Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - RIPARTI

RIPARTO FINALE ATTIVO INSUFFICIENTE PER PAGAMENTO CREDITORI PREDEDUCIBILI

  • Stefania Cristofaro

    Forlì (FC)
    30/12/2021 11:13

    RIPARTO FINALE ATTIVO INSUFFICIENTE PER PAGAMENTO CREDITORI PREDEDUCIBILI

    Buongiorno
    Sono a chiedere un cortese confronto sulle modalità di procedere in sede di riparto finale (unico riparto) nel caso di un fallimento dichiarato in seguito ad un concordato liquidatorio omologato, il cui attivo deriva dalla vendita di un immobile ipotecato e da massa mobiliare.
    Per semplicità si rappresenta quanto segue:
    - ATTIVO IMMOBILIARE: 30
    - ATTIVO MOBILIARE: 120
    Le spese da pagare sono le seguenti:
    A) SPESE SPECIFICHE IMMOBILIARI: imu, tasi, sorit, compenso perito nominato dal curatore, spese condominiali e spese per pubblicazione aste (queste due ultime categoria sono sia relative al periodo concordatario e ammesse al passivo in prededuzione, sia al periodo fallimentare): TOTALE 15
    B) SPESE SPECIFICHE MOBILIARI: compenso del perito nominato dal curatore per stime partecipazioni: TOTALE 5
    C) SPESE GENERALI PREDEDUCIBILI PERIODO FALLIMENTARE: si tratta del compenso del curatore e del compenso del commercialista nominato dal curatore: TOTALE 8
    D) SPESE GENERALI PREDEDUCIBILI PERIODO PRE FALLIMENTARE: si tratta di spese ammesse al passivo del fallimento in prededuzione per compensi professionisti durante il concordato: liquidatore, commissario, advisor, legale, consulente fiscale, attestatore: TOTALE 120
    E) CREDITO PER SPESE DI GIUSTIZIA: si tratta del credito per presentazione istanza di fallimento ammesso al passivo con privilegio per spese di giustizia art. 2755 e 2770 c.c.: TOTALE 4
    La scrivente ritiene di poter procedere come segue:
    - Imputazione spese specifiche alle due masse, (rispettivamente voce A) e B) quindi massa immobiliare: 30-15= 15 e massa mobiliare= 120-5= 115
    - Imputazione pro quota spese prededucibili periodo fallimentare (voce C =8), il 25% relativo a massa immobiliare e 75% a massa mobiliare, quindi: massa immobiliare: 15-(8*25%)= 13, massa mobiliare: 115-(8*75%)=109
    - Imputazione pro quota spese prededucibili periodo pre fallimentare (voce D), quindi massa immobiliare: 13-(120*25%)=13-30… da ciò consegue che la massa immobiliare non è sufficiente per soddisfare totalmente il credito della voce D) e nemmeno in parte il credito della voce E); massa mobiliare: 109-(120*75%)=109-90=19 a questo punto si può procedere al pagamento della voce E) pro quota: 19-(4*75%)
    Se si condivide tale operatività ne deriverebbe che tramite la massa immobiliare si riuscirebbe a pagare l'intero delle spese specifiche e delle spese prededucibili con privilegio per spese di giustizia (voci A e C), parte del credito prededucibile periodo prefallimentare (voce D) e nulla al creditore ipotecario né al creditore istante (voce E), è corretto?
    Considerato che dalla massa mobiliare residua dell'attivo, è corretto proseguire imputando a tale residuo attivo il credito prededucibile non soddisfatto con l'attivo immobiliare (voce D) e se capiente proseguire con il pagamento del residuo della voce E)? Considerato che il credito prededucibile voce D) non trova piena soddisfazione nella massa immobiliare, è corretto procedere al pagamento con quanto residua dalla massa mobiliare dopo imputazione della quota parte del credito per spese di giustizia (voce E)?
    Considerata l'articolazione del quesito vi ringrazio sin da ora per l'attenzione che vorrete prestare.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      30/12/2021 17:08

      RE: RIPARTO FINALE ATTIVO INSUFFICIENTE PER PAGAMENTO CREDITORI PREDEDUCIBILI

      Corretta l'imputazione delle spese specifiche alle due masse, (rispettivamente voce A) e B) quindi massa immobiliare: 30-15= 15 e massa mobiliare= 120-5= 115.
      Quanto alle spese generali non ci sembra corretta la distinzione tra spese della fase prefallimentare e spese successive alla dichiarazione di fallimento in quanto questa distinzione può incidere sulle modalità di accertamento e pagamento eventualmente fuori riparto, ma nel caso come il suo, in cui si procede al riparto unico per tutti, la prededucibilità, che sia sorta ante o post fallimento, è identica e, non essendo l'attivo sufficiente alla soddisfazione di tutte le prededuzioni, bisogno solo effettuare una graduazione all'interno delle prededuzioni.
      Nel caso, quanto alla voce C) sono da considerare quali spese di giustizia quelle riguardanti il compenso del curatore ed anche quelle del commercialista, se nominato coadiutore ai sensi del secondo comma dell'art. 32 l. fall. , altrimenti si tratta di un professionista incaricato dal curatore di svolgere una attività, per cui il suo credito per le prestazioni effettuate godrebbe del privilegio di cui all'art. 2751bis n. 2 c.c..
      Più o meno eguale distinzione andrebbe effettuata per quanto riguarda i compoensi di cui alla voce D), giacchè possono rientarre tra le spese di giustizia quelli degli organi della procedura (commissario, liquidatore giudiziale) nel mentre dovrebbero esesre considertai crediti professionali quelli dell'advisor, del legale del consulente fiscale e dell'attestatore.
      Nessuna questione sorge in ordine alla voce sub E) posto che il credito è stato ammesso al passivo con privilegio per spese di giustizia art. 2755 e 2770 c.c.
      Pertanto, detratte le spese specifiche, la distribuzione delle spese generali in proporzione deve seguire l'ordine dei privilegi all'interno delle prededuzioni, sicchè vanno pagate prima le spese di giustizia e poi quelle professionali.
      Zucchetti Sg srl
      • Stefania Cristofaro

        Forlì (FC)
        30/12/2021 17:44

        RE: RE: RIPARTO FINALE ATTIVO INSUFFICIENTE PER PAGAMENTO CREDITORI PREDEDUCIBILI

        Ringrazio per la risposta!
        Preciso che ho omesso di indicare che i crediti relativi al periodo prefallimentare (voce D) sono stati ammessi in sede di stato passivo in prededuzione con il privilegio ex art. 2751 bis n. 2 c.c., pertanto li ho tenuti distinti. E' corretto?
        Ne deriva quindi che il creditore ipotecario non troverà soddisfazione nemmeno in minima percentuale, mentre le spese specifiche (ad esempio spese condominiali ammesse in prededuzione chirografaria) vengono soddisfatte per intero, diversamente dalle altre spese professionali prededucibili, in quanto vengono imputate per prime alle due masse, giusto? Non nego che questo aspetto mi lasciava perplessa, pur non riuscendo a trovare un'altra lettura delle norme sul riparto.
        Ultimo aspetto: la parte di credito prededucibile professionale non soddisfatto con la massa attiva immobiliare, può essere imputato con il medesimo privilegio alla massa attiva mobiliare? Così operando la voce E) probabilmente non troverebbe soddisfazione nemmeno in minima parte.
        Ringrazio infinitamente per il vostro preziosissimo parere.
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          31/12/2021 14:42

          RE: RE: RE: RIPARTO FINALE ATTIVO INSUFFICIENTE PER PAGAMENTO CREDITORI PREDEDUCIBILI

          Corretto. Il criterio che abbiamo indicato è quello di graduare le prededuzioni e, se le spese di cui sub D) sono state ammesse al passivo in prededuzione con il privilegio di cui all'art. 2751bis n. 2 c.c., questa collocazione (giusta o errata che sia) va rispettata. Dovendo le spese generali essere proporzionalmente distribuite sulle due masse, mobiliari e immobiliari, la massa più consistente sopporta di più ler spese.
          Zucchetti SG srl