Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - RIPARTI

Crediti prededucibili in via privilegiata e/o in via chirografaria per spese di lite a favore dei convenuti (Amministrat...

  • Vilma Maurizio

    CAVALLINO - TREPORTI (VE)
    22/04/2021 16:46

    Crediti prededucibili in via privilegiata e/o in via chirografaria per spese di lite a favore dei convenuti (Amministratore e Sindaci) e dei terzi chiamati (Assicurazioni)

    Buongiorno, si chiede un Vostro parere in merito al pagamento di alcuni "crediti prededucibili" il cui importo supera l'attivo realizzato dal fallimento.
    L'origine di questi crediti risale ad un'azione giudiziaria intrapresa dall'Amministratore Unico, per conto della fallita società, prima della dichiarazione di fallimento, nei confronti sia del precedente Amministratore che dei sindaci, per un lamentato e consistente danno economico e di immagine alla società derivante da false comunicazioni sociali e da false appostazioni di poste attive e passive nei bilanci annuali.
    Riassunta la causa nei termini di legge, il fallimento è risultato parte soccombente in primo grado (Tribunale) come pure nel secondo grado d'appello (Corte d'Appello).
    Oltre al legale della procedura e al C.T.U. nominato dal Tribunale, il fallimento si è avvalso della collaborazione di un esperto contabile (commercialista).
    Si pone ora il problema dei pagamenti in prededuzione dei compensi ai professionisti nominati dalla procedura (avvocato ed esperto) e la rifusione – ai convenuti e terzi chiamati – delle spese liquidate dal Tribunale, prima, e dalla Corte d'Appello, dopo, che tengono conto dell'attività difensiva prestata dai legali di parte avversa risultante vittoriosa.
    Quindi, vi è stata la condanna di parte attrice ed appellante (fallimento) a rifondere a parte vittoriosa, come sopra individuata, le spese di lite dei due gradi di giudizio riguardanti <<spese, competenze professionali oltre a spese generali (15%), IVA e C.P.A. sugli importi ex lege assoggettabili>>.
    Trattandosi di "responsabilità contrattuale" dei sindaci, al pari di quella dell'amministratore unico, si chiede di conoscere se al riguardo vi sono delle pronunce giurisprudenziali o degli indirizzi dottrinali che sappiano dare una graduazione (privilegiata o chirografaria) sulla prededucibilità di questi compensi e spese di lite riconosciuti a parte avversa vittoriosa e se detti compensi e spese si differenziano per graduazione dai compensi spettanti al legale della procedura, al C.T.U. ed all'esperto di cui la procedura si è avvalsa.
    A tal riguardo si propende, personalmente, per una differenzazione di collocazione all'interno delle prededuzioni (privilegiata o chirografaria), in quanto le spese di lite (compensi, etc) di parte avversa, essendo riferite ad una causa volta all'accertamento della responsabilità contrattuale, al pari di una causa di cognizione, dovrebbero essere riconosciute in <<prededuzione chirografaria>>. Caso diverso, invece, si dovrebbe porre per il legale e l'esperto contabile del fallimento, attesa la loro veste nell'ambito della procedura; ovvero, quella di salvaguardare gli interessi della massa dei creditori; quindi <<crediti prededucibili in privilegio>>.
    Da ultimo, tralasciando le spese ed i compensi del C.T.U. che si ritengono <<prededucibili in via privilegiata>>, vi sono le spese generali del 15% che, anche nella denegata ipotesi di riconoscimento dei compensi ed accessori di parte avversa in prededuzione privilegiata, dovrebbero essere considerate in prededuzione chirografaria.
    Grazie anticipate per il vostro parere, cordiali saluti.
    Vilma Maurizio
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      22/04/2021 19:55

      RE: Crediti prededucibili in via privilegiata e/o in via chirografaria per spese di lite a favore dei convenuti (Amministratore e Sindaci) e dei terzi chiamati (Assicurazioni)

      Le sue considerazioni sono esatte. Dovendo effettuare una graduazione tra le prededuzioni, le spese liquidate in sentenza a favore della controparte trovano collocazione chirografaria in quanto relative a giudizi di cognizione che (indipendentemente dall'oggetto della controversia) non sono assistite da alcun privilegio, a differenza delle spese deli procedimenti cautelari ed esecutivi, assistite dai privilegi di cui agli artt. 2755 e 2770 c.c., a seconda che si tratti di esecuzione mobiliare o immobiliare. Ovviamente questa voce comprende tutte le spese liquidate in sentenza o da essa derivate, compresa la quota di spese generali.
      Il CTU è stato nominato dal giudice in quanto ritenuta necessaria la sua opera per risolvere la controversia, per cui il suo compenso rientra tra le spese di giustizia, con il relativo privilegio ex artt. 2755 e 2770 c.c.. I professionisti incaricati dal fallimento, quali il legale e il CT di parte, per la loro prestazione professionale gododono del privilegio di cui all'art. 2751bis n. 2 c.c., compresa Iva e cassa.
      Zucchetti SG srl