani - Firenze
          Luca Corvi - Como

          17/01/2023 22:15

          RE: RE: RE: IMU post fallimento

          Non ci risulta che la disposizione dell'art. 1, comma 768 della legge 160/2019 sia limitata nel tempo.