Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - RIPARTI

riparto prededuzioni

  • Patrizia Rossi

    san clemente (RN)
    05/04/2016 17:21

    riparto prededuzioni

    Buonasera chiedo il vostro pregiato parere in merito ad un riparto tra prededuzioni.
    Nel caso in oggetto l'attivo è rappresentato dal realizzo delle vendita di beni immobili ipotecati e dovrò effettuare una graduazione stante il valore realizzato.
    Tra i debiti vi sono:
    A) curatore;
    B)stimatore;
    C) legale della procedura;
    D) legale del creditore che si è opposto allo stato passivo in seguito a sentenza che liquida le spese a carico della curatela;
    D) Imu;
    E) Spese condominiali;
    F) legale di controparte per sentenza post fallimento per recupero crediti in seguito a sentenza che liquida le spese a carico della curatela;
    G) legale di controparte in seguito ad intervento in appello, durante la procedura, avverso sentenza di I grado ante fallimento. Nella sentenza vengono liquidate le spese legali a carico della procedura ed anche del Ctu che era intervenuto nella causa originaria e quindi ante fallimento.
    I miei dubbi sono:
    - le voci di cui alle lettere F e G sono in prededuzione?
    - solamente le spese di cui alle lettere A, B e C sono generali e quindi verranno pagate interamente ?
    Ringrazio per la cortese risposta
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      05/04/2016 19:59

      RE: riparto prededuzioni

      Dovendo effettuare una graduazione tra i crediti prededucibili per incapienza dell'attivo a soddisfarli tutti e trattandosi di spese che vanno decurtate dall'attivo prima della soddisfazione dei creditori ipotecari ex art. 111ter, co. 3, l.f.-, ci sembra che vadano posti al primo posto in posizione paritetica i crediti di cui alla lette. A e B in quanto spese di giustizia; segue quello di cui alla lett. C in quanto il credito del legale della procedura è assistito dal privilegio di cui all'art. 2751bis n. 2 c.c.; al terzo posto collocheremmo il credito per IMU di cui alla prima lett. D, che è assistito dal privilegio di 20° grado ex art. 2852, ult. comma c.c.; se rimane qualcosa, questo va a tutti gli altri crediti che troverebbero collocazione chirografaria ove non assistiti da prededuzione.
      Zucchetti Sg srl
      • Patrizia Rossi

        san clemente (RN)
        06/04/2016 08:45

        RE: RE: riparto prededuzioni

        Quindi le spese condominiali post fallimento e le spese liquidate dalle sentenze in cui è intervenuto il fallimento trovano collocazione chirografaria?
        Grazie
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          06/04/2016 19:53

          RE: RE: RE: riparto prededuzioni

          Si, ovviamente nell'ambito delle prededuzioni tra le quali va fatta la graduazione. Le spese condominiali, ad esempio, in quanto maturate in corso di procedura, sono prededucibili, ma se per insufficienza di attivo bisogna fare una graduatoria tra le prededuzioni, bisogna valutare se il credito per spese condominiali è assistito da privilegio e si riscontra che tale credito non è privilegiato; eguale discorso vale per le spese dei giudizi di cognizione dei terzi, che sono prededucibili in quanto liquidate con sentenza di condanna della procedura, ma non godono di alcun privilegio.
          Zucchetti Sg srl
          • Patrizia Rossi

            san clemente (RN)
            07/04/2016 08:34

            RE: RE: RE: RE: riparto prededuzioni

            Non godendo di alcun privilegio posso includerli nel riparto o prevalgono gli ipotecari ai sensi dell'articolo 111 bis, 3 comma?
            Grazie
            • Zucchetti SG

              Vicenza
              08/04/2016 19:16

              RE: RE: RE: RE: RE: riparto prededuzioni

              Avevamo iniziato la nostra prima risposta scrivendo quanto segue: "Dovendo effettuare una graduazione tra i crediti prededucibili per incapienza dell'attivo a soddisfarli tutti e trattandosi di spese che vanno decurtate dall'attivo prima della soddisfazione dei creditori ipotecari ex art. 111ter, co. 3, l.f…..". Ossia si sta parlando di un coacervo di spese da pagare in prededuzione prima dei crediti ipotecari e, poiché l'attivo non è sufficiente a soddisfare l'intera categoria delle prededuzioni, si fa una graduatoria tra le stesse, seguendo l'ordine che abbiamo indicato; quando parliamo di collocazione chirografaria delle spese condominiali e altre, parliamo, quindi, pur sempre di spese appartenenti alla categoria dei crediti prededucibili da soddisfare prima degli ipotecari e che nell'ambito delle prededuzioni vanno all'ultimo posto.
              Zucchetti Sg srl
      • Francesco Troiano

        Manfredonia (FG)
        08/04/2016 10:28

        RE: RE: riparto prededuzioni

        Ma il credito di cui alla lettera C del quesito non dovrebbe essere incluso tra le spese di giustizia con lo stesso ordine di prededuzione del compenso al curatore, mentre le spese del legale del creditore godono del privilegio di cui all'articolo 2751bis n. 2 c.c. ammessi al passivo con regolare domanda? Quindi in caso vi sia una somma da distribuire i crediti delle lettere A B C vanno pagati in proporzione.
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          08/04/2016 19:25

          RE: RE: RE: riparto prededuzioni

          Le spese di cui alla lett. C del quesito riguardano il compenso del legale della procedura il quale gode della prededuzione perché l'attività è stata svolta nel corso del fallimento, ma egli rimane un professionista del fallito o del fallimento il cui credito è tutelato dal privilegio di cui all'art. 2751bis n. 2 c.c.. Questo privilegio riguarda i crediti del professionista per le prestazioni rese al fallito, non per le prestazioni rese alla controparte del fallito in una controversia. Il contraddittore del fallito ha un credito per spese processuali, tra le quali rientrano anche quelle per il suo legale; queste spese in quanto liquidate in sentenza intervenuta in pendenza di procedura godono della prededuzione, ma nell'ambito di questa categoria, se, come nel caso, attengono a giudizi di cognizione, non godono di alcun privilegio.
          Zucchetti Sg srl
          • Patrizia Rossi

            san clemente (RN)
            27/10/2016 09:51

            RE: RE: RE: RE: riparto prededuzioni

            Buongiorno chiedo una precisazione in merito alle spese legali di controparte liquidate in sentenza che tra le preduduzioni vanno collocate in chirografo:
            nella sentenza il fallimento viene condannato alla rifusione delle spese di lite sia per il primo grado che era stato deciso ante fallimento, che per il secondo grado che è invece post fallimento.
            Sono entrambe in prededuzione?
            Grazie
            • Zucchetti SG

              Vicenza
              29/10/2016 14:14

              RE: RE: RE: RE: RE: riparto prededuzioni

              Riteniamo di si perché il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere anche d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (in tal senso di recente Cass. 01/06/2016, n. 11423); di conseguenza, anche le spese del giudizio di primo grado trovano la loro fonte nella sentenza di appello.
              Zucchetti SG srl ,
              • Guido Nunziante Cesaro

                BRESCIA
                19/04/2021 09:40

                RE: RE: RE: RE: RE: RE: riparto prededuzioni

                Buon giorno,
                mi riallaccio all'argomento della collocazione di prededuzione con rango chirografario delle spese condominiali e dell'Imu.
                In particolare, nel caso specifico, è stato ceduto un immobile e le relative spese in prededuzione per IMU e Spese di condominio superano il valore di realizzo del bene. Da quanto indicato nel forum si dovrebbe procedere dapprima a pagare l'IMU e, sull'attivo residuo, le spese di condominio quale prededuzione chirografaria.
                Tuttavia, secondo altra interpretazione (Ordine dei dottori commercialisti di Padova) sembrerebbe che le spese di condominio possano essere inquadrate come crediti per spese di giustizia (art 2770 c.c.) al pari delle spese di conservazione dell'immobile. Quanto all'IMU, sebbene di rango inferiore, la nuova formulazione della art 10 c. 6 Dlgs 504/1992 (normativa speciale) non limiterebbe la prededuzione al valore di realizzo dell'immobile, pertanto, in presenza di ulteriori masse attive, potrebbe essere soddisfatta integralmente.
                Ringrazio anticipatamente.
                • Zucchetti SG

                  Vicenza
                  19/04/2021 20:04

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: riparto prededuzioni

                  Non sappiamo perché l'Ordine dei dottori commercialisti di PD equipari i contributi condominiali alle spese di conservazione dell'immobile. L'art. 30 legge n. 220 del 2012 ha stabilito che "I contributi per le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria nonche' per le innovazioni sono prededucibili ai sensi dell'articolo 111 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, se divenute esigibili ai sensi dell'articolo 63, primo comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, come sostituito dall'articolo 18 della presente legge, durante le procedure concorsuali". In base a tale norma le spese maturate (divenute esigibili) in pendenza del fallimento sono prededucibili e come tutte le prededuzioni, quando l'attivo è insufficiente alla soddisfazione di tutte, si opera una graduazione in base ai privilegi che ciascun credito prededucibile ha per legge e che avrebbe ove avesse natura concorsuale. orbene i contributi condominiali concorsuali (ossia maturati ante fallimento del condomino) non ci risulta che siano assistiti da alcun privilegio ed è una forzatura farli rientrare tra le spese conservative di cui all'art. 2770 c.c., che fa espresso riferimento "ai crediti per le spese di giustizia fatte per atti conservativi" (ossia per i sequestri e assimilati) che non hanno nulla a che vedere con le spese condominiali. Al più si potrebbero equiparare dette spese alla conservazione e miglioramento di cui tratta l'art. 2756 c.c., ma tale privilegio è riferito alla conservazione e miglioramento dei soli beni mobili.
                  Questa almeno è la nostra opinione e rispettiamo altre interpretazioni.
                  Quanto all'IMU non vi più alcun dubbio che tale creito goda del privilegio di cui all'ult. comma dell'art. 2752 c.c. e questo, come abbiamo precisato in varie occasioni, e non nella presente discussione, apre un problema quando l'unico ricavato proviene dalla liquidazione di immobili perché l'art. 2752 c.c. attribuisce al credito IMU –e comunque a quelli derivanti da tributi comunali e provinciali- un privilegio mobiliare generale, che l'art. 2778 c.c. pone al ventesimo grado. Ecco allora il problema: quando si distribuisce l'unico ricavato che ha natura immobiliare e si fa una graduazione tra i crediti prededucibili, entrano in considerazione anche i privilegiati mobiliari? Noi propenderemmo per l'affermativa, con esclusione dei privilegi speciali, perché al pagamento delle spese generali partecipano i beni mobili e immobili in proporzione, ma ci rendiamo conto che il problema è scivoloso e si presta anche a diversa soluzione.
                  Non ci sembra, infine, rilevante allo scopo di risolvere il problema posto il richiamo normativo da lei fatto all' art 10 c. 6 Dlgs 504/1992, che indica soltanto i termini entro cui il curatore deve fare una dichiarazione attestante l'avvio della procedura e deve procedere al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale.
                  Zucchetti SG Srl