Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - RIPARTI

riparto non ancora esecutivo - cessione credito

  • Carla Rinaldi

    ZOGNO (BG)
    14/05/2020 10:48

    riparto non ancora esecutivo - cessione credito

    Surroga ex art. 115 L.F.
    In seguito alla comunicazione ex art. 110 L.F. datata 08/05/2020 dell'avvenuto deposito in Cancelleria del progetto di riparto parziale, un creditore beneficiario del riparto in data 13/05/2020 mi ha informato dell'avvenuta cessione del credito con produzione di tutta la documentazione (sottoscrizioni autenticate di cedente e cessionario, copia della Gazzetta Ufficiale recante l'avviso ex artt. 1 e 4 L.139/99 sulla cartolarizzazione e art. 58 D. Lgs. 385/93 TUB, trattandosi di cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco) nonché apposita istanza ex art. 115 L.F..
    Dall'esame della documentazione prodotta dal creditore cedente risulta che il credito è stato ceduto in data 29/11/2019 (domanda di ammissione tardiva presentata il 04/11/2019), ante esecutività del relativo stato passivo, esecutività intervenuta il 04/02/2020.
    Cio' detto chiedo cortesemente il vs autorevole parere in merito ai seguenti aspetti:
    1) La cessione del credito ante esecutività dello stato passivo potrebbe eventualmente invalidare l'ammissione del credito in oggetto in quanto il 04/02/2020 il titolare effettivo era soggetto diverso dal richiedente?
    2) Il riparto sebbene non ancora esecutivo essendo pendente il termine di 15 gg per proporre reclamo (art. 110 co. 3 L.F.) è già stato depositato in Cancelleria, è pertanto opportuno rettificare il progetto di riparto parziale depositato e rieseguire l'iter art. 110 L.F..
    Ringrazio
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      14/05/2020 21:08

      RE: riparto non ancora esecutivo - cessione credito

      Sul punto uno, il suo ragionamento è in linea di principio esatto perché "il contratto di cessione di credito ha natura consensuale e, perciò, il suo perfezionamento consegue al solo scambio del consenso tra cedente e cessionario, il quale attribuisce a quest'ultimo la veste di creditore esclusivo, unico legittimato a pretendere la prestazione (anche in via esecutiva), pur se sia mancata la notificazione prevista dall'art. 1264 c.c.; questa, a sua volta, è necessaria al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eventualmente effettuato in buona fede dal debitore ceduto al cedente anziché al cessionario, nonchè, in caso di cessioni diacroniche del medesimo credito, per risolvere il conflitto tra più cessionari, trovando applicazione in tal caso il principio della priorità temporale riconosciuta al primo notificante" (Cass. 13 luglio 2011, n. 15364). Tuttavia, nella fattispecie la domanda di insinuazione al passivo è stata presentata dal cedente prima della cessione, per cui correttamente l'ammisisone è avvenuta a nome del cedente.
      In applicazione dell'art. 115, lei non deve ripresentare il progetto di riparto, ma semplicemente attribuire al cessionario la somma che avrebbe dato al cedente, e rettifica lo stato passivo.
      Zucchetti SG srl
    • Carla Rinaldi

      ZOGNO (BG)
      15/05/2020 09:08

      RE: riparto non ancora esecutivo - cessione credito

      Ringrazio per la professionalità che sempre dimostrate e per il supporto importante che fornite a noi professionisti.
      Grazie