Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - RIPARTI

INTERPRETAZIONE ART.111 bis L.F.

  • Micaela Marcelli

    POGGIBONSI (SI)
    19/04/2021 18:50

    INTERPRETAZIONE ART.111 bis L.F.

    Buonasera,
    in qualità di Curatore Fallimentare ho un dubbio in merito all'interpretazione dell'art. 111 bis L.F.
    Un creditore prededucibile ritiene che, secondo quanto previsto da detto articolo, dovrei pagare le Prededuzioni per come maturano in via definitiva, anche se ho delle procedure in corso, che nel futuro mi porteranno altre spese da sostenere e posso già stabilire che le somme che oggi ho a disposizione non saranno sufficienti a soddisfare tutte le spese in prededuzione.
    Mi spiego meglio, quando mi sono resa conto che le somme a disposizione non sarebbero state sufficienti a soddisfare le spese in prededuzione sia maturate e in parte già liquidate che quelle future, avendo delle procedure in corso, ho interrotto i pagamenti e mantenuto le somme sul conto della procedura.
    Il creditore ritiene che le prededuzioni vadano pagate fino a concorrenza delle somme disponibili, indipendentemente da quelle che potranno essere le spese future, anche in assenza di piano di riparto, oppure nel caso di piano di riparto accantonando soltanto il Compenso del Curatore e non la quota del 20% prevista per i piani di riparto.
    La sottoscritta invece aveva interpretato l'articolo in questione considerando tutte la spese in prededuzione sia presenti che future, interrompendo i pagamenti.
    Le spese cui mi riferisco sono le spese in Predeuzione sorte nel periodo fallimentare.
    Chiedo cortesemente il Vostro parere in merito.
    Nell'attesa di un cortese riscontro porgo Distinti Saluti.
    Micaela Marcelli
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      20/04/2021 19:48

      RE: INTERPRETAZIONE ART.111 bis L.F.

      Il suo comportamento è corretto. Il terzo comma dell'art. 111bis l. fall. stabilisce che "I crediti prededucibili sorti nel corso del fallimento che sono liquidi, esigibili e non contestati per collocazione e per ammontare, possono essere soddisfatti ai di fuori del procedimento di riparto se l'attivo e' presumibilmente sufficiente a soddisfare tutti i titolari di tali crediti". La dottrina ha interpretato la condizione della sufficienza a soddisfare tutti i crediti prededucibili come necessità che l'attivo sia presumibilmente sufficiente a soddisfare integralmente l'intera categoria dei crediti prededucibili, per cui il curatore è tenuto ad effettuare una valutazione delle disponibilità acquisite all'attivo e un giudizio prognostico su ciò che con ragionevole probabilità è acquisibile in futuro (Zanichelli, parla, addirittura di "ragionevole certezza"), da raffrontare con l'entità – attuale e futura - del passivo da soddisfare in prededuzione (Bozza, Dimundo, Zanichelli, ecc.). Peraltro, la soddisfazione di crediti prededucibili sulla base di un erroneo giudizio di capienza dell'attivo, come vorrebbe il creditore in questione, esporrebbe il curatore a responsabilità nei confronti degli altri creditori di pari collocazione rimasti impagati, anche se il pagamento è stato autorizzato dal giudice delegato o dal comitato dei creditori (Dimundo; Coppola; Cass. n. 5761/1979).
      Zucchetti SG srl