Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - RIPARTI

Riparto

  • Francesco Lepore

    ROMA
    19/12/2019 19:46

    Riparto

    Buonasera,
    Vendita di azienda compreso l'immobile in cui è svolta l'attività (albergo). L'attivo deve essere considerato mobiliare o anche immobiliare in proporzione al valore dell'immobile attribuito nella perizia di stima? Cerco di spiegarmi meglio: se nella perizia il valore dell'immobile è 3 mentre il valore dell'azienda è 4 ai fini del riparto dovrò attribuire il prezzo di cessione pro quota secondo tale proporzione alla massa mobiliare e immobiliare o considerando che trattasi di cessione di azienda tutto alla massa mobiliare?
    Cordiali saluti
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      07/01/2020 17:25

      RE: Riparto

      Al fondo della sua domanda vi è una problematica non ancora del tutto risolta, ossia quale sia la natura giuridica dell'azienda e, quindi se l'azienda sia trasferibile come bene unitario, distinto dai singoli beni che la compongono oppure realizzi il trasferimento dei singoli componenti.
      Secondo la teoria unitaria, l'azienda viene considerata come una universitas facti o rerum (a volte si parla anche di universitas juris), argomentandosi, in proposito, dal dato letterale dell'art. 2555 c.c. (che definisce l'azienda come il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa) e dell'art. 670 c.p.c., n. 1 (che, contemplando espressamente il sequestro giudiziario di "aziende o altre universalità di beni", sembra stabilire un'equiparazione tra le due nozioni), nonché dalla normativa che disciplina la circolazione dell'azienda, quali gli art. 2558, 2559 e 2560 c.c.; si argomenta, infatti, che la successione nei contratti aziendali, nonché il trasferimento al cessionario dei crediti relativi e dei debiti gravanti sull'azienda stessa, non può che postulare la natura giuridica del complesso aziendale come un'universitas rerum, comprendente cose corporali (mobili e immobili), cose immateriali, compreso l'avviamento, rapporti di lavoro con il personale, crediti e debiti (anche litigiosi) con la clientela, elementi, questi, tutti unificati, in senso funzionale, dalla volontà del titolare, in vista della loro destinazione al comune fine della perseguita attività commerciale. ( favore della teoria unitaria, con diverse sfumature Cass. sez. un. 05/03/2014, n.5087; Cass. 27-3-1996 n. 2714; Cass. 31/7/2012 n. 13692; Cass. 26-9-2007 n. 20191; Cass. 13-6-2006 n. 13676; ecc. ).
      Per la tesi atomistica, invece, l'azienda va riguardata come una semplice pluralità di beni tra loro funzionalmente collegati, dovendosi escludere che al titolare possa spettare un diritto reale sul complesso in quanto tale, distinto rispetto ai diritti spettanti sui singoli beni aziendali.
      Alla configurazione dell'azienda come bene unitario, segue ovviamente l'affermazione di un diritto sull'azienda, generalmente definito come di proprietà, distinto dai diritti spettanti al titolare dell'azienda sui singoli beni che ne fanno parte, nel mentre il contrario è per la teoria atomistica.
      Tuttavia, al di là dell'adesione all'una o all'altra delle due teorie, in sede fallimentare si pone il problema di dover distinguere, le entrate mobiliari e immobiliari, perché le garanzie operanti nel concorso possono essere mobiliari (privilegi e pegno) o immobiliari (privilegi speciali e ipoteche) e l'art. 111ter richiede di tenere distinte le entrate ai fini delle spese imputabili, ecc.; distinzione che, peraltro, non è estranea neanche alla disciplina civilistica che , quanto a forma e pubblicità richiede che devono essere osservate le forme stabilite dalla legge per il trasferimento dei singoli beni che compongono l'azienda (art. 2556 c.c.), per cui noi siamo dell'opinione che pur in una visione unitaria dell'azienda, i ricavi vanno tenuti distinti in mobiliari e immobiliari; qualora non sia stata fatta una divisione del genere all'atto della vendita, si può seguire io criterio della stima rapportato percentualmente al prezzo di vendita, nel senso che se la quota mobiliare secondo la stima costituisce il tot % dedll'intero valore, quella percentuale sarà applicata sul ricavato.
      Zucchetti Sg srl
      • Francesco Lepore

        ROMA
        22/01/2020 04:42

        RE: RE: Riparto

        Considerato che nel mio caso la parte attribuibile all'immobile è preponderante tutti i crediti assistiti da privilegio generale mobiliare (lavoratori dipendenti, professionisti, erario, enti previdenziali) li devo degradare a chirografo?
        Chiedo questa precisazione perché predisporre il riparto nel primo (azienda = attivo mobiliare) o nell'altro caso (azienda = pro quota attivo mobiliare o immobiliare) porta a dei risultati notevolmente differenti se ho compreso bene.
        Cordiali saluti
      • Francesco Lepore

        ROMA
        22/01/2020 04:44

        RE: RE: Riparto

        Un ultima cosa. Lo decide il curatore se l'attivo della vendita dell'azienda deve essere considerato interamente mobiliare o mobiliare/immobiliare pro quota?
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          23/01/2020 19:45

          RE: RE: RE: Riparto

          Non per caso nella precedente risposta abbiamo riportato le diverse opinioni sulla concezione dell'azienda e poi abbiamo concluso che "noi siamo dell'opinione che, pur in una visione unitaria dell'azienda, i ricavi vanno tenuti distinti in mobiliari e immobiliari; qualora non sia stata fatta una divisione del genere all'atto della vendita, si può seguire il criterio della stima rapportato percentualmente al prezzo di vendita, nel senso che se la quota mobiliare secondo la stima costituisce il tot % dell'intero valore, quella percentuale sarà applicata sul ricavato". Quado non esiste un indirizzo univoco noi cerchiamo di sintetizzare i diversi orientamenti e poi esprimiamo la nostra opinione, che il curatore è libero di seguire o meno. In questa fattispecie la scelta sulla linea da seguire spetta proprio ed esclusivamente al curatore in quanto si tratta di una operazione tipica del riparto fallimentare, che è atto proprio del curatore 8tant'è che i reclami avverso lo stesos sono a norma dell'art. 36 l. fall.).
          Lei giustamente si preoccupa della posizione dei dipendenti, professionisti ecc. che corrono il rischio di passare al chirografo essendo il ricavato immobiliare preponderante su quello mobiliare, ma in proposito deve fare due considerazioni:
          a- i dipendenti, professionisti e altri soggetti indicati nell'art. 2776 c.c. hanno una collocazione sussidiaria sugli immobili, in forza della quale, per la parte che i relativi crediti privilegiati non trovano capienza sul ricavato mobiliare, possono essere soddisfatti- seguendo l'ordine indicato dalla citata norma- con il ricavato immobiliare dopo aver pagato i privilegi immobiliari e le ipoteche gravanti sull'immobile.
          b-la soluzione della divisione proporzionale dei ricavi è quella più favorevole proprio ai soggetti indicati perché, se si seguisse la tesi unitaria, l'intero ricavato dovrebbe essere considerato di natura immobiliare sia per la preponderanza del valore dell'immobile, sia, principalmente, che l'importanza che l'immobile assime nella configurazione dell'azienda, posto che si sta parlando di un albergo.
          Zucchetti Sg srl