Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - RIPARTI

riparto privilegio mobiliare imu

  • Elena Pompeo

    Salerno
    11/01/2022 18:12

    riparto privilegio mobiliare imu

    Il Comune si è insinuato al passivo per Imu non pagata ante fallimento.
    Trattandosi di privilegio mobiliare ed avendo incassato poco dalla vendita dei beni mobili dovrò pagarlo sul ricavato della vendita dell'immobile derubricandolo a chirografo. E' corretto?
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      11/01/2022 19:43

      RE: riparto privilegio mobiliare imu

      Trattandosi di un ordinario credito concorsuale privilegiato di grado ventesimo, il credito IMU, come tutti i crediti privilegiati che non trovano capienza sui beni oggetto della loro garanzia specifica (se privilegiati speciali) o sulla massa intera mobiliare (se, come nel caso, privilegiati generali) vengono degradati in chirografo. Quando il degrado impatta un credito assistito da privilegio generale, vuol dire che non vi sono più beni mobili per soddisfarlo, per cui quel credito per la parte residua non pagata partecipa unitamente a tutti gli altri chirografari (con distribuzione quindi proporzionale), sul ricavato immobiliare, dopo la soddisfazione dei creditori con privilegio speciale sugli immobili, dei creditori ipotecari e dei creditori privilegiati mobiliari con collocazione sussidiaria.
      Va chiarito che il credito per IMU non gode della collocazione sussidiaria, benchè il terzo comma dell'art. 2776 c.c. richiami i crediti di cui al terzo comma dell'art. 2752 c.c., in cui va compreso il credito in questione, perché il riferimento nell'art. 2776 al terzo comma dell'art. 2752 era rivolto all'originario terzo comma di tale articolo, ossia ai crediti dello Stato riguardanti imposte, pene pecuniarie e soprattasse dovute secondo le norme relative all'imposta sul valore aggiunto, che è diventato secondo comma dopo l'abrogazione dell'originario secondo comma dell'art. 2752, e, di conseguenza, quello che era il quarto comma dell'art. 2752 è diventato il terzo. Peraltro che il riferimento nel terzo comma dell'art. 2776 c.c. non sia ai crediti di cui all'attuale terzo comma dell'art. 2752 c.c. si deduce anche dal fatto che l'art. 2776 c.c parla di crediti dello Stato, nel mentre l'attuale terzo comma dell'art. 2752 tratta del privilegio dei tributi degli enti locali.
      Zucchetti Sg srl