Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - RIPARTI

Collocazione entrata derivante da transazione su azione revocatoria ordinaria immobili

  • FRANCO CHESANI

    TRENTO
    24/05/2016 12:36

    Collocazione entrata derivante da transazione su azione revocatoria ordinaria immobili

    Buongiorno,
    a seguito di azione revocatoria ordinaria su immobili promossa dal Curatore l'acquirente dell'immobile ante fallimento al fine di evitare un procedimento di revoca ha transato con il fallimento versando una somma.
    Si chiede se la predetta somma è da imputare alla massa immobiliare in quanto l'azione revocatoria era inerente ad un immobile o alla massa mobiliare ricomprendendo la stessa nelle entrate derivanti da azioni legali.
    Vi ringrazio per l'attenzione.
    Dott. Franco Chesani
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      24/05/2016 19:04

      RE: Collocazione entrata derivante da transazione su azione revocatoria ordinaria immobili

      Noi metteremmo la somma in questione tra le entrate immobiliari in quanto sostituiva della revocatoria che avrebbe potuto portare alla inefficacia della vendita immobiliare.
      Zucchetti SG srl
      • Alfredo Riccardi

        Napoli
        28/11/2019 14:55

        RE: RE: Collocazione entrata derivante da transazione su azione revocatoria ordinaria immobili

        Buonasera.
        Se ho inteso bene il fallimento ha esercitato un'azione revocatoria (o stava in procinto di farlo) finalizzata a far dichiarare inefficace un atto dispositivo/traslativo che ha portato alla fuoriuscita dal patrimonio del fallito (prima della sua dichiarazione di fallimento) di un bene immobile.
        Il fallimento ha transatto la lite con il terzo acquirente del bene e ci si chiede se le somme realizzate dalla transazione debbano far parte delle cosiddette entrate immobiliari, cioè se debbano essere destinate a soddisfare i creditori che su quel bene immobile vantino privilegi o crediti.
        Personalmente non mi sento di condividere le conclusioni della redazione che finiscono per collocare dette entrate tra quelle immobiliari, in quanto il bene immobile, anche allorquando fosse stata esperita con esito positivo la revocatoria, non sarebbe mai entrato a far parte della massa attiva immobiliare del fallimento, atteso che la revocatoria determina soltanto l'inefficacia dell'atto dispositivo, ma non produce alcun effetto restitutorio. Da tanto ne consegue, a parere dello scrivente, che le somme realizzate da un accordo transattivo concernente la rinuncia alla proposizione di una domanda revocatoria non debbano entrare a far parte delle entrate immobiliari, anche perchè non si comprende quali possano essere i creditori immobiliari da dover soddisfare, visto che il bene immobile alla data della dichiarazione di fallimento già non faceva parte della cosiddetta massa attiva. Reputo che le predette somme debbano far parte delle entrate mobiliari.
        Resto in attesa di vs. gentile riscontro.
        Grazie
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          02/12/2019 16:12

          RE: RE: RE: Collocazione entrata derivante da transazione su azione revocatoria ordinaria immobili

          Ci permettiamo di dissentire dalla sua opinione, che comunque può avere una base di fondamento, dato che si tratta di materie non definite dalla legge ma frutto di interpretazioni e valutazioni. Ci sembra tuttavia che la sua argomentazione principale, secondo cui comunque il bene revocato non sarebbe entrato nel patrimonio fallimentare sia esatta in linea di principio ma non pertinente, perché ciò che conta è che se fosse stata portata avanti l'azione revocatoria tesa a far dichiarare la inefficacia della cessione dell'immobile il fallimento, in caso di esito vittorioso, avrebbe potuto liquidare quel bene il cui ricavato sarebbe stato indubbiamente di natura immobiliare. Di conseguenza, se invece di consentire al fallimento di liquidare l'immobile si offre una somma di danaro in via transattiva, quella somma , a nostro avviso, deve ritenersi sostitutiva dell'immobile che il fallimento avrebbe potuto liquidare.
          Questa distinzione tra entrate immobiliari e mobiliari prescinde dalla esistenza di creditori che possono vantare diritti su beni immobili in quanto l'art. 111ter richiede che le masse siano divise in mobiliari e immobiliari., salvo poi a vedere se questo rileva; e questa distinzione può rilevare non solo per la presenza di privilegiati immobiliari, ma anche ai fini dei privilegi sussidiari. Se, ad esempio i lavoratori dipendenti non riescono a soddisfarsi sul ricavato mobiliare possono partecipare in via sussidiaria , a norma dell'art. 2776 c.c., su quello immobiliare, prima dei chirografari; e così via.
          Zucchetti SG srl