Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - RIPARTI

Riparto a professionista deceduto

  • ALESSANDRO MECHELLI

    ROMA
    18/11/2022 17:30

    Riparto a professionista deceduto

    Come ci si deve comportare in caso di riparto a professionista ammesso alpassivo,ma successivamente deceduto. in Particolare quale deve essere il trattamento dell'IVA e della Ritenuta d'acconto?
    Grazie
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      27/11/2022 19:16

      RE: Riparto a professionista deceduto

      Le fonti giurisprudenziali (C.T.C., sez. VII, sent. 28/3-5/9/1994 n. 2987, C.T.C., sez. XXIII, sent. 18/11/1998 n. 5736, Cass., sez. V, sent. 12/1/2009 n. 4785) e di prassi (Ris. Min. III/5/1001 del 3/1/1994) sull'argomento sono datate ma assolutamente concordi nell'affermare che "Il credito relativo a prestazioni effettuate dal professionista che sia acquistato e pagato all'erede dopo la morte del professionista, costituisce, per la sua essenza, un reddito di lavoro autonomo, in quanto deriva dall'esercizio di una attività professionale e conserva detta natura anche se la somma relativa non viene corrisposta al professionista ma all'erede", pertanto il pagamento deve essere assoggettato a ritenuta d'acconto (e la certificazione intestata al de cuius)

      Il credito dovrà anche essere incluso nella dichiarazione di successione, dato che la citata sentenza 4785/2009 ha chiaramente affermato che ciò non genera doppia imposizione, dal momento che "Siamo in presenza di due imposte: l'una costituente imposizione diretta, l'altra, imposizione indiretta. Le due imposte hanno funzioni, motivazioni e connotazioni diverse e perseguono differenti finalità impositive. Non si è in presenza, pertanto, di alcuna duplicazione di imposta, né, tanto meno, di violazione del principio costituzionale sulla capacità contributiva (art. 53 Cost.)".

      Ciò premesso, l'inserimento nella dichiarazione di successione e il conseguente assoggettamento alla relativa imposta (se dovuta) è irrilevante per dimostrare la qualifica di erede e quindi la titolarità del credito, che dovrà essere dimostrata con gli ordinari strumenti civilistici, dipendenti dal tipo di successione che si è aperta.


      Per quanto riguarda il trattamento IVA, la questione è stata oggetto di istanza di interpello e l'Agenzia, nella Risposta n. 52 del 12/2/2020, ha sviluppato il seguente ragionamento:

      "Per le suesposte considerazioni ... la prestazione di servizi professionali svolta dal de cuius e per la quale si è generato il credito in esame, rientra nel campo di applicazione dell'IVA, anche se il prestatore (de cuius) ha chiuso anticipatamente la partita IVA.

      Tale ultima circostanza comporta l'impossibilità (da parte degli eredi) di porre in essere gli adempimenti relativi all'obbligo di fatturazione quando avviene il pagamento del corrispettivo da parte della curatela, momento in cui si verifica anche l'esigibilità dell'imposta

      Pertanto, non potendo gli eredi riaprire la partita IVA del de cuius, si ritiene che l'obbligo di fatturazione relativo alla predetta operazione da assoggettare ad iva dovrà essere assolto dal committente (curatore fallimentare) ai sensi dell'articolo 6, comma 8, del d.lgs n. 471 del 1997".

      Pertanto, sarà il Curatore a emettere una autofattura, non gli eredi a dover riaprire una partita IVA magari chiusa da anni, a nome di un soggetto deceduto da tempo.

      Ci pare una soluzione assolutamente ragionevole e, con il conforto di una presa di posizione ufficiale, certamente praticabile e indubbiamente conveniente per tutti.

      La Risposta non affronta la possibilità che al compenso in questione possa essere applicato il regime forfetario, che oltre al diverso carico fiscale comporta fra l'altro anche diverse modalità di fatturazione (non elettronica) e di pagamento (non effettuazione della ritenuta d'acconto); e come non l'affronta l'Agenzia, non lo affrontiamo noi ....
      • ALESSANDRO MECHELLI

        ROMA
        28/11/2022 09:30

        RE: RE: Riparto a professionista deceduto

        Grazie per il riscontro. Avevo letto la Risposta n. 52 del 12/2/2020 dell'Agenzie delle Entrate. Concordo pienamente con la Vostra risposta.
    • ALESSANDRO MECHELLI

      ROMA
      17/09/2024 15:47

      RE: Riparto a professionista deceduto

      Questa volta il professionista deceduto (avvocato con partita Iva) ha svolto una consulenza nella forma di prestazione di collaborazione a progetto. In questo caso ritengo che la prestazione non rientra nel normale svolgimento della attività professionale. In caso affermativo, a fronte del riparto, il documento fiscale dovrebbe essere rappresentato da una busta paga, simile a quella delle collaborazioni coordinate e continuative.
      Vi chiedo cortesemente se:
      - concordate con questa interprestazione sul documento che venga emesso (busta paga);
      - l'emittente sia il professionista deceduto, per interpretazione analogica della Risposta n. 344/2021 dell'Agenzia delle Entrate, relativa ad un interepllo, secondo la quale, nel caso di decesso di un professionista, le fatture "postume" emesse per incassi relativi a prestazioni svolte anteriormente al decesso debbono essere fatturate con i dati del professionista, ancorchè deceduto.
      Grazie
      Dott. Alessandro Mechelli
      • Stefano Andreani - Firenze
        Luca Corvi - Como

        26/09/2024 11:06

        RE: RE: Riparto a professionista deceduto

        Sia perché non forma oggetto del quesito, sia perché non disporremmo degli elementi per valutarlo, non entriamo ovviamente nel merito della correttezza della qualificazione del compenso in questione come compenso per collaborazione a progetto, che diamo quindi per presupposta.

        Ciò premesso, che il creditore deceduto fosse o meno titolare di partita IVA è irrilevante, trovandoci in presenza di reddito di lavoro fiscalmente assimilato al lavoro dipendente.


        A differenza di quanto è dovuto per i lavoratori dipendenti, per i quali la busta paga deve essere emessa (ovviamente, per i periodi anteriori al fallimento, dal debitore in bonis) relativamente al mese di competenza, anche se la retribuzione non viene corrisposta, per le collaborazioni coordinate e continuative (a progetto o meno) la busta paga deve essere emessa al momento del pagamento.

        Di conseguenza:

        - per i lavoratori dipendenti, l'ammissione al passivo avviene sulla base proprio delle buste paga, pertanto il Curatore e il Giudice Delegato dispongono di tutti gli elementi necessari per decidere sull'ammissione, che sappiamo venir effettuata al lordo delle ritenute fiscali, mentre per quanto riguarda le previdenziali non ci risultano comportamenti univoci presso tutti i Tribunali: presso alcuni l'ammissione è al lordo e presso altri al netto delle ritenute previdenziali, e anche la giurisprudenza non è sempre conforme sul punto

        - per i collaboratori, l'ammissione avviene invece sulla base della documentazione prodotta dal creditore, e anche qui l'ammissione può essere fatta al netto o al lordo delle ritenute previdenziali.


        Da ciò consegne che al momento del riparto il Curatore dovrà:

        - basarsi sull'ammissione al passivo per corrispondete al creditore l'importo al lordo o al netto delle ritenute previdenziali

        - predisporre e trasmettere la busta paga

        - operare e versare la ritenuta d'acconto fiscale

        - presentare il modello Uniemens in modo che l'INPS sia messa in condizione di presentare istanza di ammissione per i contributi di sua competenza

        - far presente all'INPS se il pagamento è avvenuto al lordo o al netto della ritenuta previdenziale, sempre ai fini di una corretta istanza di ammissione al passivo dell'Ente.


        Tutto ciò non cambia nel caso di decesso del creditore: tutti gli adempimenti sopra indicati dovranno essere effettuati a nome del creditore deceduto.