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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - RIPARTI
ESCLUSIONE DAL RIPARTO TERZO BENEFICIARIO DI IPOTECA
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Elisa Celeste Ragusa
Asti02/05/2023 15:03ESCLUSIONE DAL RIPARTO TERZO BENEFICIARIO DI IPOTECA
Buongiorno,
in una procedura fallimentare è stato escluso un creditore che vanta, sull'unico bene facente parte dell'attivo della procedura, un'ipoteca concessa dalla società in bonis a favore di terzo.
Nelle more dell'attività di liquidazione si è altresì provveduto in sede stragiudiziale a contestare l'invalidtà dell'ipoteca concessa in forza di parere richiesto ad un legale.
A questo punto, avendo incassato le somme relative al bene immobile ed essendoci alcuni contenziosi che impediscono la chiusura della procedura, sarebbe mia volontà procedere ad un riparto parziale dal quale però vorrei escludere il terzo beneficiario di ipoteca in virtù delle contestazioni già fatte e procedere a ripartire in favore dei restanti creditori, anche ipotecari.
A vostro avviso sarebbe corretto procedere in tal senso, tenuto conto che l'ipoteca che si contesta è superiore al ricavato della vendita e che pertanto non si può procedere a ripartire e contestualmente anche accontare la somma oggetto del contendere.
Ringraziando come sempre per la disponibilità si porgono
Cordiali saluti
ECR-
Zucchetti SG
Vicenza03/05/2023 16:14RE: ESCLUSIONE DAL RIPARTO TERZO BENEFICIARIO DI IPOTECA
Lei dice che "in una procedura fallimentare è stato escluso un creditore che vanta, sull'unico bene facente parte dell'attivo della procedura, un'ipoteca concessa dalla società in bonis a favore di terzo". Dovrebbe essere così gentile da chiarire: - Se si tratta di ipoteca data dal fallito a garanzia di un suo debito o di debito di terzo;
- Se il creditore in questione si è insinuato al passivo;
- Se in sede di verifica è stato escluso il credito oppure soltanto la collocazione in via ipotecaria, per cui il credito è stato ammesso al passivo in chirografo;
- Se il creditore in questione ha promosso opposizione avverso lo stato passivo e lo stato della eventuale opposizione 8ossia se è stata decisa e come oppure è ancora in corso).
Grazie
Zucchetti Sg srl-
Elisa Celeste Ragusa
Asti04/05/2023 09:42RE: RE: ESCLUSIONE DAL RIPARTO TERZO BENEFICIARIO DI IPOTECA
Buongiorno,
- la garanzia è stata concessa per un debito di un terzo;
- il creditore ha proposto domanda di ammissione al passivo che in sede di verifica è stata esclusa in quanto non creditore del fallimento, nessuna ammissione al chirografo, non è stata presentata opposizione allo stato passivo.
Ringrazio e porgo
Cordiali saluti
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Zucchetti SG
Vicenza04/05/2023 18:17RE: RE: RE: ESCLUSIONE DAL RIPARTO TERZO BENEFICIARIO DI IPOTECA
Avevamo intuito che si trattasse del fallimento del terzo datore di ipoteca. Con riferimento a questa fattispecie e ai fallimenti assoggettati alla legga fallimentare (nel nuovo codice ha trovato una apposita regolamentazione) sono recentissimamente intervenute le Sezioni unite della Cassazione (Cass. sez, un. 27/03/2023, n.8557) che, accogliendo la tesi quasi unanime della precedente giurisprudenza, hanno statuito che "I creditori titolari di un diritto di ipoteca o di pegno sui beni compresi nel fallimento costituiti in garanzia per crediti vantati verso debitori diversi dal fallito non possono, anche dopo le modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 5 del 2006 e dal D.Lgs. n. 169 del 2007, avvalersi del procedimento di verificazione dello stato passivo di cui al titolo II, capo V della legge fallimentare, in quanto non sono creditori del fallito, né soggetti che agiscono per la restituzione o la rivendica dei beni acquisiti al fallimento. I detti creditori possono intervenire nel procedimento fallimentare in vista della ripartizione dell'attivo per richiedere di partecipare alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione dei beni compresi nella procedura che sono stati ipotecati o pignorati".
Alla luce di tanto si può sottolineare la correttezza della decisione del giudice della verifica di escludere il credito e la mancata opposizione riguarda esclusivamente la domanda di ammissione al passivo, che è stata respinta, il che non esclude che lo stesso creditore possa poi intervenire al momento del riparto per far valere le sue pretese sul bene.
Non essendoci al momento una richiesta del creditore beneficiario dell'ipoteca di partecipare al riparto, lei potrebbe anche ripartire le somme ricavate dalla vendita dell'immobile gravato, ma dovrebbe comunque comunicare il progetto di riparto al creditore ipotecario in questione il quale, sempre secondo le citate Sezioni Unite, "avverso il piano di riparto del curatore che escluda o includa (in tutto o in parte) il diritto del titolare della nuda prelazione alla distribuzione delle dette somme, il creditore ipotecario o pignoratizio e, rispettivamente, gli altri creditori interessati al riparto del ricavato della vendita del bene possono proporre reclamo a norma dell'art. 110, comma 3, l. fall. e il reclamo può avere ad oggetto l'esistenza, la validità e l'opponibilità al fallimento della garanzia reale, avendo anche riguardo alla sua revocabilità, oltre che l'an e il quantum del debito garantito".
Preso atto che il debito del terzo non può incidere sull'intera massa passiva in quanto il fallito non è debitore, ma il diritto reale di garanzia grava, piuttosto, sulla massa attiva, nel senso che osta a che il ricavato della vendita del bene possa essere ripartito tra i creditori del fallito prima che su di esso trovi soddisfacimento il titolare del detto diritto reale, è facile immaginare che il creditore ipotecario proporrà reclamo avverso il riparto che non preveda la sua prioritaria soddisfazione. Sarebbe, pertanto, opportuno comunicare a detto creditore l'intento di presentare un progetto di riparto delle somme ricavate dal bene oggetto di ipoteca ed invitarlo a manifestare la sua volontà in proposito in modo da sollecitarlo a fare una formale richiesta di partecipazione al riparto e organizzare questo tenendo conto della posizione di detto creditore.
Zucchetti SG srl-
Santina Meli
siracusa12/11/2024 19:18RE: RE: RE: RE: ESCLUSIONE DAL RIPARTO TERZO BENEFICIARIO DI IPOTECA
Buonasera, ho necessità di un chiarimento per una circostanza mai esaminata prima. Trattasi del caso di una banca, creditore fondiario, che aveva concesso un finanziamento garantito da ipoteca a favore di un soggetto, il quale successivamente ha venduto l'immobile a un terzo. Essendo il debitore originario inadempiente la banca esegue pignoramento immobiliare contro il terzo proprietario e ottiene ex art. 41 tub assegnazione diretta del saldo prezzo. Attualmente la procedura esecutiva parrebbe essere ancora pendente.
Nei confronti di tale terzo successivamente si apre la liquidazione giudiziale. Mi trovo adesso ad esaminare la domanda di ammissione al passivo della banca. La banca chiede l'ammissione in via privilegiata ipotecaria del credito derivante dal finanziamento al netto della parte del prezzo di vendita ricevuto ex art. 41 tub in sede di esecuzione individuale "con ciò assorbendo le somme ancora in giacenza sul conto della procedura esecutiva quale la cauzione" (per come riportato esattamente in domanda).
Le mie domande sono:
- la domanda di partecipazione al riparto delle somme ricavate dalla liquidazione dei beni ipotecati per debiti altrui ex art. 201 CCII deve rivestire una forma particolare nel senso che non va chiesta l'ammissione al passivo del credito come ha fatto la banca nel mio caso ma va solo chiesto di partecipare al riparto e quindi dovrei rigettarla?
- nel caso in cui la domanda della banca sia stata invece correttamente formulata nel progetto di stato passivo dovrò comunque indicare che la somma ammessa al passivo è, n ogni caso, limitata alla somma ricavata dalla vendita del cespite ipotecato perchè per l'appunto la somma ammessa non potrà di certo costituire il passivo del fallimento di un soggetto non debitore;
- immagino che la somma indicata dalla banca al netto delle somme ricevute nell'esecuzione ancora pendente non sia corretta, in quanto avrebbe dovuto indicare il credito totale e, pertanto, mi pongo il problema di cosa considerare, in quanto ammettere un importo maggiore della somma chiesta in domanda costituirebbe un ultra petitum;
- trattandosi di un credito nei confronti del terzo datore di ipoteca, oltre ad un controllo formale del titolo e della nota ipotecaria, devo anche procedere alla verifica precisa del credito insinuato ossia con il calcolo degli interessi e la verifica di eventuale anatocismo, in quanto si tratterebbe di andare a disquisire su un contratto concluso con un soggetto terzo rispetto al fallito;
- nella domanda di ammissione al passivo non viene specificato il bene oggetto di ipoteca, che è desumibile dai documenti prodotti, nè viene prodotta la nota di iscrizione ipotecaria, i cui dati sono desumibili dai documenti prodotti. Trattandosi di bene su cui la banca esercita diritto di prelazone è necessaria la sua indicazione?;
Grazie
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Zucchetti SG
Vicenza16/11/2024 12:31RE: RE: RE: RE: RE: ESCLUSIONE DAL RIPARTO TERZO BENEFICIARIO DI IPOTECA
La fattispecie da ei perfettamente descritta dell'apertura della liquidazione giudiziale a carico di un terzo proprietario di un bene gravato da ipoteca a garanzia di un debito altrui (rientrante nella categoria del terzo datore di ipoteca) porta ad una iniziale premessa, e cioè che il soggetto in liquidazione giudiziale nei confronti del beneficiario di detta ipoteca non risponde con l'intero suo patrimonio (come sarebbe nel caso di ipoteca data per debiti propri), ma esclusivamente con il ricavato del bene oggetto di ipoteca. Per questa l'art. 201 parla, in questi casi, di "domande di partecipazione al riparto delle somme ricavate dalla liquidazione di beni compresi nella procedura ipotecati o dati in pegno a garanzia di debiti altrui".cons
L'errore terminologico fatto dalla banca nell'insinuazione potrebbe anche essere superato interpretando la domanda come se finalizzata a partecipare al riparto, ma il contenuto della stessa lascia presumere che la banca intenda concorrere anche sui restanti beni del debitore, dato che, se il bene ipotecato è stato già venduto in sede esecutiva e lì è stato ad essa attribuito l'intero ricavato della vendita (detratte le spese dell'esecuzione), la banca nulla più può pretendere dalla procedura né in via privilegiata ipotecaria né in via chirografaria. La banca, pur avendo ricevuto l'intero ricavato della vendita, deve comunque insinuare il suo credito al passivo perché lo prescrive l'art- 151, comma 3, c.c.i.i., ma come nel caso dell'ipotecario creditore diretto del liquidato, deve insinuare l'intero credito perché lo scopo è quello di determinare l'importo per cui la banca può nel concorso collettivo partecipare al riparto in considerazione della imputazione delle spese della procedura.
Alla luce di tanto noi propenderemmo per il rigetto della domanda.
Zucchetti SG Srl
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