Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - RIPARTI

insufficiente capienza dell'attivo per riparto finale ai dipendenti

  • Silvia Pavanello

    Milano
    10/09/2024 16:08

    insufficiente capienza dell'attivo per riparto finale ai dipendenti

    Buon pomeriggio.
    La simulazione del riparto finale di un Fallimento in fase di chiusura, evidenzia l'irrisorietà di un eventuale riparto, a favore di alcuni dei dipendenti insinuati ( soddisfatti solo in parte dall'INPS surrogatasi).
    A titolo esemplificativo, un dipendente dovrebbe ipoteticamente incassare la somma di 11 centesimi ( al lordo della ritenuta fiscale ).
    Domande:
    - esiste una norma che, ex iure, impedisce una richiesta di versamento all'erario per ritenute d'acconto, di somme inferiori a un certo importo?
    - nel caso di specie è possibile richiedere al Giudice Delegato apposita autorizzazione all'esclusione dal riparto, di crediti al di sotto di una soglia minima di realizzo? se si, con successiva comunicazione anche ai creditori sociali ( con loro espressa rinuncia al riparto finale )?
    - quale potrebbe essere una diversa soluzione possibile ?

    Grazie
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      11/09/2024 18:57

      RE: insufficiente capienza dell'attivo per riparto finale ai dipendenti

      La ritenuta d'acconto è una particolare forma di imposta che viene trattenuta direttamente da un pagamento effettuato da un soggetto ad un altro, per cui chi è tenuto ad effettuarla, nella qualità di sostituto di imposta, come lo è il curatore, non può esimersi da tale compito.
      La legge non prevede la possibilità dell'autorizzazione ad escludere dal riparto creditori ai quali sia assegnata una somma modesta.
      In sostanza se esiste un attivo, per quanto modesto, lo stesso va, nel riparto finale distribuito ai creditori seguendo l'ordine delle cause di prelazione e adempiendo agli obblighi fiscali imposti dalla legge.
      L'unico modo per evitare tale sistema è "far sparire" la somma disponibile per il riparto, non certo sottraendola furtivamente, ma, presupponendo che si tratti di una somma modesta, chiedendo al tribunale di assegnala al curatore quale incremento del compenso rivedendo la liquidazione già effettuata o chiedendo al giudice di assegnarla sempre al curatore per ulteriori spese incontrate (da giustificare in qualche modo) o anche di assegnarla al fallito tornato in bonis giustificando che il riparto della stessa secondo l'ordine dei privilegi sarebbe antieconomico comportando spese a fronte di un vantaggio insignificante per i creditori beneficiari. Queste indicate soluzioni potrebbero anche coesistere tra loro.
      Zucchetti SG srl