Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - RIPARTI

Riparto finale in presenza di cessione credito non notificata al fallimento

  • Flavia Morazzi

    Pontelongo (PD)
    10/06/2022 09:02

    Riparto finale in presenza di cessione credito non notificata al fallimento

    Buongiorno, sono a chiedere il Vostro parere sulla seguente fattispecie:
    Fallimento con immobili venduti in sede di esecuzione immobiliare nella quale il fallimento è intervenuto. Il creditore banca Zeta aveva depositato istanza di ammissione al passivo regolarmente ammessa. Successivamente ha ceduto il credito alla banca Kappa senza però effettuare alcuna comunicazione al fallimento. La banca Kappa è stata pagata in sede esecutiva. Ora in sede di riparto fallimentare, la banca dovrebbe restituire parte della somma incamerata in quanto dai conteggi definitivi risulta che l'assegnazione provvisoria effettuata nell'ambito dell'esecuzione immobiliare è stata superiore rispetto all'importo spettante. Come deve comportarsi in tale situazione il curatore? In sede fallimentare risulta creditore la banca Zeta e in sede esecutiva risulta pagata la banca Kappa senza alcuna comunicazione al fallimento. A chi devono essere chieste in restituzione le somme?
    Vi ringrazio anticipatamente per la collaborazione.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      13/06/2022 12:52

      RE: Riparto finale in presenza di cessione credito non notificata al fallimento

      La banca Kappa, divenuta cessionario del credito vantato dalla banca Zeta, dopo essersi sostituita a quest'ultima nella procedura esecutiva, avrebbe dovuto sostituirsi anche nell'ammissione presentando la domanda e la documentazione di cui al secondo comma dell'art. 115 l. fall. Non avendolo fatto, Kappa non è presente nel fallimento ove niente, quindi, le competerebbe, per cui, visto che essa ha ricevuto in via provvisoria l'attribuzione in sede esecutiva, può chiedere alla stessa non solo la differenza cui accenna, ma dell'intero importo ricevuto. Questa richiesta sarà sicuramente lo stimolo per presentare la domanda di sostituzione ex art. 115, co. 2 l. fall., e tutto si sistemerà con obbligo di Kappa di restituire la parte della somma incamerata superiore a quella che le competerebbe nel concorso fallimentare. In mancanza lei insisterà nella richiesta di ripetizione dell0'iujntero importo e chiederà la revocazione del credito ammesso della banca Zeta, per il fatto nuovo sopravvenuto della cessione del credito, per cui la stessa non è più creditrice verso il fallimento.
      Zucchetti SG srl