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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - RIPARTI
Divieto di compensazione crediti erariali ex art. 31, comma 1, del D.L. n. 78/2010
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Luca Perin
Conegliano (TV)27/11/2025 13:09Divieto di compensazione crediti erariali ex art. 31, comma 1, del D.L. n. 78/2010
Buongiorno,
sono a richiedere un Vostro parere in merito al divieto di compensazione dei crediti erariali ex art. 31, comma 1, del D.L. n. 78/2010, cioè in presenza di debiti erariali scaduti superiori a euro 1.500.
La ditta individuale di cui sono curatore è fallita nei primi mesi di gennaio 2014 ed è stato emesso un avviso di accertamento per redditi 2014 non dichiarati di Euro 15.000. Tale avviso non è stato opposto ed è divenuto definitivo con iscrizione a ruolo. Ora mi chedo sono legittime le compensazioni che sono state effettuate in corso di procedura? Potreppe l'Agenzia delle Entrate considerare che tale ruolo è riferito al perio post fallimentare e quindi interpretare in modo restrittivo la Circolare 13/20111?-
Stefano Andreani - Firenze
Luca Corvi - Como04/12/2025 09:18RE: Divieto di compensazione crediti erariali ex art. 31, comma 1, del D.L. n. 78/2010
L'accertamento di redditi 2014 riteniamo non possa che riferirsi a redditi conseguiti prima della dichiarazione di fallimento (quanto eventualmente sia dovuto per il periodo successivo emergerà dalla dichiarazione dei redditi finale relativa all'intero periodo fallimentare).
Di conseguenza, ancorché accertato successivamente, sulla base della dichiarazione presentata dal Curatore relativa al periodi dall'inizio dell'esercizio fino alla data del fallimento, si tratta comunque di un reddito, e quindi di imposte dovute, anteriori all'apertura della procedura; come tali, ininfluenti sui crediti, e quindi sulle compensazioni, relativi al periodo fallimentare.-
Luca Perin
Conegliano (TV)04/12/2025 11:11RE: RE: Divieto di compensazione crediti erariali ex art. 31, comma 1, del D.L. n. 78/2010
Ringraziando per la cortese risposta, ma tengo a precisare, che l'avviso di accertamento dell'anno 2014 deriva da una verifica della Guardia di Finanzia effettuata su una SRL (in bonis) detenuta al 100% dalla ditta individuale fallita. Da questa verifica è emerso un extra utile della Srl che l'Ufficio ha considerato come una distribuzione occulta di somme societarie al socio. In questa particolare situazione può essere considerato un ruolo post-fallimentare determinando il divieto alle compensazioni? Oppure il fallimento determinando, come ben noto, il blocco delle azioni esecutive individuali, equivale a una sospensione per previsione di legge ( "sospensione" come indicata nella relazione ministeriale di accompagnamento al D.L. 78/2010)? Se così non fosse come si potrebbero liberare i crediti, visto che l'Agenzia delle Entrate non ha mai effettuato istanze di insinuazione al passivo per questo credito? -
Stefano Andreani - Firenze
Luca Corvi - Como14/12/2025 18:57RE: RE: RE: Divieto di compensazione crediti erariali ex art. 31, comma 1, del D.L. n. 78/2010
Non ci abbiamo nemmeno tentato di ritrovare precedenti in prassi o giurisprudenza su una questione specifica così singolare.
Riteniamo quindi che non possa che essere inquadrata come tutti i casi di passività sopravvenute dopo la dichiarazione di fallimento (dalle imposte sui redditi immobiliari acquisiti all'attivo, alle sanzioni da codice della stradanotificate al Curatore per infrazioni commesse dal fallito): non si tratta né di debiti concorsuali (essendo come detto successive all'apertura della procedura) né di debiti endofallimentari, non essendo in alcun modo collegati con l'attività del curatore e in generale la procedura fallimentare.
Riteniamo quindi che non possano essere considerati debiti della procedura, né concorsuali né prededucibili, e quindi non compensabili con crediti della procedura (endofallimentari) verso l'Erario.
Ciò premesso, non possiamo escludere che possano essere considerati rilevanti ai fini dell'applicazione dello speciale divieto sancito dall'art. 31 dal D.L. 78/2010.
Tale articolo non stabilisce infatti una compensazione ex lege (che per i motivi detti sopra sarebbe inammissibile) ma semplicemente il divieto di avvalersi di una particolare modalità di compensazione, all'interno del Mod. F24.
Quantomeno a livello di controllo automatizzato è quindi possibile che il sistema rilevi una anomalia e ne nasca una contestazione, non per non spettanza o inesistenza del credito per compensazione con un controcredito dall'Agenzia, ma per l'utilizzo di quel credito con una modalità preclusa da una specifica norma di legge.
Non possiamo quindi che proporre di contattare direttamente l'Agenzia, irritualmente e mediante istanza di interpello, per verificare se la questione possa essere risolta.
Ma alla luce di quanto detto qui sopra non siamo certi di un esito positivo ..
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