Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - RIPARTI

Riparto a favore di terzi non creditori (attualmente) della procedura

  • FRANCO CHESANI

    TRENTO
    30/04/2020 19:16

    Riparto a favore di terzi non creditori (attualmente) della procedura

    Buonasera,
    agli inizi degli anni 2000 la società X ritornava in bonis dopo l'esecuzione di un concordato fallimentare rilasciando un'ipoteca di 1° grado su propri beni a favore di alcuni soggetti terzi che avevano fatto opposizione al decreto di omologa.
    In particolare tra la società in concordato fallimentare ed i soggetti terzi intercorreva una causa di richiesta di accertamento di un credito a favore di quest'ultimi soggetti.
    Attualmente la causa di cui sopra è ancora in essere.
    Nel frattempo la società in concordato fallimentare è fallita ed il sottoscritto Curatore ha liquidato l'intero patrimonio immobiliare su cui, in parte, è annotata l'ipoteca a favore dei terzi di cui sopra (possibili creditori all'esito della causa).
    Genericamente l'ipoteca annotata è a favore dei creditori del concordato fallimentare in causa.
    Avendo terminato la fase liquidatoria e dovendo procede al riparto della somma destinata alla massa immobiliare e successivamente procedere alla chiusura del fallimento, chiedo se devo accantonare la somma destinata ai soggetti terzi in causa che non si sono insinuati nello stato passivo della società fallita in quanto non ancora creditori (allo stato attuale) o se posso procedere a ripartire le somme ai creditori con l'ipoteca di 2° grado.
    Ritenendo di dover accantonare la somma fino al termine della causa chiedo se è possibile procedere alla chiusura del fallimento ex art. 118 c.2 l.f.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      04/05/2020 20:17

      RE: Riparto a favore di terzi non creditori (attualmente) della procedura


      Potremmo limitarci a rispondere che se i creditori che hanno iscritto ipoteca sui beni del fallimento non si sono insinuati al passivo, come lei dice, questi è come se nel fallimento non ci fossero, per cui , liquidati i beni, lei può ripartire il ricavato tra i creditori facenti parte del passivo, senza alcun accantonamento in favore dei creditori che non si sono insinuati.
      Tuttavia una risposta del genere sarebbe monca, perché la descrizione dei fatti è alquanto oscura e non siamo sicuri di aver capito bene la fattispecie.
      In primo luogo, è sicuro che si sia trattato di concordato fallimentare e, in tal caso, in quale fase della procedura è stata rilasciata l'ipoteca. Da chi è stata rilasciata? pare dalla stessa società in concordato (il che sembra improbabile) ed a favore di chi è stata iscritta ipoteca (altrettanto difficile che sia genericamente a favore dei creditori del concordato).
      Lei dice che il concordato è stato eseguito e la società è tornata in bonis e poi è stata dichiarata fallita; si deve forse ritenere che la società tornata in bonis abbia rilasciato (questo il termine che lei usa, per cui è da escludere che si tratti di ipoteca giudiziale, anche perché non sapremmo quale titolo abbiano utilizzato) l'ipoteca su suoi beni (strano che avesse beni, visto che era stata già dichiarata fallita ed aveva fatto un concordato fallimentare)? Ma questo non si concilia con quanto dice circa l'accordo raggiunto con creditori opponenti in sede concordataria.
      Comunque in questo caso- ipoteca data in una fase in cui il debitore era in bonis- si potrebbe spiegare l'iscrizione ipotecaria; tuttavia non si capisce, una volta dichiarato il nuovo fallimento della società, come l'accertamento del credito dei soggetti ipotecari continui in sede ordinaria stante l'esclusività dell'accertamento del passivo o, al più, qualora ricorresse la condizione di cui al n. 3 dell'art. 96, non sia stato ammesso con riserva. ossia, per tornare all'inizio, riesce difficile capire perché il o i creditori garantiti da ipoteca non si sono insinuati al passivo fallimentare.
      Se ci chiarisce i dati di fatto, possiamo darle una risposta più adeguata.
      Zucchetti Sg srl
      • FRANCO CHESANI

        TRENTO
        05/05/2020 19:23

        RE: RE: Riparto a favore di terzi non creditori (attualmente) della procedura

        Spett.Le Zucchetti,
        ringrazio per la risposta e preciso meglio la fattispecie in modo da chiarire i fatti.
        L'ipoteca di 1° grado è stata disposta dal G.D. in fase di omologa del concordato fallimentare per garantire una causa ancora in essere e – cito testualmente la sentenza di omologa – il G.D. "manda al Curatore di reimmettere la fallita e il suo rappresentante nel pieno possesso dei beni immobili".
        Al tavolare (libro fondiario) l'ipoteca di 1° grado risulta iscritta alla data di omologa ed in particolare a favore – cito nuovamente – "della massa dei creditori del concordato fallimentare".

        A questo punto la società, agli inizi degli anni 2000, torna in bonis avendo disponibilità degli immobili, seppur gravati dall'ipoteca iscritta alla data di omologa.
        Nel 2016 la società fallisce, il sottoscritto viene nominato Curatore e procede a liquidare i beni della società (compresi gli immobili gravati da ipoteca).
        La questione dunque è la seguente: dovendo procedere al riparto finale, riscontro che i soggetti garantiti da ipoteca di 1° grado non hanno presentato domanda di ammissione al passivo, inoltre, non ho più notizie della causa (né riferimenti attendibili per capire se è ancora in essere) iniziata negli anni '90 prima che il concordato fosse omologato ed in virtù della quale nasce questa ipoteca generica di 1° grado a favore della "massa dei creditori del concordato fallimentare".

        In conclusione, la domanda che sottopongo al vs autorevole parere è la seguente: è opportuno accantonare tale somma ovvero posso procedere al riparto delle stessa a favore dei creditori, correttamente insinuati, i quali vantano ipoteca di 2° grado?
        Grazie.
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          06/05/2020 20:02

          RE: RE: RE: Riparto a favore di terzi non creditori (attualmente) della procedura

          Abbiamo qualche difficoltà ad inquadrare la situazione, anche alla luce dei chiarimenti di cui sopra, giacchè mancano ancora alcuni dati.
          Partiamo dall'ipotesi che con la sentenza di omologa del concordato sia stata disposta l'iscrizione dell'ipoteca sui beni del debitore, a seguito della restituzione dei beni immobili al fallito tornato in bonis, per garantire appunto i creditori concordatari dell'adempimento di questo.
          Il punto che non ci è ancora chiaro è che sorte abbia avuto il concordato. Già nella precedente risposta interlocutoria avevamo ipotizzato che, alla luce delle sue indicazioni, il concordato era stato eseguito, anche se poi non era stata disposta, a norma del terzo comma dell'art. 136 l.f., la cancellazione delle ipoteche iscritte a garanzia. Lei non contesta questa ipotesi ricostruttiva e continua a parlare di dichiarazione fallimento, senza mai citare la risoluzione o l'annullamento del concordato, che avrebbero comportato la riapertura del vecchio fallimento e non la dichiarazione di un nuovo fallimento.
          Se è così, poiché la garanzia ipotecaria aveva lo scopo di garantire i creditori dell'adempimento del concordato, è chiaro che essendo stato il concordato adempiuto, non esistono più creditori concordatari e l'ipoteca , anche se non cancellata l'iscrizione a suo tempo, va comunque disposta con il trasferimento del bene in sede fallimentare.
          Se questa ricostruzione è corretta, lei non deve tenere conto di quella iscrizione ipotecaria al momento del riparto fallimentare; il fatto che sia ancora in piedi la controversia con alcuni creditori non dovrebbe avere rilievo perché, come detto, l'ipoteca costituita anche nel loro interesse (facendo essi parte della massa dei creditori) ha esaurito il suo scopo con l'esecuzione del concordato.
          Zucchetti SG srl