Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - RIPARTI

RIPARTO PARZIALE E IPOTECHE

  • Barbara Puccianti

    LATINA
    05/05/2020 12:33

    RIPARTO PARZIALE E IPOTECHE

    Buongiorno,
    chiedo un suggerimento in merito al seguente dubbio: la procedura attualmente ha come unico attivo realizzato la vendita di un immobile sul quale insistono due ipoteche una volontaria in favore della banca che ha concesso muto, ed una legale (iscritta due anni dopo quella della banca) in favore di Agenzia riscossione (Già EQUITALIA).
    Mi trovo ora a valutare la possibilità di eseguire un riparto parziale, per prima cosa credo di agire correttamente considerando nel progetto di riparto parziale i soli creditori muniti del privilegio immobiliare derivante dall'ipoteca dal momento che l'unico attivo è realizzato dalla vendita dell'immobile; ciò posto mi chiedo se devo necessariamente assegnare ad entrambi una certa somma oppure, e questo mi aiuterà anche nel riparto finale, se essendo l'ipoteca volontaria precedente a quella legale ha un diritto ex artt. 2852 cc 2853 cc. cioè se, in pratica, dovrei prima soddisfare integralmente l'ipoteca volontaria (in ordine almeno di capitale) e solo successivamente procedere a soddisfare il creditore munito di privilegio immobiliare assistito da ipoteca legale.
    Spero di essere stata chiara ...

    Grazie mille
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      05/05/2020 20:21

      RE: RIPARTO PARZIALE E IPOTECHE

      L'ipoteca fiscale ex art. 77 d.P.R. n. 602 del 1973 non può dirsi volontaria, perché prescinde dalla volontà del debitore e non può dirsi giudiziale stante la differenza tra il ruolo tributario ed i provvedimenti giurisdizionali, e neanche legale non rientrando tra le ipotesi di legge; tuttavia al di là del titolo per la sua costituzione, all'atto dell'iscrizione, il conservatore attribuisce ad essa, come a tutte le altre iscrizioni, un numero d'ordine (art. 2853 c.c.), che è progressivo; il numero d'ordine determina il grado e, con esso, la priorità di alcune ipoteche rispetto ad altre, nel senso che la priorità del grado ipotecario comporta una priorità nell'esercizio della prelazione: in altri termini il creditore che per primo ha iscritto ipoteca (qualsiasi ne sia il titolo) può soddisfarsi per il valore corrispondente all'intero suo credito prima dei creditori iscritti con grado successivo, i quali potranno soddisfarsi successivamente, sull'eventuale residuo sempre seguendo l'ordine di iscrizione.
      In sostanza, fra più creditori ipotecari la legge preferisce quello dotato di garanzia di grado anteriore, il che significa che la collocazione graduale, in caso di concorso di più creditori ipotecari sullo stesso bene, non consente la possibilità di un riparto proporzionale fra creditori ipotecari di grado diverso; è solo quando si hanno iscrizioni ipotecarie dello stesso grado e sugli stessi beni, che i crediti si trovano in posizione di perfetta uguaglianza e concorrono tra loro in proporzione dell'importo relativo (art. 2854 c.c.). Questa situazione- abbastanza rara e destinata a scomparire con la progressiva informatizzazione delle conservatorie- si verifica quando più persone presentino contemporaneamente la nota per ottenere iscrizione contro lo stesso soggetto o sugli stessi immobili che l'art. 2853 c.c. risolve imponendo che le varie richieste di iscrizione siano eseguite sotto lo stesso numero e, pertanto, con lo stesso grado.
      Nel suo caso, sicuramente non ricorre la contemporaneità dell'iscrizione dal momento che la Banca, come lei racconta, ha iscritto ipoteca volontaria circa due anni prima dell'Agente per la Riscossione, per cui la Banca avrà il numero di iscrizione 1, ossia una ipoteca di primo grado e l'Agente una ipoteca di secondo grado.
      Tanto premesso, si può passare alle modalità del riparto. Lei deve, in primo luogo, detrarre dal ricavato immobiliare le spese della procedura (quelle specifiche al bene e una quota di quelle generali), poi, trattandosi di un riparto parziale, deve accantonare una quota che non può essere inferiore al 20% (art. 113 l. fall.); quello che rimane è il netto distribuibile che, se non vi sono creditori con privilegio immobiliare prevalente sulle ipoteche (comma 2 art. 2748 c.c.), va assegnato alla banca, ipotecaria di primo grado; quello che eventualmente rimane va attribuito al creditore ipotecario di secondo grado.
      Zucchetti Sg srl