Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - RIPARTI

Riparto parziale Concordato

  • Claudia Fracassi

    BRESCIA
    08/05/2020 19:30

    Riparto parziale Concordato

    Spett.le Zucchetti,
    avrei bisogno di un Vs parere in merito alla seguente casistica.
    Ho intenzione di effettuare il RIPARTO PARZIALE di un Concordato (imprenditore individuale titolare di un'unica azienda).
    Tra i creditori da soddisfare vi sono due ipotecari ed una serie di chirografari.
    Per quanto riguarda gli ipotecari, questi vantano il loro diritto sul medesimo unico immobile (dunque l'uno è ipotecario di primo grado e l'altro è ipotecario di secondo grado).
    Per quanto riguarda l'ipotecario di primo grado, questi fonda la propria pretesa in virtù di un mutuo COINTESTATO tra marito (debitore proponente il Concordato) e moglie (la quale ha rilasciato alla Procedura la procura a vendere anche la propria quota di immobile).
    Ad oggi l'immobile in questione NON E' STATO ANCORA VENDUTO dalla Procedura e, pertanto, le somme a disposizione della Procedura che vorrei ripartire derivano unicamente dalla vendita dell'unica azienda del marito (dunque MASSA MOBILIARE).
    La mia intenzione con l'odierno Riparto parziale è quella di dare soddisfazione sia ai creditori ipotecari sia a quelli chirografari, attribuendo a tutti la medesima percentuale; sarà poi in sede di Riparto Finale (che avverrà una volta venduto l'immobile) che "conguaglierò" la somma che dovrò ancora corrispondere ai creditori ipotecari (da soddisfare integralmente) con quanto già loro corrisposto con il presente Riparto parziale.
    Il mio dubbio si pone con riferimento alla questione del MUTUO COINTESTATO su cui si fonda la pretesa dell'ipotecario di primo grado.
    Sulla base del fatto che l'immobile è al 50% tra i coniugi, nel Piano era stato considerato tra le ATTIVITA' solo la metà del valore dell'immobile e tra le PASSIVITA' solo la metà del debito verso la Banca. Nonostante la suddetta impostazione presenti una imprecisione di fondo (MUTUO COINTESTATO non significa che il debito sia ripartito matematicamente al 50% tra i due coniugi), tale imprecisione era giustificata dal fatto che nel Piano l'intero immobile era stato considerato PIU' CHE CAPIENTE.
    Nonostante ad oggi non ci sia evidentemente certezza in merito al valore di realizzo dell'immobile (che, ripeto, non è stato ancora venduto per ragioni che esulano dall'immobile stesso), c'è invece certezza sul fatto che la moglie non provvederà a pagare la propria parte di mutuo qualora l'immobile non risultasse capiente, con la conseguenza che sulla Procedura RICADREBBE la PARTE DI DEBITO NON SODDISFATTA DALLA MOGLIE.
    Detto ciò pongo la seguente domanda: dal Vs punto di vista come posso STRUTTURARE IL RIPARTO PARZIALE? Posso mantenere la mia idea di dare la medesima percentuale a tutti i creditori (ipotecari e chirografari) e se sì, con che tipo ed in quale misura devono essere effettuati eventuali accantonamenti prudenziali? Inoltre, devo considerare (in via prudenzialissima) il debito totale nei confronti dell'ipotecario oppure solo il 50%? O, ancora, mi conviene accantonare una somma pari all'intero credito degli ipotecari e limitarmi a soddisfare in % solo i chirografari?
    Grazie per la Vs gentile risposta.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      11/05/2020 19:56

      RE: Riparto parziale Concordato

      La distribuzione da lei immaginata dell'attivo mobiliare anche tra gli ipotecari non si potrebbe fare, ma si può. Ci spieghiamo.
      In un concordato con cessione dei beni, quale pare essere quello in questione, il pagamento dei creditori assistiti da garanzie specifiche (pegno, ipoteca e privilegio speciale) è condizionato alla liquidazione dei beni gravati, data la vincolatività della inerenza del credito con un bene individuato, che determina- a differenza di quanto accade per i privilegiati generali ove manca tale rapporto- una stretta relazione tra liquidazione e pagamento; né tali creditori possono aver diritto di concorrere anche nelle ripartizioni che si eseguono prima della distribuzione del prezzo dei beni vincolati a loro garanzia- come lei propone di fare- perché questa possibilità è consentita nel fallimento dall'espressa previsione di cui all'art. 54, ma tale articolo non è richiamato dall'art. 169 per la sua applicazione al concordato. Il fatto che l'art. 169 non richiami l'art. 54, esclude che esso possa essere applicato nell'esecuzione del concordato e fa capire che, in sede concordataria, il pagamento dei crediti assistiti da ipoteca, pegno o privilegio speciale è collegato alla liquidazione dei beni gravati, con la conseguente eventualità che, prima di costoro, possano essere soddisfatti i creditori muniti di privilegio generale sull'attivo concordatario medio tempore conseguito dalla vendita dei beni liberi. Il che non va considerata come un'alterazione dell'ordine delle graduazioni dal momento che, in proposito, non è il debitore che sceglie chi pagare prima e chi dopo, ma sono le regole del concorso che lo stabiliscono.
      Pertanto, al momento, può distribuire l'attivo mobiliare soltanto tra i privilegiati mobiliari e chirografari e non tra gli ipotecari sui beni immobili. Tuttavia, in tale riparto, deve tenere conto che questi ultimi, in caso di incapienza sugli immobili, degraderanno a chirografari, per cui dovrebbe fare un accantonamento generale per preservare questa possibilità. In sostanza, potrebbe fare quel riparto da lei immaginato, solo che la somma attribuibile agli ipotecari non la distribuisce ma la accantona. Ecco perché dicevamo, non si potrebbe, ma si può perché è inutile tenere accantonata una somma, invece che distribuirla tra soggetti che, a quell'importo che ricevono, comunque hanno diritto.
      Quanto alla cointestazione del bene immobile (terminologia che fa pensare che si tratti di comproprietà e non di comunione tra coniugi), in mancanza di diversa definizione contrattuale, la proprietà si presume appartenere a ciascuno per la metà e la metà della moglie non è stata posta a disposizione del concordato, avendo avuto il commissario o il liquidatore unicamente una procura a vendere unitariamente il bene; pertanto il ricavato della vendita, detratte le spese, andrebbe diviso a metà: il 50% a disposizione dei creditori concordatari e l'altro 50% andrebbe restituito alla signora, moglie del debitore.
      Usiamo il condizionale perché bisogna considerare anche il debito, anche questo in comune tra marito e moglie; essi quindi sono condebitori solidali per cui entrambi sono tenuti al pagamento dell'intero, salvo rivalsa. Questo significa che la banca creditrice può chiedere al concordato il pagamento dell'intero, e il concordato, se paga l'intero, può chiedere alla signora il rimborso della metà di quanto pagato, che costituisce la quota di debito di sua competenza. Di conseguenza, da un lato il concordato è creditore verso la moglie del debitore della metà del credito pagato alla banca e contemporaneamente deve alla signora la metà della somma ricavata dalla vendita dell'immobile, per cui potrebbe effettuare una compensazione; se i tempi non coincidono, il concordato (e per esso il liquidatore) potrebbe, al momento in cui deve versare alla signora la metà del ricavato, chiedere un sequestro della somma presso di sé, in modo da evitare che la signora ne disponga liberamente e non rimborsi poi la sua quota di mutuo.
      Zucchetti Sg srl