Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - RIPARTI

Riparto a professionista deceduto

  • ALESSANDRO MECHELLI

    ROMA
    18/11/2022 17:30

    Riparto a professionista deceduto

    Come ci si deve comportare in caso di riparto a professionista ammesso alpassivo,ma successivamente deceduto. in Particolare quale deve essere il trattamento dell'IVA e della Ritenuta d'acconto?
    Grazie
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      27/11/2022 19:16

      RE: Riparto a professionista deceduto

      Le fonti giurisprudenziali (C.T.C., sez. VII, sent. 28/3-5/9/1994 n. 2987, C.T.C., sez. XXIII, sent. 18/11/1998 n. 5736, Cass., sez. V, sent. 12/1/2009 n. 4785) e di prassi (Ris. Min. III/5/1001 del 3/1/1994) sull'argomento sono datate ma assolutamente concordi nell'affermare che "Il credito relativo a prestazioni effettuate dal professionista che sia acquistato e pagato all'erede dopo la morte del professionista, costituisce, per la sua essenza, un reddito di lavoro autonomo, in quanto deriva dall'esercizio di una attività professionale e conserva detta natura anche se la somma relativa non viene corrisposta al professionista ma all'erede", pertanto il pagamento deve essere assoggettato a ritenuta d'acconto (e la certificazione intestata al de cuius)

      Il credito dovrà anche essere incluso nella dichiarazione di successione, dato che la citata sentenza 4785/2009 ha chiaramente affermato che ciò non genera doppia imposizione, dal momento che "Siamo in presenza di due imposte: l'una costituente imposizione diretta, l'altra, imposizione indiretta. Le due imposte hanno funzioni, motivazioni e connotazioni diverse e perseguono differenti finalità impositive. Non si è in presenza, pertanto, di alcuna duplicazione di imposta, né, tanto meno, di violazione del principio costituzionale sulla capacità contributiva (art. 53 Cost.)".

      Ciò premesso, l'inserimento nella dichiarazione di successione e il conseguente assoggettamento alla relativa imposta (se dovuta) è irrilevante per dimostrare la qualifica di erede e quindi la titolarità del credito, che dovrà essere dimostrata con gli ordinari strumenti civilistici, dipendenti dal tipo di successione che si è aperta.


      Per quanto riguarda il trattamento IVA, la questione è stata oggetto di istanza di interpello e l'Agenzia, nella Risposta n. 52 del 12/2/2020, ha sviluppato il seguente ragionamento:

      "Per le suesposte considerazioni ... la prestazione di servizi professionali svolta dal de cuius e per la quale si è generato il credito in esame, rientra nel campo di applicazione dell'IVA, anche se il prestatore (de cuius) ha chiuso anticipatamente la partita IVA.

      Tale ultima circostanza comporta l'impossibilità (da parte degli eredi) di porre in essere gli adempimenti relativi all'obbligo di fatturazione quando avviene il pagamento del corrispettivo da parte della curatela, momento in cui si verifica anche l'esigibilità dell'imposta

      Pertanto, non potendo gli eredi riaprire la partita IVA del de cuius, si ritiene che l'obbligo di fatturazione relativo alla predetta operazione da assoggettare ad iva dovrà essere assolto dal committente (curatore fallimentare) ai sensi dell'articolo 6, comma 8, del d.lgs n. 471 del 1997".

      Pertanto, sarà il Curatore a emettere una autofattura, non gli eredi a dover riaprire una partita IVA magari chiusa da anni, a nome di un soggetto deceduto da tempo.

      Ci pare una soluzione assolutamente ragionevole e, con il conforto di una presa di posizione ufficiale, certamente praticabile e indubbiamente conveniente per tutti.

      La Risposta non affronta la possibilità che al compenso in questione possa essere applicato il regime forfetario, che oltre al diverso carico fiscale comporta fra l'altro anche diverse modalità di fatturazione (non elettronica) e di pagamento (non effettuazione della ritenuta d'acconto); e come non l'affronta l'Agenzia, non lo affrontiamo noi ....
      • ALESSANDRO MECHELLI

        ROMA
        28/11/2022 09:30

        RE: RE: Riparto a professionista deceduto

        Grazie per il riscontro. Avevo letto la Risposta n. 52 del 12/2/2020 dell'Agenzie delle Entrate. Concordo pienamente con la Vostra risposta.