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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - RIPARTI
Riparto finale e residuo attivo
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Francesco Casadei Gardini
FORLI' (FC)19/01/2022 12:33Riparto finale e residuo attivo
Buongiorno, ho un dubbio in relazione al caso di un fallimento di una società di persone (ove per la società vengono pagati in sede di riparto finale il 100% dei creditori della stessa ma solo parzialmente i creditori insinuati in capo ai soci). In particolare, al termine del riparto, residua un attivo in capo alla società (che dovrà essere poi tassato per trasparenza in capo ai soci) che ritornerà poi in bonis; l'agenzia delle entrate (creditore dei soci non soddisfatto al 100%), a seguito della comunicazione del riparto, sostiene che le somme residue in capo alla società vadano distribuite ai soci per il pagamento dei creditori insinuati nello stato passivo di questi ultimi. Personalmente non convengo con questa tesi in quanto la società ritornerà sì in bonis, ma non avverrà una distribuzione del residuo attivo in capo ai soci ma unicamente la tassazione in capo a questi del residuo (pro quota). Grazie -
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza19/01/2022 19:47RE: Riparto finale e residuo attivo
La tesi dell'AE, al di là della questione fiscale, non ci sembra sostenibile perché contrasta con il dettato del secondo comma dell'art. 119, nella parte in cui stabilisce che "La chiusura della procedura di fallimento della società nei casi di cui ai numeri 1) e 2) determina anche la chiusura della procedura estesa ai soci ai sensi dell'art. 147, salvo che nei confronti del socio non sia stata aperta una procedura di fallimento come imprenditore individuale". Questa norma, introdotta con la riforma del 2006, viene sopperire al vuoto esistente nella legge fallimentare originaria che legislatore non affrontava l'aspetto della chiusura del fallimento delle società con soci illimitatamente responsabili; con la norma richiamata è stato posto il principio che la chiusura del fallimento sociale nei casi in cui non vi è (o non vi è più) un passivo della società da soddisfare in sede concorsuale o perché non sono state presentate domande di ammissione da parte di creditori sociali (n. 1) o perché i crediti ammessi nel fallimento sociale sono stati pagati o estinti (n. 2), determina anche la chiusura del fallimento dei singoli soci, in considerazione della dipendenza e accessorietà del fallimento a carico di costoro. Pertanto, quando si verifica uno dei predetti casi di chiusura del fallimento sociale, il curatore deve chiedere la chiusura del fallimento della società ed anche di quello dei singoli soci, ancorché vi siano creditori particolari di tali soci ammessi al passivo dei rispettivi fallimenti e i cui crediti non siano stati pagati né risultino in altro modo estinti.
Non si vede, peraltro, a quale titolo il residuo attivo sociale dovrebbe essere attribuito ai soci, dal momento che ciò avviene solo all'atto della cancellazione della società dal registro delle imprese ed estinzione. In primo luogo, quindi bisognerebbe comunque attendere questo evento, che nel caso non è detto che si verifichi dato che la chiusura del fallimento sociale ai sensi del n. 4 del primo comma dell'art. 118 non comporta la cancellazione della società dal registro delle imprese e i soci potrebbero decidere di continuare l'attività. dopo la chiusura del fallimento sociale.
Zucchetti SG srl-
Francesco Casadei Gardini
FORLI' (FC)20/01/2022 08:52RE: RE: Riparto finale e residuo attivo
Grazie, chiarissimo. Aggiungerei che, dopo l'approvazione del piano di riparto, con il residuo attivo della società, la procedura (prima della chiusura del fallimento) dovrà procedere al pagamento delle relative imposte sulle quote di reddito imputabile per trasparenza in capo ai soci (che, a mio avviso, dovrà essere calcolato includendo eventuali altri redditi percepiti dai soci nell'anno 2021). E' corretto ? Grazie ancora per il prezioso aiuto. -
Stefano Andreani - Firenze
Luca Corvi - Como26/01/2022 11:29RE: RE: RE: Riparto finale e residuo attivo
No, quanto ipotizzato nel quesito non è corretto, e il compito del Curatore è in realtà molto più "leggero".
Il comportamento che egli deve tenere è puntualmente ed esaurientemente descritto dall'art. 5, del D.P.R. 322/1998.
Il terzo periodo recita: "Il curatore o il commissario liquidatore, prima di presentare la dichiarazione finale, deve provvedere al versamento, se la società fallita o liquidata vi è soggetta, dell'imposta sul reddito delle società" ; la società di persone non è soggetta all'imposta su reddito delle società (IRES) e quindi il Curatore non deve effettuare alcun versamento.
Altrettanto esplicito e preciso è il periodo successivo: "In caso di fallimento ... di società in nome collettivo o in accomandita semplice, il curatore ... contemporaneamente alla presentazione delle dichiarazioni iniziale e finale di cui al secondo periodo, deve consegnarne o spedirne copia per raccomandata ... a ciascuno dei soci, ai fini dell'inclusione del reddito o della perdita che ne risulta nelle rispettive dichiarazioni dei redditi", che non gli competono.-
Francesco Casadei Gardini
FORLI' (FC)26/01/2022 11:40RE: RE: RE: RE: Riparto finale e residuo attivo
Grazie ancora per il prezioso aiuto. (avevo riproposto tale quesito anche nella sezione relativa ai quesiti fiscali che, a seguito della presente chiarificazione, ritengo superfluo). -
Donata Castaldo
Castelfranco Veneto (TV)09/09/2022 10:36RE: RE: RE: RE: Riparto finale e residuo attivo
Buongiorno,
mi trovo in un caso simile anche se la fallita è una SRL.
in base a quanto stabilito dall'art. 'art. 5, III e IV comma, del D.P.R. 22/7/1998 n. 322, quindi, prima di chiedere l'emissione del decreto di chiusura del fallimento dovrei procedere alla liquidazione e pagamento delle imposte sul reddito?
Inoltre, il residuo attivo, a Vostro avviso deve essere riconsegnato all'amministratore prima o dopo l'emissione del decreto di chiusura?
A mio parere solo successivamente, posto che, solo con la dichiarazione di chiusura ai sensi dell''art. 118 co. 2 LF c'è il presupposto per il ritorno in bonis della società; prima di tale data l'amministratore non avrebbe titolo di ricevere tali somme.
Ringrazio sin d'ora per il prezioso confronto professionale e porgo cordiali saluti
Avv. Donata Castaldo-
Stefano Andreani - Firenze
Luca Corvi - Como19/09/2022 11:43RE: RE: RE: RE: RE: Riparto finale e residuo attivo
La norma citata nel quesito stabilisce che il versamento delle imposte deve essere effettuato prima della presentazione della dichiarazione dei redditi; quest'ultima avviene inevitabilmente dopo il decreto di chiusura, ma riteniamo più corretto che il versamento delle imposte dovute sia effettuato prima di chiedere l'emissione di tale decreto, in modo da poter dar conto dell'effettuazione di tutti i pagamenti dovuti dalla procedura e quindi del saldo residuo da riconsegnare all'amministratore della società fallita.
La riconsegna al fallito del patrimonio residuo non è espressamente prevista dalla legge fallimentare ma rientra nella previsione dell'art. 120, I comma, l.fall. ("Con la chiusura cessano gli effetti del fallimento sul patrimonio del fallito"), quindi concordiamo con la consegna del residuo attivo solo dopo l'emissione del decreto di chiusura.-
Donata Castaldo
Castelfranco Veneto (TV)08/11/2022 11:36RE: RE: RE: RE: RE: RE: Riparto finale e residuo attivo
Buongiorno,
sto, quindi, procedendo alla chiusura del fallimento ma, per il calcolo dell'Ires ho ancora qualche dubbio.
Il patrimonio netto, all'inizio della procedura, era negativo, quindi, se non erro va considerato pari a zero.
Per quanto attiene il residuo attivo, invece, mi trovo una "piccola" somma residua in conto corrente e un credito IVA maturato in corso di procedura.
Per calcolare la base imponibile per il calcolo dell'IRES, il mio residuo attivo è la somma tra il saldo in c/c e il credito IVA maturato?
Se così fosse, però, il valore dell'IRES verrebbe maggiore della somma disponibile in c/c e potendo utilizzare in credito IVA solo nel 2023 come posso procedere al pagamento?
Cordiali saluti
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Stefano Andreani - Firenze
Luca Corvi - Como14/11/2022 21:24RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Riparto finale e residuo attivo
La questione non ci risulta sia mai stata affrontata né in prassi o giurisprudenza né in dottrina, e sinceramente non vediamo una soluzione "elegante".
L'unica che ci pare percorribile è banalmente rinviare la chiusura del fallimento a febbraio 2023, quando sarà utilizzabile il credito IVA, atteso che gli artt. 118 e segg. l.fall. non stabiliscono un termine per il Curatore per presentare istanza di chiusura al verificarsi di una delle fattispecie previste appunto dall'art. 118.
Fortunatamente tale periodo è vicino, ma faremmo comunque un'istanza al Giudice Delegato illustrando la questione e così motivando il lieve ritardo nella chiusura: anche se sinceramente l'ipotesi che il fallito o chiuque altro possano sostenere di aver subito danni da tale brevissimo ritardo e quindi possano avanzare pretese nei confronti del Curatore, è d'obbligo suggerire prudenza. -
Ambra Fenni
Torre San Patrizio (FM)13/12/2024 12:22RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Riparto finale e residuo attivo
Buongiorno, ho un caso simile in quanto sono in sede di chiusura della procedura fallimentare che presenta un residuo attivo.
Ho effettuato i pagamenti previsti nel riparto e normalmente avrei richiesto al Tribunale la chiusura del fallimento, il pagamento del mio compenso così come liquidato e la chiusura del conto corrente.
Avendo un residuo attivo vorrei capire come procedere e se è possibile chiudere la procedura entro l'anno:
1. mi faccio autorizzare al pagamento del mio compenso e al pagamento dell'IRES dovuta per il periodo fallimentare, che posso versare subito?
2. il residuo attivo netto a chi va restituito? all'amministratore? La richiesta di autorizzazione potrebbe essere contestuale all'istanza di chiusura del fallimento e del c/c?
3. Come chiudo il fallimento in questo caso? la società è come se tornasse in bonis e vorrei capire come terminare con i miei adempimenti, posto che non credo di poter cancellare la società in presenza di residuo attivo.
Grazie anticipatamente dei chiarimenti -
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza15/12/2024 15:55RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Riparto finale e residuo attivo
fatto che lei parli di un residuo attivo dopo il riparto finale ci fa pensare che i creditori siano stati tutti pagati per intero per cui la chiusura del fallimento va effettuata ai sensi dell'art. 118, comma 1, n. 2 l. fall. per il quale, appunto, il fallimento va chiuso "quando, anche prima che sia compiuta la ripartizione finale dell'attivo, le ripartizioni ai creditori raggiungono l'intero ammontare dei crediti ammessi, o questi sono in altro modo estinti e sono pagati tutti i debiti e le spese da soddisfare in prededuzione". In questo caso il curatore non deve chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese in quanto tale richiesta va fatta, come dispone l'inizio del comma 2 dell'art. 118 l. fall., solo nel caso di chiusura del fallimento ai sensi dei nn. 3 e 4 del comma 1. La legge fallimentare non dice altro in proposito, nel mentre l'art. 233, comma 2 del nuovo codice della crisi prevede espressamente che il curatore, in un caso di chiusura come quello di cui si sta discutendo, convochi "l'assemblea ordinaria dei soci per le deliberazioni necessarie ai fini della ripresa dell'attività o della cessazione ovvero per la trattazione ……". Lei può seguire questa via ma non è obbligato in quanto la norma citata non è applicabile alle procedure rette dalla legge fallimentare, però forniscono elementi interpretativi utili e consigliabili da seguire.
Ad ogni modo, che convochi o non l'assemblea dei soci, sta di fatto che la società non è cancellata dal registro imprese e, quindi, è in vita fin quanto- a seguito della sua convocazione o autonomamente- l'assemblea dei soci non decida diversamente, sicchè il residuo attivo va restituito ai legali rappresentanti della società.
Ovviamente prima della chiusura del fallimento e della restituzione del residuo attivo agli amministratori della stessa va pagato il suo compenso e, come risulta dalle precedenti risposte, può pagare l'IRES. Tuttavia, su quest'ultimo punto rimettiamo la questione alla nostra Sezione fiscale per una verifica.
Zucchetti SG srl -
Stefano Andreani - Firenze
Luca Corvi - Como16/12/2024 09:44RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Riparto finale e residuo attivo
Per quanto riguarda l'IRES, l'art. 5, comma 4, terzo periodo, del D.P.R. 322/98, stabilisce che "Il curatore o il commissario liquidatore, prima di presentare la dichiarazione finale, deve provvedere al versamento, se la società fallita o liquidata vi è soggetta, dell'imposta sul reddito delle società", quindi il Curatore deve individuare il residuo attivo (ovviamente al netto del suo compenso), determinare le imposte dovute su di esso, versarle e successivamente presentare la dichiarazione dei redditi relativa all'intero periodo fallimentare.
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Giampiero Ferrario
RE: Riparto finale e residuo attivo
mi inserisco nella discussione per chiedere un parere in merito alla seguente situazione.
Società fallita Sas in contabilità semplificata.
Alla data della dichiarazione di fallimento erano noti al sottoscritto solo debiti e, come tali, determinavano un patrimonio netto negativo valutabile pari a zero nella determinazione del residuo attivo.
Durante il corso della Procedura però emergono rilevanti crediti per prestazioni di servizi svolti ante fallimento che vengono regolarmente incassati e fatturati dalla Procedura in quanto, sempre ante fallimento, trattandosi per l'appunto di prestazioni di servizi, le fatture non erano state emesse dalla Società in attesa dell'incasso della prestazione.
Per completezza dell'argomento, non avevano però concorso alla formazione del reddito nei vari periodi d'imposta.
Alla chiusura della Procedura questi crediti, mi ripeto, maturati ante fallimento, sono risultati di gran lunga superiori ai debiti, debiti che la Procedura ha saldato integralmente tant'è che il residuo attivo è stato consegnato alla Società tornata in bonis.
Il dubbio: i crediti, che formalmente non erano noti alla data del fallimento ma comunque di competenza di periodi ante fallimento, possono essere considerati tali per la determinazione del patrimonio della Società alla data della dichiarazione di fallimento? Il patrimonio da negativo diverrebbe positivo e così, come tale, concorrerebbe per la determinazione del residuo attivo da sottoporre a tassazione.
Richiamo a questo proposito le CM 26/e del 22/03/2002 e CM 42/e del 04/10/2004.
Ringrazio sin d'ora per il prezioso confronto professionale e porgo cordiali saluti.
Giampiero Ferrario
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Stefano Andreani - Firenze
Luca Corvi - Como29/01/2025 10:39RE: RE: Riparto finale e residuo attivo
Non ci risultano prese diposizione ufficiali sull'argomento, né in giurisprudenza, né in prassi, né in dottrina; come sempre in questi casi proponiamo quindi la nostra interpretazione, senza poter essere certi che essa non sia contestata in sede di eventuale verifica (come sappiamo, se si vuole evitare tale rischio, l'unica strada sicura è quella dell'interpello).
In realtà ne proponiamo due, di interpretazioni, perché la questione ci pare non facile da inquadrare univocamente.
La prima interpretazione si basa su un generale principio di equità, in base al quale, non avendo gli importi in questione concorso alla formazione del reddito imponibile negli esercizi di ultimazione delle prestazioni, pare corretto che essi essi non facciano parte del patrimonio iniziale della procedura, in modo che, di fatto, siano assoggettati a tassazione ora.
Parrebbe supportare tale ipotesi la lettera dell'art. 183, comma 2, del T.U.I.R., che pone a riferimento per la determinazione dell'imponibile "il patrimonio netto dell'impresa o della società all'inizio del procedimento, determinato in base ai valori fiscalmente riconosciuti": l'importo di tali crediti non compariva nei conti della società, quindi potrebbe non essere "riconosciuto ai fini fiscali".
La seconda linea interpretativa muove invece proprio da uno dei due documenti di prassi segnalati nel quesito.
La Circolare 26/2002, che si occupa con attenzione, fra l'altro, proprio del problema della determinazione del patrimonio iniziale, recita infatti:
- "Il patrimonio netto dell'impresa all'inizio della procedura deve essere determinato tenendo conto che:
- rileva il costo fiscalmente riconosciuto degli elementi patrimoniali attivi e passivi e non il loro valore di stima;
- rilevano le attività e le passività aziendali accertate dal curatore, anche se non registrate nelle scritture contabili"
- "Spesso nelle procedure concorsuali si può verificare che non sono disponibili le scritture contabili del fallito ... In tal caso, il curatore deve ricostruire il patrimonio netto dell'impresa all'inizio della procedura sulla base dei dati disponibili e di quelli emersi nel corso della procedura, in sede di redazione dell'inventario dei beni acquisiti all'attivo fallimentare e di predisposizione dello stato passivo".
- "Nel fallimento, infatti, assumono rilievo le attività o le passività comunque accertate dal curatore, anche se non registrate dal fallito nelle scritture contabili"
- "Per individuare il valore fiscale di un credito ... occorrerà risalire al relativo valore nominale e verificare, sulla base dei dati disponibili, se lo stesso sia stato oggetto di svalutazioni fiscalmente rilevanti".
E se il Curatore deve ricostruire il patrimonio netto iniziale sulla base anche di ciò che emerge in corso di procedura, non vediamo come non si possa tener conto di crediti non indicati elle scritture contabili ma esistenti, esigibili e riscossi.
Pur consapevoli dell'esistenza di elementi a favore della tesi opposta, riteniamo quindi che nella determinazione del patrimonio iniziale si debba tener conto anche dei crediti oggetto del quesito, perché:
- si tratta di componenti dell'attivo, emerse in corso di procedura
- il concetto di "valore fiscalmente rilevante" non significa che si deve trattare di valori che siano già stati assoggettati a tassazione ma che siano valori oggettivi, non stimati, tenendo conto di eventuali "rettifiche" meramente fiscali (rivalutazioni, svalutazioni, ecc.)
- il fatto che essi non siano stati contabilizzati, e quindi sottoposti a tassazione, nell'esercizio di competenza non significa che tale mancata tassazione debba essere "recuperata" nella dichiarazione dei redditi della procedura, che non ne è l'esercizio di competenza.
Però, lo ribadiamo, una certezza si può avere solo presentando istanza di interpello (e in tal caso saremmo grati se l'esito fosse pubblicato su questo Forum, a beneficio di tutti coloro che lo seguono).