Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - RIPARTI

Riparto tra crediti prededucibili

  • Filippo Lucchesi

    Lucca
    26/07/2013 10:47

    Riparto tra crediti prededucibili

    Buongiorno
    Devo predisporre un piano di riparto finale. L'attivo non consente però di pagare interamente neppure i crediti prededucibili.
    Al momento le spese risultano le seguenti:
    1) Spese anticipate dal curatore;
    2) Spese del programma Falco Web;
    3) Spese per atti conservativi su beni mobili;
    Il campione fallimentare è già stata pagato da parte dello scrivente, in quanto ritiene che sia una spesa necessaria alla gestione della Procedura stessa e quindi prima delle altre.
    Rimangono da ripartire, le spese sopra elencate: deve essere effettuate una sorta di ripartizione proporzionale come previsto dall'art. 111 bis ultimo comma?
    Nel caso di spese per atti conservativi su beni mobili ammessi inizialmente in prededuzione (elencati al punto 3), è stata richiesta autorizzazione al giudice di non acquisirli nell'attivo fallimentare poichè la loro vendita risultava di difficile collocazione e di scarso valore. Il credito scaturito in prededuzione decade in automatico?
    Deve essere fatta una richiesta di modifica dello stato passivo al giudice e data comunicazione ai creditori ammessi della modifica dello Stato Passivo?
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      29/07/2013 09:06

      RE: Riparto tra crediti prededucibili

      Le tre voci indicate rientrano tutte tra le spese di giustizia per cui l'attivo disppo0nibile, se non è sufficiente a pagarle tutte, va distribuito proporzionalmente trattandosi si situazione paritetiche. Ossia si fa secondo legge la graduazione tra tutte le prededuzioni e poi tra quelle di pari grado si procede alla distribuzione in proporzione e sicuramente quelle da lei indicate, attenendo a spese di giustizia, sono le prime nella graduatoria e, quindi vanno poste sullo stesso piano,
      Per quanto riguarda la voce n. 3 lei prospetta un problema che si ripropone con una certa frequenza e, cioe, se tra i crediti prededucibili, che normalmente vanno soddisfatti con le liquidità fallimentari mobiliari e immobiliari, bisogna, nel momento in cui si fa una graduazione, tenere conto o non anche della caratteristica dei singoli privilegi, ed ancora se bisogna tenere conto della realizzabilità che i singoli privilegi avrebbero in un ordinario riparto.
      Se la risposta è negativa, non sorge problema perché tutti e tre i crediti sono trattati allo stesso modo. Se, invece, la risposta è positiva, si ha che tutti i privilegi in questione sono speciali, ma mentre la specialità dei primi due si riversa su tutti i beni, la specialità del terzo attiene soltanto i beni oggetto della esecuzione o della misura cautelare, per cui per quest'ultimo, varrebbe il principio che, in sede di riparto, si procede alla verifica della esistenza dei beni su cui grava il privilegio speciale e qualora detti beni non siano stati acquisiti al fallimento, il credito privilegiato passa in chirografo.
      E' probabile che questo riscontro non vada fatto per i crediti prededucibili, anche se graduati per insufficienza di attivo, ma se, si segue la via opposta, crediamo che non sia necessaria la modifica dello stato passivo, perché, come accennato, si attuerebbe soltanto il riscontro della esistenza dei beni oggetto del privilegio.
      Zucchetti Sg Srl
      • Ruggero Delli Noci

        Lecce
        04/05/2015 10:03

        RE: RE: Riparto tra crediti prededucibili

        Salve,
        mi trovo in una situazione simile a quella sopra descritta.
        Ho ricavato dalla vendita mobiliare una somma pari alla metà (circa) delle spese in prededuzione.
        Le spese in prededuzione sono: contributo unificato, spese anticipate dal curatore, fallco, mezzo commissionario, cancelliere e compenso del curatore (che non so quanto sia).

        Ho subito chiesto di pagare il contributo unificato.
        Vorrei chiedere il rimborso delle spese anticipate.


        Dopo vorrei raggruppare tutte le spese rimanenti e vedere quali pagare per intero (prenderei quelle con valore più basso) e poi chiederei a carico dell'erario le restanti.

        E' corretto?

        Grazie
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          04/05/2015 20:05

          RE: RE: RE: Riparto tra crediti prededucibili

          Dalla descrizione fatta sembra che tutti i debiti indicati da soddisfare in prededuzione possano rientrare tra le spese di giustizia e tutte di carattere generale, per cui non essendo possibile una graduazione tra loro, il pagamento deve essere effettuato distribuendo (come si fa con i chirografari) il poco attivo disponibile in modo proporzionale tra tutti.
          Zucchetti SG Srl
          • Francesca Regnani

            Casalgrande (RE)
            18/11/2015 16:12

            RE: RE: RE: RE: Riparto tra crediti prededucibili

            Devo predisporre il riparto finale e con l'attivo ricavato dalla procedura posso pagare e neppure integralmente le seguenti spese di procedura:
            1) compenso del curatore;
            2) imposta di registro e compensi del primo e secondo grado di giudizio dei legali di controparte in una causa di risarcimento danni, promossa dalla ditta fallita prima della dichiarazione di fallimento e nella quale il fallimento è subentrato su autorizzazione del Giudice Delegato e consiglio dell'avvocato della fallita, salvo poi essere condannato alle spese di controparte;
            3) compenso del primo e del secondo grado di giudizio del legale della procedura.
            Poiché l'attivo non è sufficiente per pagare integralmente tutti questi crediti, devo procedere ad un pagamento proporzionale oppure esiste una graduazione tra i crediti in prededuzione?
            Grazie
            Dott. Francesca Regnani
            • Zucchetti SG

              Vicenza
              18/11/2015 20:21

              RE: RE: RE: RE: RE: Riparto tra crediti prededucibili

              L'ult. comma dell'art. 111bis l.f. stabilisce che "Se l'attivo e' insufficiente, la distribuzione deve avvenire secondo i criteri della graduazione e della proporzionalita', conformemente all'ordine assegnato dalla legge". nel suo caso, quindi deve fare una graduazione tra i crediti predeucibili, ponendo al primo posto il compenso del curatore, che è una spesa di giustizia, al secondo posto quella del legale della procedura in quanto i crediti sono assistiti dal privilegio di cui all'art. 2751bis n. 2 c.c., al terzo i crediti per imposte registro, che godono del privilegio speciale di settimo grado e infine le spese della controparte, che sono in chirografo.
              Zucchetti SG srl
              • Alessandro Sentieri

                Campiglia Marittima (LI)
                19/11/2015 08:25

                RE: RE: RE: RE: RE: RE: Riparto tra crediti prededucibili

                Buongiorno,
                mi trovo in una situazione simile e vorrei conoscere se ritenete corretto il flusso che intenderei seguire.
                Premetto che si tratta di riparto parziale (il primo) e che il Giudice ha liquidato una somma a un terzo a titolo di canone di occupazione dell'immobile ove sono ancora collocati parte dei beni rinvenuti e annessi alla massa. Il canone maturato è superiore all'attuale disponibilità della procedura. Ritenendo che lo stesso canone sia da collocare tra i crediti prededucibili intenderei:
                1. accantonare una somma a titolo di spese di giustizia maturate (compenso del curatore, oneri di cancelleria)
                2. assegnare al proprietario dell'immobile la somma residua.
                E' corretto ?
                Ringrazio anticipatamente.
                • Zucchetti SG

                  Vicenza
                  19/11/2015 20:49

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Riparto tra crediti prededucibili

                  Corretto, se non sono prospettabili altre prededuzioni prioritarie sui canoni locatizi.
                  Zucchetti SG srl
                • Domenico Antonio Claudio Calvano

                  FOGGIA
                  25/11/2015 19:31

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Riparto tra crediti prededucibili

                  Salve, il caso esaminato dal collega sembrerebbe quasi analogo a quello prospettato, ma con alcune lacune che si vorrebbero colmare con un Vs. autorevole consiglio.
                  Siamo nel "classico" caso di insufficiente realizzo, circa € 10.750 e quindi dobbiamo comunque onorare i nostri crediti prededucibili secondo criteri della graduazione e gradualità. Detto ciò, le spese da sostenere sono relative al compenso curatore (3182), software Fallco (€. 707), due periti per €. 3103,48 e €. 4.440,80, e in ultimo spese di giudizio derivanti dal decreto di rigetto di una istanza di fallimento per estensione per circa 6.600 oltre iva e cassa forense.
                  Premesso che il campione fallimentare è già stato versato prima che si pronunciasse la Corte di Appello, e che il legale della procedura ha provveduto alle attività giusto decreto del G.D che attestava la mancanza dei fondi e con gratuito patrocinio, si pensa di provvedere al riparto secondo lo schema riportato:
                  1) Compenso Curatore, per intero, quale credito prededucibile e privilegiati ex art. 2755 – 2770 c.c. (Trib. Terni sent. 13.06.2011).
                  2) Compenso dei periti, per intero, quale altra spesa "generale" qualificabile come "spesa di Giustizia";
                  3) Spese legali derivanti rigetto del ricorso in Corte di Appello;
                  4) Software Fallco.

                  Alla luce di quanto esposto, quindi si ritene opportuno liquidare anzitutto il compenso del curatore e in successione per intero i due periti nominati dalla stessa curatela.

                  Si chiede, un Vs. commento/suggerimento a tal proposito, grazie

    • Micaela Marcelli

      POGGIBONSI (SI)
      05/03/2020 12:27

      RE: Riparto tra crediti prededucibili

      Buongiorno,
      mi collego alla discussione in quanto sono Curatore Fallimentare in una procedura dell'anno 2016 ed ho difficoltà ad inquadrare il corretto comportamento in relazione ai crediti prededucibili.
      La mia procedura ha delle spese in prededuzione per canoni di locazione relativi al periodo antecedente il fallimento ma inerente la iniziale domanda di concordato in bianco poi trasformata in Fallimento. Negli anni passati è stato effettuato un primo piano di riparto parziale ed è stata riconosciuta una percentuale al credito in prededuzione per canoni di locazione, che però non è esaurito.
      Negli anni successivi al piano di riparto parziale la Curatela ha dovuto sostenere spese legali a causa di una controversia con l'agenzia delle entrate ed ha pagato il legale della procedura, inoltre ha pagato un acconto ad un'altro legale per una controversia con un cliente debitore, ed al CTP di parte nonché il saldo al CTU nominato nella procedura tutto su autorizzazione del Giudice Delegato, ma senza piano di riparto, in quanto vi erano disponibilità economiche per poter sostenere i costi.
      La mie domande sono:
      - ho sbagliato in quanto essendo presente un credito in prededuzione (per canoni di locazione) già iscritto al passivo avrei dovuto effettuare i riparti parziali e non pagare direttamente i professionisti? Se ho sbagliato cosa rischio in qualità di Curatore?
      -alla data odierna considerando che il saldo di conto corrente non consente di saldare tutti i crediti in prededuzione attualmente in essere, quali credito in prededuzione per canoni di locazione, credito del legale che sta ancora seguendo la controversia con l'agenzia delle entrate, credito del legale che sta ancora seguendo la controversia con il cliente e saldo al CTP di parte, devo evitare di effettuare ulteriori pagamenti ed attendere il termine delle controversie in corso per valutare l'eventuale nuovo attivo da poter distribuire?
      - la fattura per il servizio FALLCO dell'anno in corso può essere pagata in quanto spesa corrente della procedura oppure devo includerla fra le spese in prededuzione ed attendere il prossimo piano di riparto prima di poterla saldare?
      Ho provato a confrontarmi con altri professionisti che hanno più esperienza di me, ma loro sostengono che posso continuare a pagare tranquillamente senza piano di riparto, ma dalla lettura della norma la situazione non mi sembra proprio così.
      Ringrazio anticipatamente e spero di aver illustrato la questione in modo chiaro.
      • Zucchetti SG

        Vicenza
        05/03/2020 17:54

        RE: RE: Riparto tra crediti prededucibili

        La questione non è tanto se pagare le spese prededucibili fuori o all'interno del piano di riparto, perché questa questione si ricollega ad altra, a monte, se i crediti di cui si discute vanno insinuati al passivo, e quindi pagati tramite riparto, oppure possono essere pagati direttamente alle scadenza, senza passare per la verifica. Orbene a norma dell'art. 111bis, co. 2. l. fall. i crediti in pr4rdeduzione sorti nel corso del fallimento vanno pagati direttamente alla scadenza, ameno che non siano contestati, perché se il curatore li contesto, per l'entità o per la collocazione, i creditori devono provvedere all'insinuazione al passivo.
        La mancanza di contestazione per poter pagare direttamente i crediti prededucibili alle rispettive scadenze è però solo la prima condizione richiesta dalla norma citata, che per la soddisfazione di questi crediti ai di fuori del procedimento di riparto richiede, altresì, che l'attivo sia presumibilmente sufficiente a soddisfare tutte le prededuzioni; altrimenti il curatore deve fermarsi perché deve fare una graduatoria nell'ambito della categoria delle prededuzioni, pagare i creditori prededucibili in base a tale graduazione (ult. comma, art. 111bis). In questo caso (mancando cioè una contestazione), non è necessario che il creditore insinui al passivo il proprio credito, ma è il curatore che deve organizzare i pagamenti facendo in modo che sia rispettato l'ordine dei privilegi all'interno della categoria dei prededucibili e, allo scopo, può pagare direttamente sulla base di un riparto virtuale o fare un vero riparto riservato a tale categoria.
        Alla luce del meccanismo di pagamento dei crediti prededucibili sopra sommariamente esposto e dando per scontato che non ci siano contestazioni sui vari crediti prededucibili, si può dire che teoricamente ha sbagliato a pagare i canoni della locazione (l'art. 114 esclude che possa essere chiesta la ripetizione di quanto pagato), ma il rischio per lei è, sempre teoricamente, che il tribunale possa ritenere che ha agito senza la normale diligenza e, quindi proceda alla revoca e che un creditore danneggiato chieda il risarcimento, ma nella pratica ci sembrano entrambi molto relativi perché, se abbiamo ben capito, le spese successive relative al giudizio tributario non erano nell'ordine delle cose, per cui lei può sostenere che, all'epoca del pagamento, l'attivo disponibile o realizzabile poteva far pensare che avrebbe soddisfatto tutte le prededuzioni logicamente preventivabili.
        Adesso, non faccia altri pagamenti e attenda che si consolidi l'attivo e il passivo prededucibile e poi fa la graduazione tra questi crediti. Tra questi quello del locatore occupa il sedicesimo grado, a fronte di quello del legale della procedura che gode del privilegio ante primo grado di cui all'art. 2751bis n. 2 c.c., e dei crediti per il suo compenso e canone Fallco, che sono spese di giustizia, che vengono prima di tutte.
        Zucchetti SG srl
        • Guido Nunziante Cesaro

          BRESCIA
          09/04/2020 13:47

          RE: RE: RE: Riparto tra crediti prededucibili

          Buon giorno
          nel mio caso abbiamo

          attivo di 3.000 euro
          compenso curatore 5.000 euro
          spese in prededuzioni euro 2.000

          Le prededuzioni sono relative alle spese legali sostenute da un creditore per l'opposizione allo stato passivo; il creditore ha vinto l'opposizione ed il Fallimento è stato condannato a risarcire le spese legali appunto di euro 2.000.

          Nel riparto finali le spese le spese per l'opposizione allo stato passivo che graduazione occupano?
          • Zucchetti SG

            Vicenza
            09/04/2020 20:20

            RE: RE: RE: RE: Riparto tra crediti prededucibili

            Facendo la graduatoria tra le prededuzione, come richiede l'ult. comma dell'art. 111bis l. fall., il credito per compenso del curatore rientra tra le spese di giustizia, il credito della controparte pe ril giudizio di opposizione non è assistito da alcun privilegio trattandosi di credito per un giudizio di cognizione. Si potrebbe anche dire che queste ultime dovrebbero godere dello stesso privilegio delle spese per la domanda di insinuazione al passivo, in quanto prosecuzione della stessa, ma anche in tal caso, dette spese, per il combinato disposto dell'art. 95 c.p.c., e del primo comma dell'art. 54 l. fall. avrebbero lo stesso rango prelatizio del credito principale, comunque di grado inferiore alle spese di giustizia.
            L'attivo disponibile va, pertanto, destinato al pagamento del compenso del curatore.
            Zucchetti SG srl
        • Mario Tappino

          Genova
          13/04/2021 12:00

          RE: RE: RE: Riparto tra crediti prededucibili

          Buongiorno
          Mi ricollego alla risposta del 05/03/2020 per chiedere conferma di alcui aspetti
          La procedura ha pagato le spese prededucibili a scadenza ( ordinaria gestione – professionisti- transazioni ecc. ) sino ad un certo punto ovvero sino a quando l'attivo di presumibile realizzo era considerato sufficiente.
          La procedura ha dovuto affrontare moltre causa con l'aumento delle spese legali e dei consulenti (CTP e CTU), pertanto, ha cessato ogni pagamento ai professionisti (pagando solo le spese di ordinaria gestione Fallco – custodia documenti).
          È stato depositato rendiconto della gestione con indicazionei delle somme residue.
          Ora la procedura chiuderà ex art 118 c.2 con una causa in cassazione ed un' insinuazione in un fallimento quale creditore ipotecario.
          Facendo un congruo accantomente con le somme disponibili (indicate nel rendiconto) si andrebbero a pagare, nel "riparto" il compenso del curatore e parzialmente i professionisti non ancora soddisfatti (graduando gli stessi).
          Secondo Voi è corretta la soluzione proposta ovvero effettuare il riparto con le somme disponibili oppure nella graduazione dovrebbero essere inserite anche le prededuzioni già pagate prima della sospensione dei pagamenti ?
          Grazie buon lavoro
          • Zucchetti SG

            Vicenza
            13/04/2021 20:07

            RE: RE: RE: RE: Riparto tra crediti prededucibili

            E' corretta la linea indicata in quanto i pagamenti effettuati in sede fallimentare non sono ripetibili, giusto il disposto dell'art. 114 l. fall.. E' vero che la norma fa riferimento alle somme distribuite a mezzo riparti, ed, infatti, in dottrina si trova la distinzione tra l'ipotesi in cui il pagamento di un credito prededucibile sia stato effettuato in esecuzione di un piano di riparto e quella in cui il pagamento sia stato eseguito al di fuori del procedimento di riparto, ai sensi dell'art. 111- bis, co. 3, l.fall., limitando l'applicazione della disposizione di cui all'art. 114 l. fall. al solo primo caso; tuttavia il rimedio per il ricupero di quanto indebitamente pagato ai sensi del secondo comma dell'art. 111bis passa attraverso le regole ordinarie del reclamo ex art. 26 avverso il provvedimento del giudice delegato che ha autorizzato il pagamento o il reclamo ex art. 36 qualora l'autorizzazione al pagamento sia stata data dal comitato dei creditori; il che, dati i tempi ristretti dei reclami rende sostanzialmente stabili anche i pagamenti fuori riparto.
            Zucchetti SG srl
            • Francesco Iritale

              L'Aquila
              28/11/2022 16:37

              RE: RE: RE: RE: RE: Riparto tra crediti prededucibili

              Buonasera,
              sto chiudendo un fallimento e a breve depositerò il rendiconto finale.
              Volevo chiedere come è corretto procedere per il pagamento dei crediti prededucibili che sono:
              1. compenso curatore
              2. compenso legale della procedura
              3. compenso perito
              4. software di gestione
              5. pagamento anticipazioni sostenute da casa d'aste per pubblicazioni su PVP.

              Per almeno le prime 3 voci è prassi del Tribunale chiedere la loro liquidazione dopo l'approvazione del rendiconto con apposita istanza al GD.

              Ma per i punti 4 e 5 come è opportuno procedere? E' necessario inserire nell'istanza al GD anche la richiesta di liquidazione delle somme (punti 4 e 5) o trattandosi di importi "certi" e dovuti si inseriscono direttamente nel piano di riparto?
              • Zucchetti SG

                Vicenza
                29/11/2022 19:26

                RE: RE: RE: RE: RE: RE: Riparto tra crediti prededucibili

                Quanto alla spesa di cui al punto 4, non vi è bisogno di una richiesta di liquidazione in quanto si tratta di un corrispettivo contrattualmente stabilito, per cui, trattandosi di un credito certo, liquido e non contestato, può, prima del riparto finale, provvede al pagamento; egualmente per il pagamento di cui al punto 5, che costituisce egualmente credito certo, liquido e non contestato, per cui non vi è bisogno di autorizzazioni, essendo atto di ordinaria amministrazione al cui adempimento può provvedere direttamente il curatore.
                Zucchetti SG srl
                • Mariano Di Pino

                  NAPOLI
                  30/03/2023 16:18

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Riparto tra crediti prededucibili

                  Buongiorno
                  Devo predisporre un piano di riparto finale. L'attivo non consente però di pagare interamente neppure i crediti prededucibili.
                  Il campione fallimentare è già stata pagato da parte dello scrivente, in quanto ritiene che sia una spesa necessaria alla gestione della Procedura stessa e quindi prima delle altre.
                  Al momento le spese ancora da pagare risultano le seguenti:
                  1) Compenso Curatore
                  2) compenso legali
                  3) compenso perito
                  4) Spese gestionale Fallco;
                  5) spese Aste Giudiziarie per n. 4 tentativi vendite competitive
                  6) Rimborso spese notaio (fattura solo spese) per verbale negativo vendite
                  7) Compenso CTU nominato Giudice esecuzione per fase esecutiva
                  8) Imposta registro su sentenza
                  A mio parere spese di giustizia: 1) compenso Curatore, 4) gestionale Fallco e 5) Aste giudiziarie; 6) rimborso spese notaio
                  Rimangono da ripartire, con una sorta di ripartizione proporzionale come previsto dall'art. 111 bis ultimo comma in quota tra 2) compensi legali e 3) compenso perito (ex art. 2751 p.to 2).
                  Il mio dubbio il CTU nominato nella fase esecutiva dal Giudice delle esecuzioni va considerato come spesa di giustizia o compensi professionali?
                  E' Corretta la ripartizione da me proposta?
                  Grazie mille.
                  Dott. Mariano Di Pino
                • Zucchetti SG

                  Vicenza
                  31/03/2023 19:59

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Riparto tra crediti prededucibili

                  Come lei giustamente ricorda va effettuata nel caso una graduazione tra le prededuzioni.
                  A nostro avviso sono da porre al primo posto, in posizione tra loro paritetica, quali spese di giustizia le voci: 1) Compenso Curatore; 4) Spese gestionale Fallco; 5) spese Aste Giudiziarie per n. 4 tentativi vendite competitive; 7) Compenso CTU nominato Giudice esecuzione per fase esecutiva; 6) Rimborso spese notaio (fattura solo spese) per verbale negativo vendite.
                  Al secondo posto in posizione paritetica in quanto tutti crediti assistiti dal privilegio ex art. 2751bis n. 2 c.c., le seguenti voci: 2) compenso legali; 3) compenso perito
                  In ultima posizione la voce 8) Imposta registro su sentenza, che configura un credito asistito da privilegio speciale di grado settimo.
                  Zucchetti SG srl