Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - RIPARTI

RIPARTO IN FAVORE DI DIPENDENTE DI SOCIETA' TERZA

  • Mario Tucci

    Venezia
    20/01/2023 11:04

    RIPARTO IN FAVORE DI DIPENDENTE DI SOCIETA' TERZA

    Buongiorno
    in un fallimento devo procedere alla ripartizione in favore di un creditore ammesso ex art 2751 bis n.1 cod civ in forza di una sentenza Corte d'Appello che ha condannato in solido a) la società fallita e b) il terzo effettivo datore di lavoro a pagare una certa somma a titolo di differenze retributive e differenze di TFR oltre alle spese legali.
    Il terzo datore di lavoro non ha pagato alcunché al dipendente per cui il riparto fallimentare deve farsi carico della soddisfazione del lavoratore insinuato, che però non è mai stato alle dipendenze della società fallita, per cui non ha mai avuto una posizione INPS.
    Trattandosi di differenze retributive (e quindi mai dichiarate all'INPS) come è possibile quantificare l'importo netto da corrispondere al percipiente. ?
    Dalle letture delle numerose risposte che avete molto correttamente fornito nel forum non vi sono dubbi che la procedura è comunque sostituto d'imposta, ma quello che Vi chiedo è se, in questa particolare situazione, deve anche versare i contributi INPS, aprendo comunque una posizione INPS per il percipiente e poi presentare il Mod DM10.
    Grazie
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      30/01/2023 09:31

      RE: RIPARTO IN FAVORE DI DIPENDENTE DI SOCIETA' TERZA

      In primo luogo ricordiamo che si TFR e componenti che non costituiscono retribuzione (interessi, rivalutazione monetaria e altro) non sono dovuti contributi.

      Ciò premesso, come giustamente esposto nel quesito, il soggetto in questione non è mai stato alle dipendenze della società fallita, pertanto gli adempimenti nei confronti dell'INPS competevano esclusivamente al suo datore di lavoro.

      Oltre a ciò, il Curatore non è certo tenuto ora a compiere alcun atto nel confronti dell'INPS relativamente a periodi di lavoro ante procedura.

      Meno facile è la risposta sull'importo sul quale il Curatore è tenuto a operare la ritenuta, che in condizioni normali sarebbe operata a valle della trattenuta della quota di contributi a carico del dipendente.

      Non conoscendo il testo esatto del provvedimento che ha posto a carico anche della società fallita l'importo dovuto al dipendente (ed essendo peraltro possibile che in tale sede la questione della contribuzione INPS non sia stata esplicitamente affrontata), ci manca un elemento per tentare una risposta, ma in considerazione del fatto che la trattenuta previdenziale non verrà operata né versata all'INPS, riteniamo che la ritenuta fiscale debba essere calcolata sull'imtero importo che verrà corrisposto.
      • Mario Tucci

        Venezia
        30/01/2023 15:48

        RE: RE: RIPARTO IN FAVORE DI DIPENDENTE DI SOCIETA' TERZA

        Grazie mille per la risposta
        Cordiali saluti